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eProcurement per gli appalti, ecco le regole tecniche Agid per le piattaforme



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Agid ha approvato un provvedimento con cui sono state dettate le regole tecniche sulle piattaforme di approvvigionamento digitale. Definiti caratteristiche e meccanismi di certificazione e introdotte specifiche previsioni volte a “governare” quei sistemi che opereranno attraverso tecnologie basate su registri distribuiti

Pubblicato il 21 giu 2023

Anna Gava

trainee di Dentons

Ilaria Gobbato

partner di Dentons




Il “Nuovo Codice dei contratti pubblici” (il D.lgs. n. 36/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo e che diventerà efficace a partire dal prossimo primo luglio 2023, vede nella digitalizzazione del processo di approvvigionamento uno dei propri punti di forza.

Le linee guida Agid su eprocurement

Ai fini della realizzazione di un vero e proprio sistema di e-procurement, l’articolo 26, comma 1 del Codice attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (“Agid”) – in concerto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (l’“Anac”) e la Presidenza del Consiglio dei ministri – il compito di stabilire, attraverso un proprio decreto, i requisiti tecnici e di conformità che le nuove “piattaforme di approvvigionamento digitale” di cui all’art. 25 dovranno possedere e le relative modalità di certificazione.

In ottemperanza a tale previsione, con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, l’Agid ha approvato un provvedimento con cui sono state dettate le regole tecniche inerenti alle piattaforme di approvvigionamento digitale, che non solo ne definiscono le caratteristiche e i meccanismi di certificazione, ma introducono anche specifiche previsioni volte a “governare” quei sistemi che opereranno attraverso tecnologie basate su registri distribuiti (in particolare, le piattaforme dedicate alla gestione delle garanzie fideiussorie).

Ecco cosa è importante sapere.

Ambito di applicazione

Il provvedimento in questione si occupa in primis di definire sia da un punto di vista “soggettivo” che “oggettivo” il proprio ambito applicativo.

Quanto al primo aspetto, si legge nel contesto delle regole tecniche da poco approvate, come destinatari delle stesse siano i soggetti “titolari” delle piattaforme e i soggetti incaricati della loro gestione: all’art. 2.4. (“Termini e definizioni”) viene enucleata, a fini applicativi, una precisa nozione sia di “titolare” (o “produttore”) della piattaforma (con ciò intendendosi il “soggetto, pubblico o privato, proprietario dei diritti, anche non esclusivi, di almeno un componente essenziale” della stessa, che si impegna a metterla a disposizione di stazioni appaltanti ed enti concedenti), sia di “gestore” (ossia quel soggetto responsabile del relativo esercizio, il quale deve garantirne il “funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali”).

È interessante notare (e lo si evince dallo stesso provvedimento) come tali ruoli (quello di titolare e quello di gestore dei sistemi di approvvigionamento), seppur possono essere assunti dallo stesso soggetto giuridico, non è che detto che vengano a confluire nella medesima entità, ben potendo le SA demandare a soggetti terzi il compito di “organizzare” e “gestire” le piattaforme ex art. 25 del Nuovo Codice.

Dal punto di vista oggettivo, quanto al suo contenuto, il documento è funzionale a stabilire:

  • i requisiti tecnici delle piattaforme,
  • le modalità per la certificazione,
  • le caratteristiche dei registri distribuiti utilizzati nell’ambito delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie.

Requisiti tecnici, modalità di certificazione e caratteristiche dei registri distribuiti

Il provvedimento di cui alla delibera Agid suddivide i requisiti tecnici – requisiti che, lo si ricorda, dovranno essere osservati da “titolari” e “gestori” delle piattaforme di approvvigionamento – in tre categorie:

  • requisiti cd. “generali” o di “Classe 1”, i quali riguardano l’osservanza delle previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (“CAD”) e delle altre norme in materia applicabili. Ad esempio, all’art. 3.2. del provvedimento in esame si fa riferimento – tra le altre cose – alla disciplina in materia di sicurezza informatica, alle legislazioni che regolano i “dati e le informazioni da gestire e rendere fruibili in formato aperto” (D.lgs. n. 36/2006) e la “semplificazione dell’accesso degli utenti e, […], delle persone con disabilità agli strumenti informatici” (Legge n. 4/2004), nonché alle Linee guida Agid sulle modalità di creazione e conservazione dei documenti informatici e in punto di accessibilità. Viene, peraltro, precisato che i destinatari delle regole tecniche hanno l’obbligo di utilizzare solo quelle piattaforme per cui sia stato rilasciato il certificato attestante la conformità del sistema alle stesse regole, ai sensi dell’art. 26 del Nuovo Codice, e che siano – parimenti – presenti nell’apposito registro tenuto dall’Anac;
  • requisiti “funzionali” o di “Classe 2”: quest’ultimi sono, invece, – come si evince dall’art. 3.3. – preordinati a garantire la conformità della piattaforma a quanto richiesto in tema di digitalizzazione dal Nuovo Codice e dai diversi “principi” e “disposizioni” regolanti la materia e sono, a loro volta, suddivisi in requisiti funzionali “generali” e “specifici”.

Quanto ai “requisiti funzionali generali”, disciplinano: le condizioni di accesso alla piattaforma (prevedendo che i sistemi informatizzati di approvvigionamento digitale devono consentire l’identificazione degli utenti con strumenti quali lo SPID o il CIE); i meccanismi di creazione dei profili in base al ruolo svolto nel contesto della procedura di gara e le modalità di delega di funzioni a soggetti terzi; e, infine, le regole in tema di tracciabilità degli accessi e di gestione di comunicazioni e scambi di informazioni digitali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del Nuovo Codice che impone, ove possibile, che “tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice debbano essere eseguite, in conformità con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale, […] tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22”.

Al contrario, i “requisiti funzionali specifici” sono legati agli adempimenti propri delle procedure di gara e, dunque, volti a regolare le caratteristiche che deve avere la piattaforma per consentire la redazione e acquisizione di atti in formato digitale, l’accesso alla documentazione di gara, la presentazione del Documento Unico di Gara Europeo (“DGUE”) e delle offerte e l’apertura e la conservazione del fascicolo dell’OE in formato digitale;

  • requisiti di “interoperabilità” o di “Classe 3”: costituiscono attuazione della previsione di cui all’art. 19 del Nuovo Codice che impone, quale regola fondamentale in punto di digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, quella di interoperabilità delle piattaforme, corollario applicativo dei più ampi canoni di efficienza ed economicità.

I requisiti in questione riguardano, come si ricava dall’art. 3.4., gli aspetti di interconnessione delle piattaforme di approvvigionamento, la cui osservanza permetterà, in particolare, un pieno scambio di dati con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”) di cui al CAD, nonché con banche e registri gestiti dall’ANAC (e che, ovviamente, consentirà anche lo scambio immediato di informazioni e documenti tra le stesse amministrazioni).

I sovra descritti requisiti di cui alla Classe 2 e 3 sono quelli che saranno poi oggetto di certificazione: le regole tecniche si occupano, infatti, di disciplinare il procedimento mediante il quale le piattaforme di approvvigionamento verranno certificate “al fine di garantire affidabilità, sicurezza, uniformità di funzionamento ed aumentare la qualità dei sevizi forniti” (art. 4.1.).

Spetterà invero all’Agenzia il compito di adottare un successivo atto denominato “schema operativo” allo scopo di definire nel dettaglio le singole fasi del processo di certificazione, che dovrà contemplare un primo passaggio di “autovalutazione” dello stesso titolare della piattaforma circa la conformità del proprio prodotto alle stesse regole, sulla base della quale l’Agid procederà poi alla certificazione.

Quanto, infine, alle specifiche piattaforme, operanti secondo strumenti tecnologici basati su registri distribuiti, che verranno utilizzate per la gestione degli adempimenti relativi le garanzie ex art. 106 del Nuovo Codice, senza entrare nel dettaglio di complessi tecnicismi, l’art. 6.2. del provvedimento in esame impone che quest’ultime debbano:

  • garantire la protezione dei dati personali,
  • prevedere meccanismi che consentano di memorizzare informazioni utili e – soprattutto – di “ricordare” l’“impronta” della garanzia prestata sia in “versione finale” che in eventuali “versioni intermedie”,
  • permettere la validazione di quanto prestato a titolo di cauzione,
  • implementare sistemi di tipo “permissioned” o “permissioned distributed ledger technology system” (ossia, reti che inibiscono l’accesso laddove non vi sia stata la previa registrazione dell’utente e assenso degli enti gestori delle stesse).

È imposto, inoltre, che la scrittura della garanzia debba essere effettuata a mezzo di smart contract e che nella realizzazione delle piattaforme – in linea con gli obbiettivi euro unitari del “Do Not Significant Harm” – venga valutato l’utilizzo di meccanismi di efficientamento energetico.

Un primo tassello

Le regole tecniche di cui alla delibera n. 137/2023 – le quali in ossequio alla previsione di cui all’art. 225, comma 2 del Nuovo Codice entreranno in vigore una volta che acquisteranno efficacia le previsioni in tema di digitalizzazione, ossia dal 1^ gennaio 2024 – rappresentano un primo tassello importante verso la piena “Digitalizzazione del ciclo vita dei contratti”, leitmotiv costante della riforma di recente introdotta: digitalizzazione che, una volta rese pienamente operative le diverse componenti del sistema nazionale di e-procurement, dovrebbe consentire una più efficiente e coordinata gestione delle procedure di gara, a beneficio delle stazioni appaltanti e degli stessi operatori del settore.

La definizione di regole e vincoli precisi in relazione ai meccanismi di creazione, organizzazione e gestione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché dei relativi requisiti e dei correlati sistemi di riconoscimento univoci, si pone quale momento fondamentale in vista della realizzazione del “Nuovo Ecosistema di Approvvigionamento Digitale” poiché garantisce, oltre che uniformità nell’applicazione delle regole codicistiche, anche la tutela della posizione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che agiscono nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica, di modo anche da ridurre il rischio di possibili contenziosi e di garantire quella trasparenza e pubblicità che, anche con modalità digitalizzate, permea il procedimento amministrativo.

Conclusioni

E, dunque, l’auspicio è che – osservando le tempistiche del Nuovo Codice – si giunga in ossequio a quanto disposto dal decreto Agid alla creazione delle piattaforme in parola, di modo così da avviare, nel rispetto dei “principi” e dei “diritti digitali” dei cittadini, la “Digitalizzazione del ciclo vita dei contratti”, che costituisce uno degli strumenti essenziali anche al fine della concreta implementazione del principio del risultato sancito dalla norma di apertura del Codice stesso.

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