l’analisi

Regolamento Europeo sul crowdfunding: cosa cambia per le piattaforme italiane



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Poco meno di cinque mesi all’attesissimo lancio (11 novembre 2023) dell’operatività effettiva del nuovo regolamento comunitario. Cosa c’è di nuovo e cosa segna questo evento?

Pubblicato il 26 giu 2023

Giancarlo Vergine

Tech Entrepreneur | Crowdfunding Expert



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Il 1° giugno scorso la Consob ha finalmente pubblicato il Regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese, documento attuativo delle norme del Regolamento Europeo 2020/1503 che come sappiamo entrerà in vigore a partire dall’11 novembre 2023.

Questo passaggio amministrativo rappresenta il penultimo tassello prima dell’entrata in vigore che avverrà dal giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista nelle prossime settimane.

Siamo dunque alle battute finali di questo iter amministrativo e i preparativi, in funzione di questo nuovo modus operandi da adottare per operare nel mercato europeo, sono abbastanza frenetici per tutti gli operatori italiani del settore che finalmente potranno dare avvio all’iter di richiesta autorizzativa attraverso il Dipartimento Intermediari.

Il regolamento pubblicato da Consob delimita il perimetro di alcuni aspetti di dettaglio e descrive alcuni obblighi dei portali (fornitori di servizi di crowdfunding) utili a consentire una corretta operatività nel rispetto delle norme e dei principi dettati dal Regolamento Europeo 2020/1503.

Cosa c’è di nuovo per le piattaforme

Le piattaforme saranno tenute a pubblicare per ogni campagna, come già in parte facevano con la pubblicazione del Prospetto Informativo, il Key Investment Information Sheet (KIIS), una scheda contenente le informazioni chiave sulla società offerente e i relativi rischi dell’investimento. Questo documento, che per le raccolte sui portali italiani dovrà essere redatto appunto in lingua italiana, dovrà essere reso disponibile a tutti gli investitori sul portale, all’interno delle singole pagine progetto, e contestualmente anche a Consob.  

Inoltre, le piattaforme dovranno fornire a Consob ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, alcune informazioni operative periodiche (rif. art.16 comma 1 del Regolamento Europeo):

  • Elenco dei progetti finanziati attraverso la piattaforma di crowdfunding specificando per ogni progetto:
    • il titolare del progetto e l’importo raccolto;lo strumento emesso;
    • informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati.

Nell’ambito della fase di verifica della completezza documentale, viene stabilita l’improcedibilità della domanda qualora la società istante non provveda a sanare l’incompletezza documentale e informativa entro i termini stabiliti dalla Consob.

Infine, per quanto concerne le offerte di obbligazioni o titoli di debito, le piattaforme dovranno verificare che siano rispettati i limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e cioè, in sintesi:

  • che la società emittente, se Srl, non può emettere titoli per una somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio, a meno che si tratti di emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni;
  • che l’emissione di titoli di debito deve essere prevista dallo Statuto della Srl emittente.

Focus su comunicazioni di marketing

Il Regolamento Europeo ha lasciato ampia delega alle autorità locali per la regolamentazione della comunicazione, e pertanto con questo documento attuativo la Consob ha specificato le novità da introdurre in questo ambito per tutte le piattaforme di equity e di lending.

Le comunicazioni da parte delle piattaforme dovranno dunque avere le seguenti caratteristiche:

  • Contenere la denominazione del fornitore del servizio, con relativo indirizzo internet della piattaforma;
  • Contenere l’indicazione del rischio di perdita del capitale investito (parziale o totale), messo in risalto e con un carattere di pari dimensioni rispetto a quello delle altre informazioni fornite.
  • Quando le comunicazioni di marketing mettono a confronto servizi di crowdfunding o risultati delle offerte, le piattaforme sono tenute a specificare le fonti di informazione utilizzate per il confronto indicando i fatti e le ipotesi principali utilizzati.
  • Ogni comunicazione di marketing deve contenere la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.
  • Per le comunicazioni di marketing diffuse sul territorio italiano, le piattaforme devono utilizzare esclusivamente la lingua italiana;
  • Se le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, le piattaforme devono accertarsi che tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione e che il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni siano indicati chiaramente. Inoltre le indicazioni fornite devono contenere un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Infine, nel caso in cui siano presenti riferimenti a rendimenti, questi devono essere indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali, riportando anche l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”.

Conclusioni e avanzamenti dagli altri Stati

Ciò che rimane da capire ora, a valle della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è se il processo autorizzativo per i portali italiani sarà più o meno stringente e oneroso rispetto a quello cui sono sottoposte le piattaforme degli altri Paesi europei che già da tempo hanno rilasciato le licenze, su tutte Spagna, Olanda, Francia e Svezia.

Ci si aspetta infatti, che le piattaforme italiane potranno avere condizioni competitive rispetto agli altri operatori esteri, evitando di avere difficoltà che non permetterebbero una normale competizione all’interno del mercato europeo.

Allo stesso tempo sarà importante far sì che le piattaforme estere che vorranno operare in Italia, potranno farlo in modo preciso e lineare, ampliando di fatto l’offerta sia verso le startup e le PMI, sia verso gli investitori retail.

Il mercato interno sta vivendo un periodo di decrescita partito dal Q4 2022 e che sta continuando con il Q1 2023, e sarà quindi molto importante portare una ventata di novità, sia in termini di progetti innovativi, che di piccoli investitori di rischio.

Decrescita che però sta delineando, almeno per la parte equity, una polarizzazione del mercato attesa e inevitabile, con Mamacrowd e CrowdFundMe sugli scudi, per ciò che riguarda l’offerta generalista e naturalmente Walliance per il real estate.

Rispetto all’ultimo articolo in cui vi avevo parlato del tema, quando ancora i portali autorizzati negli altri stati erano 23, ad oggi il numero è salito a 30.

In questa lista è presente anche una piattaforma italiana ha già ottenuto la licenza, grazie alla sua controllata operativa in Spagna. Si tratta di Evenfi, portale di lending crowdfunding dedicato prevalentemente a raccolte per startup e PMI.

Tra i big di settore ancora assente Seedrs, mentre sono presenti già da un pezzo Crowdcube, che detiene il primato di prima piattaforma autorizzata al nuovo regolamento, con autorizzazione dell’autorità spagnola e grazie al team basato tra Barcellona e Parigi, e Wefunder, uno dei maggiori portali americani atterrato in Europa per operare nel nuovo mercato comunitario.

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