DOMANDA
In caso di cliente abituale, che all’interno del mese consuma più pasti nello stesso ristorante, emettiamo al termine di ogni pasto documento commerciale di vendita o prestazione a totale importo non riscosso (quello che nel registratore telematico è indicato come segue fattura).
Alla fine del mese emettiamo poi una fattura riepilogativa che come righe di corpo contiene l’elenco dei riferimenti dei documenti commerciali precedentemente emessi.
Il cliente ci chiede di poter fatturare non alla fine del mese ma in periodo variabile a seconda delle richieste dei singoli clienti (tendenzialmente trimestralmente) e di poter effettuare sconti sulla fattura che siano variabili e quindi decisi in fase di emissione della stessa in base all’importo.
RISPOSTA
La fatturazione differita è ammessa qualora per ciascuna operazione vengano emessi documenti idonei ad individuare i soggetti tra cui è avvenuta l’operazione (quindi le generalità complete del cedente e del cessionario), la data e la descrizione dei beni o dei servizi (articolo 21, comma 4, lettera a). Quindi il documento commerciale è “idoneo” se contiene gli elementi sopra indicati. Ciò premesso, considerato che la vostra attività consiste nella prestazione di servizi, le operazioni si considerano effettuate al momento del pagamento (articolo 6 DPR 633/1972). Ragion per cui Lei può fatturare le prestazioni anche trimestralmente, facendo riferimento ai documenti commerciali emessi, a condizione che questi contengano le indicazioni cui ho fatto cenno sopra.
Per quanto riguarda gli sconti, per evitare la difformità tra i documenti commerciali “non riscossi” e le successive fatture differite che fanno riferimento ad essi, potrebbe procedere alla fatturazione in maniera conforme agli importi indicati sui documenti commerciali e successivamente emettere una nota di credito per rilevare gli sconti concessi.
Ciò ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972 che così recita: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Diventa pertanto essenziale disporre di un contratto (a cui sarebbe consigliabile attribuire data certa) idoneo a dimostrare il presupposto per avvalersi della predetta disposizione, a cui fare riferimento nelle note di credito. Nella nota di credito dovrà aver cura di indicare nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura che intende rettificare.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome