Il Decreto Semplificazioni, le cui bozze sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre, sebbene ancora soggetto a possibili modifiche e integrazioni permette già di intravedere la linea che il Governo intende perseguire sul fronte fiscale.
Gli aggiornamenti normativi proposti appaiono poco omogenei e ciò probabilmente è anche conseguenza sia del poco tempo a disposizione degli addetti ai lavori, sia della moltitudine di richieste, non sempre coerenti, da parte delle categorie interessate. Dal provvedimento emergono un insieme di misure che potrebbero essere in parte considerate una razionalizzazione delle comunicazioni e dei rapporti tra Fisco e contribuente, in parte come riscrittura di termini e procedimenti (non sempre in chiave agevolativa e semplificativa) ed in parte come inserimento di norme volte a colmare lacune o imprecisioni. Quello che preoccupa è che di veramente innovativo c’è ben poco.
La bozza del decreto non contiene quindi il necessario cambio di passo e di prospettiva che dovrebbe governare ogni processo di effettiva semplificazione, in quanto nell’attuale contesto non ha più senso parlare di “dichiarazioni” se i dati sono in possesso dei popolatissimi database dell’Agenzia delle Entrate[1] e, inoltre, si persevera nel non condivisibile approccio della determinazione automatica dei presunti redditi degli autonomi puntando sulla automazione dei controlli, sulla base del fuorviante assunto secondo cui il recupero della evasione possa avvenire a tavolino in esito alla elaborazione di dati-indice.
Dichiarazioni dei redditi e comunicazioni Sistema tessera Sanitaria
Sono state previste semplificazioni per i lavoratori dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che potranno essere confermate[2] o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni saranno accessibili direttamente dai contribuenti; i dati confermati o modificati possano essere riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Tale possibilità sarà progressivamente estesa anche ai CAF e ai professionisti delegati.
Prevista anche la progressiva estensione delle categorie reddituali in presenza delle quali potrà essere compilato il modello c.d. “semplificato”. C’è da rilevare che il titolo della disposizione (Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA), sembra non essere coerente col dispositivo della norma, che prevede che “A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34 comma 4[3]”.
La bozza prevede anche:
- una nuova calendarizzazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con accorciamento dagli attuali undici a nove mesi, e viene confermato il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta al 31 ottobre di ciascun anno;
- la conferma della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza semestrale.
Il nodo delle sanzioni
Il sistema contiene un grosso peccato originale e che rappresenta una eredità della antica legislazione analogica, che ha generato una forma mentis che fatica ad adeguarsi ai progressi tecnologici.
L’Agenzia delle Entrate detiene, direttamente o indirettamente, una serie di dati, notizie ed informazioni che, esattamente come le tessere di un mosaico, compongono i dichiarativi fiscali. Le tessere possono essere così precise e analitiche da consentire la ricostruzione di una dichiarazione (si pensi alla dichiarazione IVA, che altro non è se non la risultante delle fatture elettroniche risultanti dal SDI[4]) o, comunque, da fornire elementi che, opportunamente integrati con altri dati in possesso delle banche dati a cui l’anagrafe tributaria ha accesso, è in condizioni di produrre una bozza di dichiarazione.
La dichiarazione precompilata rappresenta una applicazione di questo principio. Quello che non è dato comprendere tuttavia è la ragione per cui se il contribuente non trasmette la dichiarazione si rende colpevole della omissione. Il buon senso e l’applicazione dei più elementari canoni di utilizzo delle tecnologie informatiche impongono una visione diversa, ossia che i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate dovrebbe andare ad alimentare le dichiarazioni fiscali, che il contribuente dovrebbe avere l’onere di integrare o modificare ma che in assenza di intervento da parte dell’interessato, dovrebbero comunque avere il valore di “dato dichiarato”.
L’attuale sistema normativo ha mantenuto le sanzioni, pecuniarie e personali, per la omessa presentazione della dichiarazione IVA quando gran parte di essa è di fatto ricavabile dai dati delle fatture elettroniche, delle LIPE e dei versamenti risultati alla anagrafe tributaria. Come se non bastasse, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il dolo del reato di omessa dichiarazione sussiste anche per il contribuente che si limita ad effettuare la comunicazione Iva senza poi presentare la dichiarazione[5]. Ci troviamo quindi in presenza di un sistema giuridico e giudiziario che va controcorrente, e che non accenna a considerare che i reati e le relative sanzioni devono essere rapportate alla gravità della condotta omissiva, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 472/1997.
Versamenti con F24 e PagoPA
Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme per cui è previsto il pagamento mediante modello F24, il contribuente potrà utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma “PagoPa”.
Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme da effettuare con modello F24, il contribuente o l’intermediario autorizzato potrà disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.
Mancata indicazione dei crediti d’imposta, cosa succede
La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni dei redditi non comporterà la decadenza dal beneficio. Tuttavia, per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis[6], l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento 115/2017 entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determinerà l’illegittimità della fruizione dell’aiuto.
La norma agevolativa avrà quindi una portata limitata. Sarebbe stato più sensato prevedere che la richiesta di concessione/fruizione dei crediti d’imposta che riguardano aiuti di stato o in regime de minimis possa avvenire esclusivamente tramite una piattaforma web in grado di assicurare anche la effettuazione di tutti gli adempimenti o comunicazioni necessari.
Certificazione unica soggetti forfettari
Viene proposto che a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti di imposta che erogano compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario[7] ovvero il regime fiscale di vantaggio[8], siano esonerati dagli adempimenti relativi alla predisposizione e alla trasmissione telematica delle certificazioni Uniche.
Questo rappresenta l’esempio di una semplificazione non richiesta e, comunque, controproducente. Infatti l’adempimento dichiarativo, non essendo posto a carico dei soggetti “agevolati”, di fatto non allevia significativamente gli oneri e, comunque, contribuisce a generare un “buco” nelle informazioni in possesso della anagrafe tributaria[9].
Procedura telematica per le variazioni del depositario delle scritture contabili
Tra le proposte, anche quella per cui nel caso il contribuente abbia affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei libri e documenti e si verifichi una variazione del luogo o del soggetto depositario, in caso di inerzia dell’interessato, il depositario abbia la possibilità di procedere alla variazione dei dati in anagrafe tributaria.
La procedura è la seguente:
- il soggetto depositario deve avvisare il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate nei termini di legge la cessazione dell’incarico o la variazione del luogo di conservazione/tenuta delle scritture contabili;
- assolto l’onere comunicativo di cui sopra, il depositario, entro i medesimi sessanta giorni provvederà all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.
La comunicazione sarà resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sarà approvato il modello della comunicazione e definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
Riorganizzazione degli ISA
Le modifiche saranno finalizzate a rivedere gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA – tenendo conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Le norme attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definiranno i dati su cui si fonda l’analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e disporranno la eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento.
Prevista anche una maggiore tempestività nella predisposizione dei programmi informatici per la elaborazione degli ISA: per l’anno 2024 saranno resi disponibili entro il mese di aprile 2025, e a decorrere dall’anno 2025 saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento.
Sempre in riferimento alla applicazione degli ISA, al raggiungimento di un punteggio pari almeno ad 8,5[10] i limiti per la compensazione dei crediti senza apposizione del visto di conformità[11] passeranno da 50.000 e 70.000 euro annui per l’IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, mentre viene previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
In altre occasioni ho espresso la mia ferma e convinta disapprovazione per il metodo che il legislatore ha individuato per presumere la affidabilità del contribuente; ciò per almeno per due ordini di ragioni:
- la disumanizzazione delle dinamiche economiche delle imprese e il declassamento di principi etici o solidaristici a meri calcoli di convenienza o opportunità è una violenza che è in aperto contrasto con i principi di solidarietà di cui la nostra società avrebbe bisogno, soprattutto nei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando;
- definire normativamente “inaffidabile” un contribuente che presenta indici sintetici di affidabilità non in linea con le elaborazioni statistiche rappresenta una mortificazione per gli imprenditori e i professionisti che sfidando il destino e i venti avversi, continuano una attività anche per non mettere in strada i loro dipendenti e concedersi una ulteriore chanche.
Questo non vuol dire che gli indici non siano utili, ma devono essere utilizzati come setaccio per gli accertamenti, non come strumento presuntivo che, calato in un sistema normativo che utilizza le scorciatoie come mannaia per recuperare gettito, precarizza e scoraggia qualsiasi attività.
I ritardi
Un altro problema storico è il ritardo nella predisposizione dei modelli di dichiarazione o di calcolo ISA. A mio modesto avviso sia i primi che i secondi dovrebbero essere noti prima dell’inizio del periodo d’imposta di riferimento, perché è inconcepibile che il contribuente possa essere chiamato a rintracciare dati da inserire nelle dichiarazioni dopo aver posto in essere mesi addietro le operazioni connesse. A maggior ragione, vista la attuale pericolosità degli ISA, il contribuente dovrebbe conoscere prima di avviare un periodo di imposta quale sarebbe il metodo con cui verrà determinati i suoi ricavi presunti, in modo da effettuare le adeguate valutazioni.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati, dei controlli formali, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e degli inviti all’adempimento “collaborativo”[12].
Probabilmente la responsabilità di questa proposta di innovazione normativa è stata ispirata dalle istanze dei rappresentanti delle categorie professionali, però la soluzione non sembra adeguata. Infatti il problema non è tanto la ricezione degli atti, quanto la tempistica per ottemperare alle richieste degli Uffici, per cui sarebbe stato molto più logico disporre la sospensione dei termini per la risposta, non quello della inibizione alla trasmissione degli atti. Poi ci sarebbe anche da discutere sulla “esimente” della indifferibilità ed urgenza, che conferisce indeterminazione (e quindi di arbitrio) nella applicazione delle deroghe da parte degli Uffici.
Scontrini elettronici, cosa prevede il Decreto semplificazioni
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati e che dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.
Ciò consentirà due benefici: da un lato l’indipendenza degli operatori commerciali dai registratori telematici, ma soprattutto la integrazione tra il sistema di pagamento elettronico e la registrazione dei corrispettivi, con un grande vantaggio in termini di automazione dei processi contabili e di sicurezza, considerato che oggi la indicazione del corrispettivo pagato/non pagato è spesso affidata all’inserimento manuale dell’operatore, con possibilità di errori che verrebbero quindi eliminati alla fonte.
Resta il problema dei costi connessi alle transazioni elettroniche. Nel momento in cui i processi di pagamento elettronico vengono accelerati e spesso anche “sponsorizzati” dal legislatore, sarebbe opportuno che i relativi costi praticati dagli operatori finanziari trovassero una regolamentazione coerente sia col contesto tecnologico ma soprattutto con gli effettivi costi dei servizi. Al riguardo si ricorda che l’Abi e l’Associazione dei prestatori di servizi di pagamento, a fine luglio 2023 hanno raggiunto un accordo e firmato un protocollo con Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe per ridurre le commissioni a carico delle piccole attività commerciali per l’uso del Pos nei pagamenti sotto i 30 euro. E’ stato anche assunto un impegno ad individuare offerte “significativamente competitive” per le transazioni sotto i 10 euro. Speriamo che tutto questo si traduca al più presto in realtà.
Superamento della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta
La proposta, che tende alla semplificazione della dichiarazione annuale, prevede che i sostituti di imposta effettuino i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando tutti i dati che poi dovrebbero confluire nella dichiarazione annuale, equiparando questa comunicazione alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.
E’ previsto un avvio sperimentale in cui potranno avvalersi delle disposizioni i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque, ampliabile con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Non si comprende perché il progetto di norma faccia riferimento al numero di dipendenti e non ai soggetti “sostituiti”, a meno che col termine “non superiore” si intenda includere anche i soggetti con zero dipendenti.
Perché il Decreto Semplificazioni non è innovativo
Innegabilmente ci saremmo aspettati qualcosa di più, e la responsabilità di tutto questo non è soltanto politica, ma è purtroppo anche la espressione di una atteggiamento generalizzato che non riesce ancora a vedere il progresso tecnologico come un alleato, sia del contribuente che del fisco.
C’è da notare come le norme tributarie attualmente in vigore, progressivamente inasprite, risalgono ad un periodo storico (abbiamo superato il mezzo secolo) in cui le informazioni e le connessioni erano pressocché inesistenti o organizzate in formato analogico. Adesso che l’Agenzia delle Entrate ha accesso in tempo reale a tutti i dati relativi alle spese, al tenore di vita, ai conti bancari dei contribuenti, l’accertamento del reddito non può più essere demandato a presunzioni, che dovrebbero essere circoscritte a casi eccezionali e specifici. La capacità contributiva non può e non deve essere una entità presunta, ma tangibile.
Conclusione
In definitiva, serve più coraggio, soprattutto da parte delle categorie professionali, che dovrebbero puntare su servizi nuovi ed evoluti e chiedere a gran voce l’abbandono di formalità che la tecnologia ha di fatto reso assolutamente inutili.
L’obiettivo dovrebbe essere il superamento anche del concetto di contabilità generale ed IVA mediante la standardizzazione e strutturazione dei movimenti[13], in modo che i registri e i libri siano sostituti dai database e i professionisti assumano un ruolo di garanzia della correttezza delle informazioni e di corretto trattamento tributario delle stesse, una sorta di “visto” di conformità che dovrebbe consentire il ripristino delle garanzie di “tenuta” delle scritture contabili[14]. Questo semplice accorgimento attribuirebbe certezza al rapporto tra fisco e contribuente, dignità al lavoro del Dottore Commercialista, ed un serio colpo all’abusivismo.
Note
[1] E di questo il legislatore sembra essersene accorto come si vedrà infra solo a proposito della dichiarazione dei sostituti di imposta
[2] Il salto di qualità dovrebbe essere che la mancata conferma equivale comunque a dichiarazione, come verrà meglio specificato avanti
[3] Dichiarazioni dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g) dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a) DPR 917/1986.
[4] Tranne che per la detrazione dell’IVA acquisti sui cui occorrerebbe integrare
[5] Sentenza numero 40492/2023 – depositata il 05.10.2023, sezione terza penale della Corte di Cassazione
[6] Di cui all’articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, ossia gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione
[7] di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[8] di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[9] È come il caso degli esoneri della fatturazione elettronica, chiesti solo da miopi operatori professionali ed economici, e che nel tempo hanno evidenziato la loro inutilità, quando non pericolosità.
[10] Calcolato per i periodi d’imposta 2021 e 2022 attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
[11] Vedi l’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
[12] Previsto dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[13] Come è già avvenuto con le fatture elettroniche, potrebbe essere adoperata la stessa logica anche per i movimenti bancari.
[14] Si dovrebbe operare una rivisitazione ed una rivalutazione del “visto pesante”, che non sembra avere avuto ad oggi un grande successo