i problemi

Equo compenso degli editori, così le big tech minacciano questo diritto



Indirizzo copiato

Alcune delle principali piattaforme online hanno messo a disposizione degli editori dei link attraverso cui fornire una serie di informazioni preliminari per determinare il compenso per la pubblicazione dei loro contenuti. La richiesta di fornire dati non necessari potrebbe però costituire una condizione gravosa e non giustificata

Pubblicato il 21 giu 2023

Simona Lavagnini

avvocato, partner LGV Avvocati



copyright fotografia risarcimento

La direttiva UE 2019/790 ha attribuito agli editori di pubblicazioni giornalistiche un diritto connesso di riproduzione e di messa a disposizione al pubblico delle loro pubblicazioni, a valle di una serie di conflitti fra le due sponde dell’Atlantico, fra editori da un lato e piattaforme online dall’altro lato, per lo svolgimento di servizi cosiddetti di news aggregator.

L’obiettivo della direttiva era quello di ottenere per gli editori di pubblicazioni giornalistiche un compenso adeguato da parte dei provider che utilizzano online le pubblicazioni giornalistiche, al fine di garantire la sostenibilità dell’editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili (Considerando 55 della direttiva).

Equo compenso: intervento del legislatore nazionale

In linea con gli obiettivi della direttiva, ed addirittura in modo più incisivo, il legislatore nazionale è intervenuto con l’art. 43bis l.a. (introdotto dal d.lgs. 177/2021), il quale al comma 8 prevede espressamente che per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono agli editori un equo compenso, da determinare sulla base dei criteri individuati tramite regolamento dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM). Il regolamento in questione è stato recentemente emanato con la delibera 3-23-CONS. I criteri indicati devono tenere conto – inter alia – del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori, del numero di giornalisti impiegati, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, nonché dei benefici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.

Il ruolo di Agcom

L’art. 43bis l.a. prende anche in considerazione il rischio antitrust derivante dalla asimmetria di potere fra le parti, stabilendo che durante la negoziazione dell’equo compenso fra editori e piattaforme queste ultime non possano limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. Inoltre, l’ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. Ad Agcom è infine attribuita la funzione di intervenire, su richiesta di una delle parti, nella gestione del negoziato, fino a indicare l’ammontare dell’equo compenso (e fermo restando il diritto delle parti di preferire di adire l’autorità giudiziaria ordinaria). Infine, i provider sono tenuti a mettere a disposizione su richiesta della parte interessata i dati necessari per determinare l’equo compenso, ed in mancanza possono essere sanzionati da Agcom, per un importo che può arrivare fino all’uno per cento del fatturato dell’esercizio precedente.

Il regolamento Agcom afferma che l’equo compenso degli editori è calcolato in principio sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi di quest’ultimo attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore.

Il calcolo dell’aliquota

Secondo l’art. 4 del regolamento alla base di calcolo ora indicata si applica un’aliquota che può arrivare fino al 70%. L’aliquota è determinata sulla base di una serie di criteri, che devono essere considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

a) anzitutto, il numero di consultazioni online delle pubblicazioni sui servizi del prestatore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti e rilevate in conformità a criteri di correttezza metodologica, trasparenza e verificabilità;

b) successivamente, la rilevanza dell’editore sul mercato, espressa in termini di audience online e rilevata su base periodica in modo indipendente;

c) in terzo luogo, il numero di giornalisti impiegati dall’editore;

d) ed e) ulteriormente, i costi comprovati sostenuti dall’editore e dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali legati alle pubblicazioni;

f) l’adesione e la conformità, dell’editore e del prestatore, ciascuno per la propria parte, a codici di condotta;

g) infine, gli anni di attività dell’editore, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.

Nel regolamento non è previsto alcun obbligo da parte degli editori di fornire specifiche informazioni ai prestatori per richiedere i dati necessari per la determinazione dell’equo compenso, né per poter avviare la negoziazione finalizzata a determinare l’equo compenso. Al contrario, sembrerebbe che siano le piattaforme ad essere soggette al potere degli editori di richiedere i dati, e che non possano negare di fornire i dati richiesti dagli editori stessi. Eppure, recentemente alcune delle piattaforme online principali hanno messo a disposizione degli editori dei link attraverso i quali gli editori devono fornire una serie di informazioni preliminari, prima che la piattaforma fornisca loro i dati necessari per determinare il compenso, ovvero prima che sia possibile avviare la negoziazione.

Il programma ENP di Google

A titolo di esempio, è possibile accedere al link attraverso il quale Google afferma di aver dato origine all’iniziativa ENP (Extended News Preview), la quale presuppone la fornitura da parte degli editori di una serie di informazioni, utilizzate da Google LLC per verificare se l’editore stesso può partecipare al programma e quindi ricevere i dati ai sensi dell’art. 43bis co. 12 l.a.

Le informazioni richieste

Alcune delle informazioni richieste dal programma ENP sono chiaramente legate alla necessità – propria di qualunque soggetto che riceva una richiesta di questo genere, o similare – di verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione della richiesta. Fra questi vi è anzitutto la legittimazione attiva del soggetto richiedente, e dunque in particolare quali sono i suoi dati identificativi e qual è il titolo su cui la richiesta si basa (ossia, la qualifica di titolare o di licenziatario del diritto connesso all’equo compenso). Anche la richiesta di indicare la pubblicazione di carattere giornalistico per cui si agisce è giustificata dalla necessità di effettuare le normali verifiche preliminari tipiche in ambito di diritto d’autore, poiché in mancanza mancherebbe del tutto la base giuridica della richiesta. È infatti sempre necessario verificare che si tratti di opera dell’ingegno proteggibile, qualificabile come pubblicazione di carattere giornalistico, che sia riferibile al richiedente e che sia effettivamente oggetto di utilizzazione.

Le ulteriori richieste di dati che non sembrano avere una chiara base normativa nella legge o nel regolamento

Vi sono tuttavia nel modulo disponibile online alcune ulteriori richieste di dati, che non sembrano avere una chiara base normativa nella legge o nel regolamento, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dati necessari a determinare l’equo compenso, ma a ben vedere anche per quanto concerne la negoziazione. Per quanto riguarda infatti la fornitura dei dati, dovrebbe bastare fornire alla piattaforma i dati necessari a identificare l’editore, la pubblicazione e il titolo dell’azione. Anche per quanto riguarda la richiesta di negoziazione, sia la l.a. sia il regolamento indicano chiaramente quali siano i dati degli editori che devono essere presi in considerazione, ed è discutibile che sia possibile imporre unilateralmente agli editori stessi di fornire informazioni aggiuntive. Fra queste vi è – ad esempio – l’indicazione se l’editore usufruisca di eventuali contributi pubblici, sovvenzioni o altri benefici economici ricevuti dall’editore nell’ultimo anno fiscale. Si tratta di un dato che non pare essere stato preso in considerazione dal legislatore o da AGCOM. Ancora, nel modulo si richiede all’editore di indicare i ricavi realizzati dall’editore e dalla pubblicazione nell’ultimo anno fiscale, specificando per ciascuna voce di ricavo l’importo in euro ad essa riconducibile. Tuttavia, secondo l’art. 4 del regolamento AGCOM l’equo compenso si determina sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore, al netto dei ricavi dell’editore che siano attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore. Non sembra quindi che sia necessario per il prestatore ricevere i dati relativi agli interi ricavi realizzati dall’editore, e neppure i ricavi totali legati alla singola pubblicazione, ma semplicemente i ricavi connessi al traffico di reindirizzamento sul sito web concernenti la pubblicazione in oggetto. Nel formulario si richiede poi all’editore di indicare quale percentuale dei ricavi digitali conseguiti dall’editore siano reinvestiti in investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione della pubblicazione. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra che vi sia un appiglio normativo che possa giustificare questo tipo di richiesta, dal momento che il regolamento si riferisce unicamente ai costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online (art. 4 lettere d).

Sotto un altro profilo, desta qualche perplessità anche la richiesta relativa all’indicazione se i contenuti delle pubblicazioni siano stati verificati e rivisti da soggetti diversi dai loro autori prima della pubblicazione. Questa richiesta non ha una chiara base normativa, salvo che si ritenga che il diritto connesso dell’editore sorga solo a seguito dello svolgimento di attività di verifica e revisione della redazione editoriale o dal direttore responsabile. Ove non sia questo il caso, è davvero arduo comprendere quale sia la motivazione della richiesta in oggetto.

Più in generale, l’approccio adottato sembra ribaltare l’ottica adottata dal legislatore nel decreto legislativo 177 del 2021 e da AGCOM nel regolamento 3-23-CONS. In particolare, secondo la l.a. ed il regolamento gli editori sono anzitutto titolati a ricevere dai prestatori una serie di dati, prima e a prescindere dalla negoziazione sull’equo compenso. I dati sono infatti il presupposto necessario per valutare se e quale tipo di utilizzazione sia intervenuta, e quindi se e in quali termini sia opportuno avviare una negoziazione. Per tale ragione, dovrebbe essere possibile per ciascun editore ottenere in dati in questione sulla base di una richiesta, i cui elementi dovrebbero essere quelli generalmente previsti dall’ordinamento in questi casi, e quindi l’identificazione del richiedente e del suo titolo, l’identificazione della pubblicazione e della sua utilizzazione da parte della piattaforma.

Quanto invece alle iniziative legate all’avvio di una negoziazione sull’equo compenso, è discutibile che corrisponda a buona fede la preliminare ed unilaterale richiesta di informazioni da parte della piattaforma nei confronti degli editori, alcune delle quali – fra l’altro – non previste dalla l.a. o dal regolamento. Sembrerebbe invece più in linea con i principi generali che– vagliata la legittimazione degli editori – le piattaforme forniscano i dati in loro possesso, e che reciprocamente le parti, nel contesto negoziale, forniscano l’una all’altra le informazioni rilevanti per la determinazione dell’equo compenso, ed in principio solo quelle (salvo ovviamente che intervengano fra le parti accordi del tutto volontari di tipo diverso).

L’imposizione di fornire dati non necessari, in modo preventivo ed unilaterale

L’imposizione di fornire dati non necessari, in modo preventivo ed unilaterale, potrebbe costituire una condizione contrattuale (o pre-contrattuale) eccessivamente gravosa e non giustificata, a detrimento della parte “debole” della negoziazione, ossia i singoli editori. Va anche tenuto in considerazione che le piattaforme tendono ad essere soggetti in posizione dominante, e che la fornitura alle stesse di informazioni dettagliate da parte di tutti gli editori costituirebbe una modalità perché le piattaforme si dotino di una mappatura economica completa del settore, mappatura che invece agli editori singoli non sarebbe disponibile, così potenzialmente creando un ulteriore rischio di asimmetria nelle informazioni e di ulteriore sbilanciamento nei rapporti di potere in campo. A questo proposito deve essere ricordato che l’art. 9 della l. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica considera illecito (oltre il vero e proprio rifiuto di vendere o di comprare), l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie. Inoltre, vengono considerate pratiche abusive – specificamente realizzate dalle piattaforme digitali – i casi in cui le piattaforme forniscano informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato, ovvero richiedano indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta (così in linea peraltro con l’art. 43bis l.a. e il regolamento AGCOM).

L’art. 9 della l. 192/1998 è diventato ultimamente oggetto di particolare attenzione per quanto riguarda il settore del diritto d’autore e le attività delle piattaforme online, come dimostrato dal provvedimento n. 3060 del 20 aprile 2023 adottato dall’AGCM (Autorità della Concorrenza e del Mercato) nei confronti di Meta, per abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae nella negoziazione avente ad oggetto la stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. Anche in altri ordinamenti si moltiplicano le iniziative di questo tipo, o comunque di matrice antitrust, nei confronti delle piattaforme, come ad esempio avvenuto recentemente in Spagna, quando a fine marzo del 2023 l’autorità antitrust locale ha annunciato di aver dato inizio ad un procedimento nei confronti di Google a causa di “una serie di pratiche che potrebbero comportare un abuso di posizione dominante da parte di Google nei confronti degli editori di pubblicazioni giornalistiche e delle agenzie di stampa con sede in Spagna”. L’autorità ha anche dichiarato che “In particolare, queste pratiche consisterebbero nella possibile imposizione di condizioni commerciali sleali agli editori di pubblicazioni giornalistiche e alle agenzie di stampa con sede in Spagna per lo sfruttamento dei loro contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale”, e “D’altra parte, i comportamenti indagati comprenderebbero anche pratiche che costituirebbero atti di concorrenza sleale che potrebbero distorcere la libera concorrenza e pregiudicare l’interesse pubblico”.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2