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Appalti, quali requisiti di qualificazione per i project manager: vademecum



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Le stazioni appaltanti continuano a seguire criteri difformi per la definizione dei requisiti professionali richiesti nelle gare pubbliche per il ruolo di project manager, nonostante la recente normativa tecnica fornisca in proposito indicazioni molto chiare

Pubblicato il 25 giu 2024

Enrico Mastrofini

Past President Isipm



procurement, procurement pubblico, appalti pubblici, consip convenzioni

Sia i progetti del PNRR che tutte le iniziative innovative (trasformazione digitale, utilizzazione dell’intelligenza artificiale e così via) per raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere gestiti utilizzando metodi e tecniche di project management. Sono dunque sempre più numerose le procedure di appalto in cui viene richiesta la presenza di figure professionali con specifiche competenze di project management ( project manager, capo progetto, program manager,  PMO specialist).  

In diversi casi però accade che nei capitolati di gara siano specificati i compiti previsti per tale incarico, i titoli di studio e/o professionali richiesti (solitamente una laurea ed un certo numero di anni di esperienza nel ruolo) ma senza includere tra questi alcun titolo specifico che attesti le conoscenze di project management, nonostante siano da molti anni  disponibili in Italia diverse qualificazioni di seconda parte rilasciate da organizzazioni internazionali (PMI, IPMA, Prince2) o nazionali (ISIPM) .

Qualifica project manager, cosa dice la normativa

Dal 2016 con la pubblicazione della Norma tecnica UNI 11648:2016 “Attività professionali non regolamentate – Project Manager – Requisiti di conoscenza, abilità, e competenza “, alcuni Organismi di Certificazione (OdC) accreditati da Accredia hanno iniziato a rilasciare la “Certificazione del Project Manager UNI 11648”, certificazione di terza parte indipendente che, secondo la normativa italiana, ha tutte le caratteristiche per essere considerata titolo valido (vedi art. 9 della Legge 04/2013) per i professionisti che erogano servizi specifici.

Negli schemi di certificazione di tali OdC, è stata anche riconosciuta la validità di alcune qualificazioni di project management di seconda parte per attestare la conformità con le conoscenze richieste dalla Norma UNI 11648 e consentire l’esonero dalle prove scritte di esame della medesima certificazione con accesso direttamente al colloquio orale.

Infine dopo la pubblicazione della versione aggiornata della Norma UNI 11648:2022, Accredia ha emanato la circolare tecnica n.9/2023 che, tra l’altro, stabilisce quali sono le qualificazioni di seconda parte che sono ritenute conformi per attestare le conoscenze richieste dalla suddetta Norma UNI e per consentire l’esonero (parziale o totale) dalle prove scritte di esame presso gli OdC.

Schema di qualificazioneEsonero[CS1] applicabile
IPMA Level A, B o CPrima e seconda prova scritta
IPMA Level DPrima prova scritta
ISIPM-AvPrima e seconda prova scritta
ISIPM-BasePrima prova scritta
PMI PgMP, PfMP, PMPPrima e seconda prova scritta
PMI CAPM, PMI ACPPrima prova scritta
PRINCE 2 PracticionerPrima e seconda prova scritta
PRINCE 2 FoundationPrima prova scritta

Tabella – Riduzioni applicabili all’iter dell’esame di Certificazione Project Manager UNI 11648

I criteri differenziati seguiti dalle stazioni appaltanti

Anche se ora il quadro normativo appare chiaro, tuttavia nelle gare pubbliche per lavori e/o servizi, in cui viene richiesta la presenza delle figure professionali di Project Manager, le diverse stazioni appaltanti continuano a seguire criteri non omogenei tra loro che, talvolta, risultano anche in contraddizione con i requisiti definiti nella Norma UNI 11648:2022, che dovrebbe ormai costituire il riferimento da seguire.

Tali criteri differenziati possono essere ricondotti ai casi di seguito descritti; si noti anche che le stazioni appaltanti continuano ad utilizzare impropriamente il termine “certificazioni” ( che dovrebbe riferirsi soltanto alla certificazione di terza parte in conformità alla Norma UNI) per indicare le qualificazioni di project management di seconda parte.

  • Si richiede il possesso di una specifica certificazione di project management di seconda parte (generalmente la qualifica PMP rilasciata dal PMI, che in passato era senz’altro la più conosciuta) tralasciando le altre; negli anni precedenti alla pubblicazione della Norma UNI 11648 – in assenza di riferimenti normativi certi – tali situazioni sono state talvolta oggetto di contenzioso in sede legale. Dopo il 2016 gli schemi di certificazione degli OdC accreditati e poi la sopra citata circolare Accredia hanno offerto un riferimento preciso a cui appellarsi per il riconoscimento della equivalenza di altre qualificazioni.
  • Si richiede il possesso di una specifica certificazione di project management di seconda parte o altra certificazione equivalente. L’aggiunta di “o altra certificazione equivalente” è probabilmente motivata dalla necessità di evitare possibili contenziosi ma la mancata indicazione di quali sono quelle equivalenti lascia al fornitore l’onere di attestare l’equivalenza ed alla stazione appaltante il compito di valutarla aggiungendo un elemento di discrezionalità nella valutazione di tale requisito (che non ha ragione di esistere vista la presenza di una precisa normativa di riferimento).
  • Si richiede il possesso di una certificazione di project management indicando quali siano quelle ritenute valide ma ignorando la l’esistenza della certificazione UNI 11648. Molte stazioni appaltanti richiedono il possesso di una tra le seguenti: PRINCE2®, PMI/PMP, IPMA, ISIPM e seguono quindi il criterio di equivalenza indicato dalla Circolare Accredia, senza tuttavia specificare che il requisito è soddisfatto anche dal possesso della Certificazione del Project Manager UNI 11648 ( nella pratica il problema non si pone in quanto chi consegue la Certificazione UNI 11648 molto spesso possiede già anche una delle qualificazioni di seconda parte richieste per partecipare alla gara.
  • Si richiede genericamente il possesso di una qualunque certificazione di project management. In questi casi la stazione appaltante si espone al rischio  che tale requisito possa essere soddisfatto con il possesso di una certificazione diversa da quelle indicate nella circolare tecnica Accredia, e dunque senza alcuna garanzia riguardante i contenuti e le modalità di rilascio della stessa; le qualifiche inserite nella circolare sono state infatti oggetto di verifica – prima dagli OdC e poi da Accredia – sia sui  contenuti che sulle modalità di svolgimento degli esami.

Le certificazioni

Ci sono infine anche alcuni casi in cui la definizione dei requisiti richiesti per la figura di Project Manager risulta particolarmente opinabile, evidentemente a causa di una conoscenza approssimativa e confusa delle qualificazioni esistenti da parte della stazione appaltante. A titolo di esempio citiamo una  gara del 2023 in cui per la figura di Capo Progetto/Project Manager era stato richiesto il possesso di almeno “una a scelta tra le seguenti certificazioni”: Project Management Professional (PMP), Certified Associate in Project Management (CAPM), Certified Business Analysis Professional (CBAP), ITIL v3 Foundation Certified, altra certificazione equivalente.

È appena il caso di notare l’incongruenza di considerare che una certificazione di project management possa essere sostituita con una certificazione di altro genere oppure con una qualunque certificazione di project management diversa da quelle citate da Accredia.

Per quanto detto sarebbe necessario ed opportuno che le stazioni appaltanti nei capitolati di gara in cui viene richiesta la presenza di figure professionali di Project Manager / Capo Progetto facciano riferimento a requisiti coerenti con la Norma UNI 11648, sia per garantire il possesso delle conoscenze di project management che per evitare interpretazioni opinabili che potrebbero dar luogo a contenziosi e/o ricorsi.

Le possibili soluzioni

Nel caso in cui venga richiesto, come requisito di partecipazione o requisito valutabile, il possesso di una qualificazione di project management, occorre far riferimento a quelle considerate equivalenti dalla circolare tecnica Accredia citata: PMI/PMP, ISIPM-Av, IPMA B/C, PRINCE II Practitioner, oltre che alla  Certificazione del Project Manager UNI 11648, rilasciata ai sensi dell’art. 9 della legge 4/2013 da OdC accreditati da Accredia, la quale, in quanto di livello superiore, soddisfa sicuramente il requisito richiesto, ovvero possa anche avere maggiore riconoscimento.

Qualora il possesso della qualificazione sia considerato un requisito valutabile con l’attribuzione di un punteggio, si può scegliere di attribuire il medesimo punteggio al possesso di una delle qualificazioni ritenute ammissibili (è questo il criterio di solito adottato) ma, tenendo conto della citata circolare tecnica Accredia, si potrebbe anche attribuire un punteggio differenziato su una scala di 3 valori:

1. Qualificazione di seconda parte, tra quelle ritenute valide per l’esonero dalla sola prima prova scritta (vedi tabella 2).

2. Qualificazione di seconda parte, tra quelle ritenute valide per l’esonero dalla prima e seconda prova scritta (vedi tabella 2).

3. Certificazione del Project Manager UNI 11648 rilasciata da OdC accreditati da Accredia.

Rup e qualifica da project manager

Infine per quanto riguarda il RUP (già Responsabile Unico del Procedimento, oggi di Progetto), si ricorda che nella Linea Guida n. 3 di ANAC per tale ruolo si richiedevano le competenze proprie di un project manager, e quindi, la qualifica di project manager acquisita anche tramite partecipazione a corsi di formazione in materia di project management “con profitto”.   L’uso del termine qualifica aveva suscitato qualche incertezza per la sua corretta interpretazione, che è stata  superata nel testo del nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il primo luglio 2023 – che tra l’altro ridefinisce la figura del RUP come Responsabile di Progetto – in quanto viene ora richiesta una “adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management” (cfr. Allegato I.2 art.4).  Tale requisito viene evidentemente soddisfatto tramite il conseguimento di una qualificazione di project management di seconda parte e/o una certificazione e, quindi, le considerazioni esposte in precedenza risultano perfettamente applicabili e possono costituire un preciso riferimento per la formazione del personale delle stazioni appaltanti, in particolare nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione delle stesse.

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