la riforma cartabia

Atti (digitali) chiari e sintetici in tutti i processi: le nuove regole per giudici e avvocati



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Dal primo settembre, gli atti giudiziari devono essere chiari e soprattutto sintetici. A stabilirlo è il DM del 7 agosto 2023 n. 110 che impone criteri di redazione, limiti di battute e schemi informatici per (redigere) gli atti giudiziari. Spieghiamo contenuti ed effetti

Pubblicato il 7 set 2023

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata



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Nuovi limiti e criteri sono stati di recente stabiliti per scrivere gli atti giudiziari. Indicazioni più precise le troviamo nel decreto 7 agosto 2023, n. 110, per i procedimenti avviati dal primo settembre 2023.

Atti chiari e sintetici, d’ora in poi

Se prima per vincere bisognava saper convincere, oggi occorre anche essere chiari, brevi e sintetici, a vantaggio di un “giusto processo” costituzionalmente garantito (art. 111).

Il decreto ministeriale si preoccupa più che della lunghezza, della “massima razionalità espositiva” a fondamento del principio di chiarezza e sinteticità.

Tra le regole da rispettare che vedremo di seguito, sono innovative le keywords: 20 parole chiave massimo, salvo i maggiori limiti, atte a delimitare l’oggetto e le tematiche centrali della causa.

Non di meno i giudici, nelle loro sentenze, dovranno essere allo stesso modo “chiari e sintetici”.

Quindi, bando alle esposizioni prolisse e non chiare.

Tuttavia, il mancato rispetto di queste nuove disposizioni non determina nulla (come irricevibilità dell’atto, nullità) se non una possibile ricaduta — ancora da vedere in che misura — sulla condanna alle spese e a prescindere dalla soccombenza.

Il decreto: struttura e capisaldi

Il decreto è un regolamento con cui viene attuata parte della riforma Cartabia -decreto legislativo 149/2022 (disp. att. art. 46 cpc).

Si tratta di una regolamentazione breve, composta da dodici articoli, in Gazzetta Ufficiale dall’11 agosto.

Criteri redazionali (art. 1)

L’art. 2 detta i criteri di redazione “al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali”.

In breve, tutti gli atti civili (citazioni, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive) devono indicare tra gli altri, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti coinvolte, una serie di “parole chiave, nel numero massimo di venti”, come su accennato, a perimetro dell’oggetto del giudizio. In pratica, una sorta di abstract con keywords specifiche e pertinente l’oggetto del contendere (il cd petitum).

Limiti massimi, esclusioni e deroghe (artt. 3, 4 e 5)

L’art. 3, poi, fissa i “Limiti dimensionali” e qui arriva la novità del “limite massimo di:

  • 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine […], quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonchè agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
  • 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine, quanto alle memorie, alle repliche e tutti gli altri atti del giudizio;
  • 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine, note di udienza.

Tutti, “spazi esclusi”.

L’art. 4 prevede invece le esclusioni dai limiti massimi dimensionali da elementi come “l’indice e la sintesi dell’atto; le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; la data e il luogo, le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note”.

Il successivo art. 5 stabilisce ancora le deroghe ai limiti dimensionali prevedendo essenzialmente che i limiti massimi possono essere superati (solo) in caso di “questioni di particolare complessità”; e comunque si deve dire il perché si siano superati i limiti esponendolo “…sinteticamente”.

Ecco una tabella riassuntiva.

LIMITI MASSIMI
Caratteri Pagg Circa Atto
80000 40citazione
ricorso
comparsa di risposta
memoria difensiva
atti di intervento – chiamata di terzi
comparse e note conclusionali
appello
50000 26Memorie
repliche
tutti gli altri atti del giudizio
10000 5 Note di udienza

Tecniche redazionali (art. 6)

All’art. 6 il legislatore ha tenuto a precisare le cd “tecniche redazionali” a proposito delle quali indica: i caratteri di tipo corrente, 12 di dimensione preferibilmente, con interlinea di 1,5, e margini totali di 2,5 cm. Più chiaro e lineare possibile, anche graficamente. Senza ghirigori o strani caratteri.

Criteri di redazione lato giudici (art. 7)

Per equilibrio, il decreto si occupa altresì di precisare analoghe indicazioni stilistiche lato giudicante, e in particolare all’art. 7 stabilisce che anche “…il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico […]; le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia” spiegandone bene le ragioni.

Schemi informatici (art. 8)

All’art. 8 sono stabiliti i cd “Schemi informatici”. In pratica, gli atti tutti sono digitali dalla redazione al deposito che avviene solo più telematicamente in ogni luogo e processo.

Le ultime disposizioni (artt. 9-12)

Gli ultimi articoli (dal 9 al 12) riguardano la formazione, l’istituzione di un osservatorio permanente, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali segnando il via a queste nuove regole dal 1° settembre 2023, e cioè per i nuovi procedimenti incardinati da questa data in poi.

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La Riforma Cartabia

Il decreto o meglio regolamento di attuazione (di una delega come recita la rubrica del dm) spiega i primi effetti della Riforma Cartabia.

Gli obiettivi

Come noto tale riforma si pone, tra gli altri, quali virtuoso obiettivo quello di snellire la nostra macchina della giustizia, e per farlo adopera tutti i mezzi che ritiene utili al raggiungimento di tale fine. Da qui, e per quanto qui ci interessa, i riflessi della riforma si esprimono nella sinteticità degli atti, onde:

  • accelerare i tempi della giustizia
  • facilitare lo studio dei fascicoli per il giudice
  • incentivare la collaborazione tra le parti

Le sanzioni

La mancata ottemperanza a queste nuove regole di sinteticità e chiarezza, tuttavia non prevede esplicite “sanzioni di inammissibilità o invalidità dell’atto”, ma una eventuale ricaduta sulla condanna alle spese, evidentemente a discrezione e caso per caso.

Atti (digitali) chiari e sintetici in tutti i processi

Tali dictat di sinteticità e chiarezza devono applicarsi tanto nel processo civile quanto, ad esempio per citarne un altro, in quello tributario.

Nel processo civile

I processi civili, lo si sa, sono particolarmente lunghi. Secondo le comuni statistiche, una causa civile dura in media, nei tre gradi di giudizio, 7-10 anni o non molto di meno.

Da qui e da anni, l’obiettivo è quello di fare tutto il possibile per ridurre i tempi.

D’altronde, come occorre snellire l’intera macchina giudiziaria, così di pari passo è bene che anche gli atti siano snelli, in termini redazionali e, non di meno, concettualmente senza per ciò che le ragioni per le quali si è andati in causa vengano svilite.

Nel processo tributario

Identico discorso finora articolato può farsi per gli atti del processo tributario.

Ciò che muove il tutto è sempre la stessa motivazione: velocizzare la macchina giudiziaria in favore di un processo più efficace ed efficiente.

I principi ispiratori

I principi ispiratori sono chiaramente due: chiarezza e sinteticità con il chiaro intento, come già detto, di accelerare i tempi del processo nel rispetto peraltro degli obiettivi, a ciò pertinenti, del PNRR.

Entrambi i principi/requisiti impattano sulla qualità più che quantità in termini espositivi, ma non solo (pensando all’oralità che caratterizza il processo penale).

La chiarezza

La chiarezza per la quale, in questo contesto, deve intendersi in senso espositivo rappresenta la capacità di “sgombrare il campo da ogni possibile equivoco o ambiguità” come da definizione del Devoto – Oli. Essa è da sempre ritenuta un elemento chiave per un’analisi e disamina veloce, tutt’altro che superficiale, degli atti nonché per un riscontro giurisdizionale rapido.

In pratica, un tassello fondamentale del “giusto processo”, come accennato in apertura.

Dunque, un atto/testo per essere definito “chiaro” deve essere “univocamente intellegibile”. Certo, la regola della chiarezza integra la buona fede, canone vieppiù essenziale nel corso dell’intero processo.

La sinteticità

La sinteticità invece, sempre per definizione contenuta nell’illustre citato dizionario, indica una “essenzialità riassuntiva e schematica” di un atto/testo.

Quindi, un testo è sintetico quando è depurato da ripetizioni e inutili verbosità.

D’altronde, la sintesi implica la necessità di “mettere insieme, nel senso di trovare i punti di contatto sia con l’Ordinamento che con l’altra parte”, formulando ad esempio motivi più specifici.

Il dono della sintesi

Soffermiamoci su questo aspetto che ad alcuni piace definire come “il dono della sintesi”; perché in effetti è un dono, non di tutti. La sintesi, se ci pensiamo bene, è ciò che spesso aiuta nel dimostrare di avere capito e quindi rende chiara l’esposizione: il che vale tanto per il linguaggio scritto che per il parlato. Saper dire o scrivere questioni complesse in maniera semplice e chiara fa la differenza in ogni contesto.

Perché ciò avvenga, due sono gli ingredienti essenziali:

  • aver ben chiaro ciò di cui si vuole dire/scrivere;
  • aver pensato a lungo su quell’argomento.

In breve, chi è sintetico oltre a dimostrare di aver capito risulta anche più padrone della materia che tratta.

La sintesi è ontologica: o la si ha fin dai banchi di scuola, o non la si avrà mai, fino ai tavoli di novantenni. Sintetici si è per natura, e non lo si diventa, snaturandosi.

Senza contare che gli atti che “sbrodolano” sono ricchi di “artifizi linguistici di una prosa prolissa” atti a confondere e mascherare, il più delle volte, contenuti deboli.

Conclusioni

Le istituzioni forensi paiono essersi pronunciate in modo molto critico su questa presa di posizione sulla brevità e sinteticità degli atti sostenendo che ciò “non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale”.

In altre parole, conclusivamente, la scelta di intervenire sulle caratteristiche dimensionali degli scritti difensivi, altro non sortirebbe che l’effetto di limitare se non anche di comprimere il diritto di difesa, atto– se accertato in concreto- gravissimo.

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