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eIDAS 2, ecco come sarà il servizio fiduciario dei registri elettronici



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Lo schema di rinnovo del regolamento eIDAS, approvato nel trilogo a novembre, prevede l’introduzione del servizio fiduciario dei registri elettronici: ecco cosa bisogna sapere

Pubblicato il 21 dic 2023

Giovanni Manca

consulente, Anorc



Conservazione documentale
Conservazione documentale

Nel testo dello schema per il rinnovo del regolamento eIDAS, approvato lo scorso 8 novembre nell’ambito del trilogo, il negoziato inter istituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione e della Commissione, viene introdotto il servizio fiduciario dei registri elettronici.

Questa novità ha vissuto vicende alterne visto che è stata anche eliminata in una delle varie bozze del testo. Poi è stata reintrodotta e approvata nella modalità appena descritta. Si tratta di una importante innovazione, perché eIDAS introduce le basi per i registri elettronici distribuiti cioè per la blockchain e gli smart contract.

eIDAS 2, il servizio fiduciario dei registri elettronici: come funziona

Il nuovo testo è contenuto nella Sezione 11 rubricata proprio come “Registri Elettronici” con i nuovi articolo 45h e 45i (nel testo italiano dovrebbero essere 45 nonies e decies).

Il testo approvato è il seguente (traduzione dell’autore soggetta a modifiche nella traduzione istituzionale):

SEZIONE 11

REGISTRI ELETTRONICI

Articolo 45h

Effetti giuridici dei registri elettronici

1. A un registro elettronico non può essere negata l’efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari esclusivamente sulla base del fatto che è in formato elettronico o che non soddisfa i requisiti dei registri elettronici qualificati.

2. I record di dati contenuti in un registro elettronico qualificato godono della presunzione del loro ordinamento cronologico sequenziale unico e accurato e della loro integrità.

Articolo 45i

Requisiti per i registri elettronici qualificati

1. I registri elettronici qualificati soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono creati e gestiti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

(b) stabiliscono l’origine delle registrazioni dei dati nel registro;

c) garantiscono l’ordinamento cronologico sequenziale univoco delle registrazioni dei dati nel registro;

(d) registrano i dati in modo tale che ogni successiva modifica dei dati sia immediatamente rilevabile, garantendone l’integrità nel tempo.

2. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 si presuppone quando un registro elettronico soddisfa le norme, le specifiche e le procedure di cui al comma 3.

3. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure per i requisiti stabiliti al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”

Per la nostra analisi è indispensabile citare anche le definizioni di registro elettronico come stabilite nei numeri 53) e 53a) dell’articolo 3 dedicato alle definizioni.

53) “registro elettronico”, un registro elettronico di dati a prova di manomissione, che garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati che contiene, nonché l’accuratezza della data e l’ora e dell’ordine cronologico di tali dati.

53a) “registro elettronico qualificato”, un registro elettronico di dati che soddisfa i requisiti stabiliti nell’Articolo 45i”.

L’articolo 45h stabilisce la validità legale del registro elettronico nel tipico stile della normativa comunitaria già applicato per le firme, i sigilli elettronici e le altre fattispecie trattate nel regolamento eIDAS vigente.

Nel secondo paragrafo dell’articolo si stabilisce che i record nel registro qualificato godono della presunzione di integrità e di ordinamente cronologicio accurato ed unico.

L’articolo 45i stabilisce i requisiti per i registri elettronici qualificati e lo fa riprendendo e ampliando i concetti della definizione.

Naturalmente, trattandosi di un servizio qualificato deve essere creato e gestito da soggetti qualificati. I record sono ordinati cronologicamente nel registro ed è stabilita l’origine di tali record, quindi ci sono attività di tracciamento delle registrazioni.

Tutte le registrazioni dei dati sono tali da garantire la loro integrità nel tempo. L’articolo 45i si conclude che la previsione dell’emissione da parte della Commisione di atti di esecuzione che sono di riferimento per la messa in opera dei registri elettronici.

Il tradizionale approccio comunitario, tecnologicamente neutro, non consente regole tecniche obbligatorie per la realizzazione dei registri elettronici.

Il Considerando 34

Le informazioni più ampie sui registri elettronici le possiamo trovare nel Considerando (34), caratterizzato dal lungo testo mostrato di seguito:

“(34) I registri elettronici sono una sequenza di record di dati elettronici che dovrebbero garantirne l’integrità e l’accuratezza del loro ordinamento cronologico. I registri elettronici dovrebbero stabilire una sequenza cronologica dei record di dati. Insieme ad altre tecnologie, dovrebbero contribuire a soluzioni per servizi pubblici più efficienti e trasformativi come il voto elettronico, la cooperazione transfrontaliera delle autorità doganali, la cooperazione transfrontaliera delle istituzioni accademiche o la registrazione della proprietà di beni immobili nei registri immobiliari decentralizzati. I registri elettronici qualificati dovrebbero stabilire una presunzione legale per l’ordinamento cronologico sequenziale unico e accurato e per l’integrità dei record di dati nel registro. A causa delle loro specificità, come l’ordinamento cronologico sequenziale dei record di dati, i registri elettronici dovrebbero essere distinti da altri servizi fiduciari come la validazione temporale elettronica e i servizi elettronici di recapito certificato. Per garantire la certezza del diritto e promuovere l’innovazione, dovrebbe essere istituito un quadro giuridico paneuropeo che consenta il riconoscimento transfrontaliero dei servizi fiduciari per la registrazione dei dati nei registri elettronici. Ciò dovrebbe prevenire in modo adeguato che la stessa risorsa digitale venga copiata e venduta più di una volta a parti diverse. Il processo di creazione e aggiornamento di un registro elettronico dipende dal tipo di registro utilizzato (centralizzato o distribuito). Il presente regolamento dovrebbe garantire la neutralità tecnologica, vale a dire non favorire né discriminare alcuna tecnologia utilizzata per implementare il nuovo servizio fiduciario per i registri elettronici. Inoltre, gli indicatori di sostenibilità relativi agli impatti negativi sul clima e ad altri impatti negativi legati all’ambiente dovrebbero essere presi in considerazione dalla Commissione, utilizzando metodologie adeguate, nel preparare gli atti di esecuzione che specificano i requisiti per i registri elettronici qualificati”.

L’impiego dei registri elettronici

Questo testo, pur non facente parte della norma, come tutte le premesse ai testi normativi, contiene una serie di spunti molto interessanti.

Il primo è sul possibile utilizzo dei registri elettronici per il voto elettronico ma anche su possibili applicazioni di tracciamento merci e scambio di titoli accademici. La particolare tipologia applicativa dei registri elettronici che consente di registrare eventi in rigoroso ordine cronologico viene richiamata con la raccomandazione di distinguerla rispetto alla validazione temporale elettronica e ai servizi elettronici di recapito certificato come la nostra PEC o la sua evoluzione REM.

Un quadro normativo comunitario serve anche ad evitare che sui dati registrati vi siano utilizzi separati all’interno del singolo Stato membro. Viene ribadito il concetto di neutralità tecnologica delle soluzioni, di possibili registri centralizzati o decentralizzati. Molto importante è anche l’approccio ambientale da realizzare con indicatori di sostenibilità “relativi agli impatti negativi sul clima e ad altri impatti negativi legati all’ambiente”. Su questi temi si invita la Commissione alla stesura di atti di esecuzione adeguati ad affrontare queste tematiche.

Conclusione

In conclusione possiamo dire che l’introduzione nel regolamento eIDAS dei registri elettronici come servizio fiduciario è importante vista la diffusione dei registri centralizzati o distribuiti come la blockchain e gli smart contract. Una sfida innovativa sarà quella di definire regole di qualifica per soggetti sfuggono alla tipologia di impresa tradizionale tipo i miners cinesi o statunitensi. Naturalmente un salto di qualità ci sarà per applicazioni governative, fintech e anche utilizzi, come accade spesso nel caso dell’innovazione digitale, imprevedibili.

Insieme al Portafoglio Europeo di Identità Digitale i registri elettronici rappresentano una importante novità in una Europa sempre più desiderosa di regolamentare la tecnologia per rafforzare la sovranità in materia.

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