L’Unione Europea detiene un indiscusso primato normativo a livello mondiale: il GDPR, il Codice delle Comunicazioni, il DSA ed il DMA ma anche il prossimo AI ACT sono solo alcuni esempi di come il modello europeo della codificazione – nato nel mondo del diritto romano – stia diventando un paradigma, un esempio da seguire a livello internazionale.
L’alternativa che prevede la non necessità di norme preventive sta ormai tramontando anche dall’altra parte dell’Atlantico dove fino a qualche tempo fa era prevalente il principio del cosiddetto Law of the Horse[1] secondo cui al nascere di nuove tecnologie non è necessario elaborare una nuova disciplina ma è sufficiente applicare ciò che è già in vigore. Tale impostazione è paradossale e rischia di far applicare all’AI le norme del Codice civile quali l’art. 2052 c.c. relativo alla responsabilità del proprietario per i danni causati dall’animale.
Regole al passo dell’evoluzione tecnologica
Se la tecnologia disponibile per un uomo comune all’epoca di Augusto era sostanzialmente la stessa disponibile nel primo 800 nell’impero di Napoleone, l’evoluzione registrata negli ultimi venti anni è stata esponenziale offrendoci strumenti e possibilità inaspettate. Il continuo sviluppo tecnologico non sta consentendo un allineamento tempestivo della legislazione alle sempre nuove esigenze e possibilità offerte. L’esperienza dell’AI ACT è emblematica. Presentato il 21 aprile 2021 non prevedeva nella sua versione originale alcuna disposizione sulla AI generativa né sui deep fake, fenomeni non esistenti al momento della pubblicazione della bozza di regolamento ma oggi pervasivi. È stato necessario introdurre degli specifici emendamenti [2] che hanno offerto nell’attuale versione della proposta di AI ACT una soluzione valida ai due temi. Evidentemente l’evoluzione tecnologica ha una velocità tale che ci saranno per certo funzionalità oggi non previste che emergeranno da qui alla approvazione finale dell’AI ACT. A livello europeo la soluzione è un utilizzo massiccio di regolamenti delegati [3] che consentirebbero rapidità e garanzie. Ma come sappiamo purtroppo detti atti non hanno valenza normativa.
Il ruolo delle autorità indipendenti
La medesima situazione ha luogo a livello nazionale. Le autorità indipendenti possono offrire una soluzione a molti aspetti negli ambiti di loro competenza e nei limiti del loro potere regolamentare ma rimane loro preclusa ogni attività che necessita, per rilevanza ad esempio, di uno specifico intervento primario.
Sarebbe auspicabile un percorso preferenziale che in analogia a quanto praticato per il recepimento della legislazione unionale[4] o in materia di concorrenza[5] consenta di valutare almeno una volta l’anno l’introduzione organica e ragionata di disposizioni legislative volte ad allineare ciò che è tecnicamente realizzabile e ciò che è conforme al quadro legislativo. Detto percorso potrebbe essere alimentato con segnalazioni delle autorità indipendenti competenti nei singoli temi.
Conclusioni
Quanto sopra consentirebbe una risposta rapida alle nuove esigenze evitando che opportunità non correttamente indirizzate diventino rischi. Oggi ci troviamo di fronte a milioni di applicazioni dell’intelligenza artificiale ma l’AI ACT non è in vigore: sarebbe come avere milioni di vetture in circolazione senza un Codice della Strada in vigore. Ciò che serve sono regole, tempestive e certe per consentire uno sviluppo ed una diffusione di ogni nuova tecnologia che è, come sempre, di per sé neutra. Quando l’uomo preistorico capì a sue spese che per usare il fuoco non doveva toccarlo ma che aveva bisogno di un bastone di legno, pose la prima regola, allora non scritta.
Note
[1] Easterbrook, Frank H. (1996). “Cyberspace and the Law of the Horse” (PDF). University of Chicago Legal Forum. Archived from the original (PDF) on August 25, 2012. Retrieved October 5, 2009.
[2] Article 52 – paragraph 3 – subparagraph 1 per l’intelligneza artificiale generativa Amendment 486
3. Users of an AI system that generates or manipulates text, audio or visual content that would falsely appear to be authentic or truthful and which features depictions of people appearing to say or do things they did not say or do, without their consent (‘deep fake’), shall disclose in an appropriate, timely, clear and visible manner that the content has been artificially generated or manipulated, as well as, whenever possible, the name of the natural or legal person that generated or manipulated it. Disclosure shall mean labelling the content in a way that informs that the content is inauthentic and that is clearly visible for the recipient of that content. To label the content, users shall take into account the generally acknowledged state of the art and relevant harmonised standards and specifications.
Article 3 – paragraph 1 – point 44 d (new) per il Deep Fake. Amendment 203 “deep fake” means manipulated or synthetic audio, image or video content that would falsely appear to be authentic or truthful, and which features depictions of persons appearing to say or do things they did not say or do, produced using AI techniques, including machine learning and deep learning;.
[3] TFUE Articolo 290
1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) | il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; |
b) | l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. |
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. L’aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.
[4] La legge comunitaria annuale introdotta per la prima volta nel 1989 con la legge “La Pergola” – La prima legge comunitaria fu nel 1990.
[5] Introdotta dalla legge 99/2009.