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Fattura prima del pagamento, perché è regolare anche se in ritardo



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La fattura emessa prima del pagamento è regolare anche se trasmessa al SDI in ritardo: ecco perché

Pubblicato il 20 mag 2024

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



Fattura elettronica UE

DOMANDA
Buongiorno,
facendo riferimento a questo vostro articolo nel quale riconosco in modo quasi sovrapponibile la mia posizione, vi chiedo come dovrei comportarmi. Preciso che:

  • il periodo per il quale ho emesso ed inviato allo SDI la fattura redatta il 19/02/2024 è: Gennaio 2024
  • la data erroneamente utilizzata per la fattura elettronica è del: 24/12/2023
  • la fattura mi è stata pagata con bonifico il 22/2/2024
  • a differenza della situazione presentata nell’articolo di cui sopra, io sono un lavoratore autonomo in regime forfettario
  • due commercialisti interpellati mi hanno dato risposte opposte: se per uno sarebbe sufficiente l’emissione di nota di credito in riferimento alla fattura con data sbagliata e riemissione di quella con data corretta, per l’altro dovrei fare ravvedimento e pagare una sanzione “Perché la sanzione si applica anche se non incide nel calcolo dell’Iva”.
    Ringrazio anticipatamente per la consulenza.

RISPOSTA
Se la fattura è stata emessa con data 24/12/2023 ed è stata trasmessa al sistema di interscambio in data 19/2/2024, la fattura è tardiva. Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 la operazione si considera effettuata al momento del pagamento ovvero al momento di emissione della fattura. Vero è che Lei ha commesso un errore, ma l’errore appare tale solo nelle sue intenzioni e lo ritengo difficilmente dimostrabile, posto che emettere una fattura prima che venga effettuato il pagamento è, oltre che legittimo, anche normale. L’articolo 26 del DPR 633/1972, nel disciplinare i casi in cui può essere emessa la nota di credito, fa riferimento alle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2) ovvero al caso di errore materiale (per esempio, errore del nominativo del cliente, ovvero per una prestazione non effettuata materialmente) che, nel suo caso, non ritengo sia facilmente dimostrabile. Penso quindi che la soluzione più prudente sia quindi quella di pagare la sanzione (sanzione € 250, ridotta ad 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997, quindi € 27,78) e considerazione la fattura già emessa come regolare.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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