Il nuovo Regolamento Ue 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato in GUCE il 23 maggio 2023 è già entrato in vigore, ma si applicherà a far data dal 13 dicembre 2024, data in cui dovrà considerarsi abrogata la precedente direttiva 2001/95/CE.
La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online (ovviamente non presente nella Dir. 2001/95, essendo all’epoca lo sviluppo dell’e-commerce ancora agli arbori).
Il nuovo Regolamento
Il nuovo regolamento nasce proprio dalla consapevolezza che la precedente Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (l’appena citata Dir 2001/95/CEE) non è più – oggi – strumento sufficiente e adeguato agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online.
Altra impellente necessità alla base della nuova disciplina è stata l’esigenza di allineare le regole sulla sicurezza generale dei prodotti (come devono essere realizzati e commercializzati) con le (numerose) discipline intervenute sul mercato: dalla Decisione 768/2008/CE del New legislative Framework (madre di tutti i nuovi regolamenti da prodotto) alla Dir. 2019/771 sulla conformità delle merci e i rimedi in caso di difetti di conformità, al Reg. UE 2019/881 che introduce un quadro dell’UE per la certificazione sulla cybersicurezza per prodotti, servizi e processi delle TIC, al Reg. UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
Vediamo allora quali sono le principali novità introdotte con il nuovo regolamento.
L’ambito di applicazione del Regolamento Ue 2023/988
Esattamente come era per la direttiva, il nuovo Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti trova applicazione per prodotti immessi sul mercato (messi a disposizione sul mercato ) nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione” (art. 2) .
In altre parole: ove esista una cosiddetta “disciplina verticale” da prodotto (es Reg. Ue 2017/745 sui dispositivi medici) si applica in primis la disciplina specifica, mentre il Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti (che è una c.d. “disciplina orizzontale”) si applica solo per le parti non specificamente regolate dalla disciplina verticale (con svariati problemi in fase di interpretazione ed applicazione).
Il “Regolamento” prende il posto della “Direttiva”
Come ormai in quasi tutti i settori, si passa da una Direttiva ad una Regolamento, strumento legislativo comunitario molto più forte in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Nel caso di specie, la scelta dello strumento giuridico del Regolamento è stata dettata dalla necessità di garantire l’uniformità della normativa all’interno di tutti gli Stati membri, senza che agli stessi fosse lasciato alcun margine di discrezionalità (Considerando 3).
Alcune materie rimangono però di competenza degli Stati membri: nello specifico le sanzioni che dovranno essere definite da ogni singolo stato membro entro il 13 dicembre 2024.
La disposizione sui prodotti venduti online
La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online.
Sul punto, l’art. 4 del regolamento stabilisce
“I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri”.
Con questa previsione, il legislatore ha voluto equiparare la vendita online con quella offline: infatti, per soggiacere alla disciplina del regolamento, è sufficiente che un prodotto presentato on line per la vendita e che tale vendita sia destinata ai consumatori dell’Unione.
A ben vedere, tale previsione normativa non rappresenta una novità del nostro ordinamento giuridico. Infatti, numerose legislazioni armonizzate di prodotto c.d. “verticali” (normative che regolano specifici prodotti come i dispositivi medici, le macchine, o i prodotti a bassa tensione prescrivendo dei requisiti di sicurezza e prestazione a livello comunitario) già prevedevano un’analoga prescrizione per disciplinare i prodotti venduti online.
Il regolamento perde però l’occasione di definire quando una offerta on line deve considerarsi “destinata ai consumatori dell’Unione”.
In tal senso, è verosimile che verranno prese in considerazione le indicazioni della Guida Blu sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (documento interpretativo non vincolante emanato dalla Commissione Europea).
In tale documento si afferma che per determinare se un sito web si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione occorre effettuare una valutazione caso per caso valutando altresì:
- l’area geografica dove è possibile effettuare la consegna;
- le lingue disponibili utilizzate per l’offerta e gli ordini;
- le opzioni di pagamento.
L’ampliamento del concetto di “prodotto sicuro”
Si amplia poi anche la nozione di “prodotto sicuro”. Mentre la Dir 2001/95 stabiliva che la sicurezza del prodotto (quindi la sua commercializzabilità) doveva tenere in considerazione le caratteristiche del prodotto, il suo imballaggio, il suo effetto su altri prodotti, la sua presentazione, la sua etichettatura e le categorie di consumatori, il legislatore del Regolamento introduce una norma ad hoc allargando molto i criteri di valutazione.
L’art. 6 richiede infatti che vengano presi in considerazione anche:
“[..] c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare [..];
d) [..] l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato [..];
g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.”
Rilevante ovviamente la lettera g) che espressamente richiama la cybersecurity, la protezione da attacchi esterni che possano incidere sul prodotto, la possibile perdita di interconnessione.
Le discipline specifiche per gli operatori economici
In linea con il New Legislative Framework del 2008 (e quindi con tutte i nuovi regolamenti di prodotti “verticali”), il reg. 2023/988 introduce discipline specifiche per tutti gli operatori economici (mentre la direttiva che si limitava ad indicare gli obblighi del fabbricante e del distributore in due brevi paragrafi) definendo anche nel dettaglio compiti e responsabilità: nello specifico vengono definiti gli obblighi del fabbricante (art. 9) del rappresentante autorizzato (art. 10), dell’importatore (art. 11) dei distributori (art. 12).
Ogni operatore economico ha poi – a seconda del ruolo – obblighi inerenti alla verifica della sicurezza dei prodotti, alla loro conservazione e immagazzinamento, alla cooperazione e comunicazione con gli altri operatori economici e con le autorità di vigilanza e ai rimedi da attuare in caso di prodotto pericoloso.
L’immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti di fabbricanti extra UE
Il fabbricante che non ha sede nello spazio economico europeo può (ma non è obbligato) a nominare un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario (comunemente chiamato “mandatario”).
Tuttavia, l’art. 16 stabilisce che, per poter immettere sul mercato UE un prodotto il cui fabbricante è extra UE, vi deve comunque essere un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’art. 4, par. 2 e 3, reg. 2019/1020.
Più esattamente:
- Verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e che sia conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento in commento così come verificare che il prodotto sia conforme;
- Fornire alle autorità di vigilanza la documentazione necessaria alla dimostrazione della conformità del prodotto;
- Informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto presenti un rischio, e garantire che venga adottata un’azione correttiva per rimediare ad una non conformità.
Quindi potrà essere tenuto a rispettare questi obblighi alternativamente l’importatore, il rappresentante autorizzato o, nel caso non fossero indicati altri soggetti, il fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione.
In ogni caso, il soggetto che svolge questi compiti dovrà essere menzionato sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Palese quindi che la c.d. catena commerciale (importatore e distributori) si troveranno di fronte ad adempimenti molto più complessi ed articolati, divenendo elementi cardine non solo del processo economico ma anche di quello regolatorio.
Obblighi a carico delle “piattaforme online di vendita”
Le cosiddette “piattaforme online di vendita” (Amazon, ecc..) diventano soggetti attivi sul mercato digitale.
Sono espressamente definite all’art. 3 punto 14 come “fornitori di un mercato online”: “[fornitori] di un servizio di intermediazione che utilizza[no] un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti”.
Trovano poi una disciplina specifica – molto ampia ed articolata – all’art. 22 che prevede alcuni obblighi in capo alle stesse, fra cui:
- la loro registrazione sul portale Safety Gate (un portale web che consente ai consumatori di presentare reclami, di scambiare informazioni fra le autorità nazionali e la Commissione, di comunicare eventuali incidenti o prodotti pericolosi);
- l’indicazione del loro punto di contatto unico che consente ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro sul portale Safety Gate (che in realtà è già un obbligo ai sensi del reg. 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali);
- la disposizione di processi interni per la sicurezza dei prodotti;
- di rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione di cui al menzionato art. 16, l’identificazione del prodotto e delle eventuali avvertenze sui prodotti
Inoltre, le autorità di vigilanza avranno il potere – ove necessario – di emettere un cd. “ordine” che impegna i fornitori dei mercati online ad eliminare un contenuto specifico o ad inserire una specifica avvertenza che si riferisca all’offerta di un prodotto pericoloso.
Anche in questo caso, si passa ad un mero ruolo commerciale di vendita ad un ruolo di soggetto attivo nel controllo del compliance del prodotto.
Qui sarà molto interessante vedere quali sanzioni verranno previste e come verranno applicate.
Diritti dei consumatori
Il regolamento dedica poi un intero capo al diritto di informazione e rimedio dei consumatori.
Nello specifico viene stabilito che gli Stati membri devono fornire ai consumatori l’opportunità di sporgere reclami alle autorità competenti rispetto alla sicurezza dei prodotti (art. 33, par. 4).
Inoltre, i consumatori hanno il diritto ai sensi dell’art. 35 di ricevere informazioni dagli operatori economici rispetto agli avvisi di sicurezza relativi ai prodotti. Tali avvisi di sicurezza generalmente prendono la forma di “avvisi di richiamo”. L’avviso di richiamo deve consentire al consumatore che lo riceve di essere reso edotto di tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto e del pericolo associato allo stesso.
Per quanto riguarda i rimedi, il legislatore comunitario, in siffatti casi, ha stabilito all’art. 37 che l’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire al consumatore la scelta fra almeno due dei tre seguenti rimedi:
- riparazione del prodotto richiamato;
- sostituzione del prodotto richiamato;
- adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato.
Conclusioni
Il regolamento è molto ampio ed articolato: in questo articolo abbiamo percorso solo i tratti più rilevanti.
Volendo però fare una sintesi degli aspetti più rilevanti:
- un impatto molto importante sul mercato dei prodotti che non hanno una disciplina verticale: evidente corollario sarà la necessità delle aziende di attuare delle strategie di compliance e commerciali che non le lascino impreparate al momento dell’effettiva efficacia del regolamento, ossia il 13 dicembre 2024.
- una parificazione delle vendite online a quelle offline, così come la determinazione degli obblighi dei fornitori di mercati online, rappresentano novità interessanti (sebbene in determinati settori fossero già presenti delle disposizioni analoghe) che determineranno dei cambiamenti negli equilibri di mercato nella catena di fornitura dei prodotti. Si pensi alla responsabilità che deve assumersi il fornitore di un mercato online quando non sono presenti sul territorio comunitario né il fabbricante né l’importatore
- tutele e garanzie aggiuntive ai consumatori attraverso, ad esempio, all’introduzione di nuovi diritti di informazione o rimedio. Inoltre, con i nuovi obblighi di tracciabilità del prodotto e di cooperazione con le autorità competenti, gli operatori economici dovranno abbandonare l’idea di agire come monoliti e dovranno prendere consapevolezza di agire all’interno di un sistema in cui tutti gli operatori sono interdipendenti.