DOMANDA
Le pongo un quesito in merito a una fattura che per me dovrebbe essere assoggettata a regime di reverse charge perchè trattasi di manutenzione a impianti elettrici. La fattura è stata “battezzata” come istituzionale dal fornitore, ma secondo me potrebbe trattarsi di reverse perchè penso che sia una manutenzione periodica all’impianto elettrico e ho trovato una circolare in materia dell’Agenzia delle Entrate. Potrebbe dirmi cosa prevedono le norme?
RISPOSTA
Lei pone due questioni che devono essere trattate separatamente. Applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti)
L’articolo 17-ter, comma 1, del DPR 633/1972 prevede che
“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.” Il presupposto per l’applicazione della “scissione dei pagamenti” è quindi che l’Ente pubblico abbia effettuato l’acquisto del bene o del servizio in un contesto nel quale non agisce come debitore d’imposta, ossia non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni con una partita IVA che consentirebbe l’assoggettamento alle formalità IVA (registrazione delle fatture, liquidazione e versamento dell’imposta). Reverse charge su manutenzioni di impianti elettrici
Il comma 6, lettera a-ter, articolo 17 DPR 633/1972, stabilisce che le previsioni del comma 5 (ossia l’applicazione del reverse charge) si applichino alle “ … alle prestazioni … di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.” La circolare 14/E 2015 ha ritenuto applicabile il reverse charge anche alle attività di manutenzione di impianti, sempre che siano effettuate su “edifici”. Sintesi
Se l’Ente abbia o meno ricevuto il servizio nell’ambito della attività istituzionale è questione che può sapere solo Lei. Premesso quanto sopra ed essendo astrattamente la prestazione di manutenzione di impianti elettrici su edifici soggetta a reverse charge, nel caso in cui l’Ente agisse nella sua veste istituzionale la fattura dovrà essere emessa senza la indicazione della partita IVA del destinatario ed in “scissione dei pagamenti”. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972, condizione preliminare per l’applicazione del reverse charge è che l’operazione sia effettuata nei confronti di un “… soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”, perché altrimenti il meccanismo non potrebbe funzionare per la semplice ragione che il destinatario non essendo soggetto agli obblighi IVA, non potrebbe applicare la doppia registrazione dell’IVA, a debito o a credito. Se invece l’operazione riguardasse una attività dell’ENTE rilevante ai fini IVA, agli interventi di manutenzione sarebbe applicabile il reverse charge, che per quanto sopra spiegato è incompatibile col meccanismo della scissione dei pagamenti.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome