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Come sanare una fattura PA emessa senza indicazione del Cig



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L’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario

Pubblicato il 5 set 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



fattura registri Iva

DOMANDA
Ho una fattura da “sanare” del 2020 in quanto mancante di CIG. La fattura, relativa a un servizio di progettazione effettuato da un professionista di cui è stata regolarmente pagata sia per il servizio reso sia F24 per l’Iva del 22%, rientra nei documenti fiscali di rendicontazione di un POR-FESR e pertanto non posso neppure richiedere nota accredito. Pensavo di inviare una pec ad Agenzia delle Entrate per una notifica/presa atto con dichiarazione che la fattura è legata ad un Cig specifico.
Cosa potrei altrimenti fare?

RISPOSTA
La questione è stata oggetto di interpello all’Agenzia delle Entrate alla quale è stato chiesto: “se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante”. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 436/2019, ha evidenziato che: “sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.

Tanto premesso, l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario”. Ritengo che il “nuovo documento” a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate possa essere un messaggio di posta elettronica certificata, a cui allegare il file fattura e il file metadati, da conservare a norma del C.A.D. e a norma del Decreto MEF 17/6/2014.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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