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Bim, il futuro dell’edilizia è digitale: normativa e prassi



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Dal primo gennaio 2025 scatta l’obbligo di Bim – Building innovation modelling, metodologia destinata a cambiare il mondo degli appalti: ecco tutto ciò che bisogna sapere

Pubblicato il 20 giu 2024

Stefano De Marinis

Of Counsel Studio Legale Piselli&Partners

Pierluigi Piselli

Founding Partner Studio Piselli & Partners



BIM, Ai,,Artificial,Intelligence,,Iot,Internet,Of,Things,,Metaverse,,Machine,Learning,
BIM

BIM, acronimo con il quale si identifica la metodologia definita come Building innovation modelling è destinata a modificare radicalmente prassi e modalità di gestione degli appalti e delle concessioni riguardanti i lavori.

Il processo di trasformazione che sta investendo il mondo del procurement pubblico, culminato con l’avvio operativo, il primo gennaio 2024, del cosiddetto “pacchetto digitale” voluto dal nuovo Codice appalti (di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36), incentrato sull’utilizzo delle piattaforme interoperanti tra stazioni appaltanti ed Anac per la gestione di tutto il processo realizzativo dei contratti pubblici, non conosce tregua.

In aggiunta alla scadenza del 30 giugno per la qualificazione “a regime” delle stazioni appaltanti che intendono continuare a gestire in proprio l’attività contrattuale per importi eccedenti i 500.000 euro relativamente ai lavori e 140.000 per forniture e servizi, ne incombe immediatamente un’altra, legata all’inizio del nuovo anno e riguardante proprio l’utilizzo del BIM.

Chi è obbligato ad adottare il Building information modeling

L’articolo 43 del Codice dei contratti prevede, al comma 1, che a decorrere dal primo gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, cioè il BIM, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

L’obbligo non si applica alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, a meno che non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di tali metodologie.

Specialisti BIM per discipline specifiche: architettura, ingegneria, impianti

L’obbligo si accompagna ad una serie di prescrizioni operative, anche in termini di strutturazione del personale appositamente qualificato chiamato a gestire dette attività, che andranno senz’altro ad interferire sul processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e che trovano ulteriore fonte di disciplina, a livello normativo, nell’allegato I.9 al Codice stesso; ancora, seppur in via indiretta, a tali fini rilevano l’allegato I.7, che descrive i contenuti della progettazione, e l’allegato II.4 riferito alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Che il sistema veda con preoccupazione questo ulteriore appuntamento con il cambiamento lo dimostra l’approccio fin qui tenuto, tradottosi negli atteggiamenti dilatori adottati rispetto ad un obbligo che, in base alla disciplina previgente, avrebbe già dovuto scattare, per contratti sopra la soglia comunitaria dei 5,538 milioni di euro,  dal primo gennaio 2023.

In questo senso, infatti, disponeva l’articolo 6 del decreto ministeriale n.560 del 2017, aggiornato nel 2021 con l’analogo provvedimento n. 312, attuativo delle disposizioni al riguardo già presenti nel d.lgs. n.50/2016; tali decreti, di fatto, non sono stati abrogati, con conseguente fondato dubbio circa la loro sopravvivenza, risultando oggi accantonati solo grazie al parere n. 2079 reso dal MIT il 27 giugno 2023.

Trattasi di un approccio analogo a quello che per oltre dieci anni ha ostacolato l’avvio e lo sviluppo di ciò che in passato era AVCpass e che solo l’osservanza degli impegni assunti in ambito comunitario con il PNRR ha reso non più rinviabile.

Vantaggi del BIM per committenti, appaltatori e subappaltatori

Ciò detto la domanda che dobbiamo porci è se la metodologia BIM in effetti costituisca qualcosa di realmente utile per il mercato e per il Paese, ovvero si tratti di una delle inusitate – o per lo meno ritenute tali – fughe in avanti che le scelte europee hanno imposto a contesti chiamati, viceversa, ad evolvere per gradi.

Numerosi studi a livello comunitario si sono occupati di mettere in luce pregi e difetti di una metodologia già sviluppata negli Stati Uniti.

In tale contesto vogliamo qui riferirci al testo elaborato da ISMEA nel 2021[1] che, scegliendo un approccio strettamente pragmatico, dopo una serie di interviste a tutte le tipologie di operatori impegnati nel settore pone a confronto vantaggi e svantaggi di ciò che piu’ che una tecnica di progettazione rappresenta una vera e propria nuova metodologia di gestione di un investimento da considerare a vita intera.

Al riguardo è emerso che, a fronte di un generalizzato aumento di costi rispetto alle più tradizionali modalità di intervento, in conseguenza del maggior impiego di personale, specie da parte delle stazioni appaltanti, con impegni che coprono tutto il ciclo realizzativo dell’investimento, dei servizi di consulenza richiesti, dell’aggiornamento degli hardware, dei canoni di licenza software, della formazione del personale e del complessivo coordinamento richiesto, altrettanto numerosi ed importanti sono i vantaggi che ne derivano.

Sempre in termini economici emerge la riduzione dei costi dovuta al rilevamento anticipato delle incongruenze e degli errori della progettazione, con conseguente abbattimento delle modifiche necessarie durante la fase di costruzione; quella associata all’individuazione, fin dall’inizio, delle quantità da eseguire in modo più preciso, ai minori costi per sinistri e contenziosi, all’accelerazione delle fasi di progettazione e costruzione, con conseguente riduzione della durata del progetto che si riflette anche sul costo del lavoro del personale grazie all’analisi più rapida dei documenti per la gestione e la manutenzione della struttura più efficiente; ciò senza contare i benefici di carattere generale attribuibili al miglioramento dei presidi afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori con minori incidenti sul lavoro e delle emissioni di CO2 grazie alla riduzione degli sprechi di materiali.

Competenze BIM: le figure professionali chiave

In questo senso è importante rammentare che il BIM, specie se considerato nella sua versione più completa (7D), è un modello digitale dell’opera da realizzare integrato dall’apporto dei vari soggetti interessati alla realizzazione (Architetti, Ingegneri civili strutturali, Ingegneri di Impiantistica (MEP), Committenti Costruttori e Produttori) che per ciò condividono a sistema, peraltro ponendo non pochi problemi giuridici da gestire al riguardo, tutti gli elementi di rispettiva competenza, estraendo e generando informazioni utili alla migliore realizzazione dell’opera.

Contenuti essenziali di un modello BIM

La visualizzazione in 3D del BIM consente di vedere l’opera da realizzare:

  • in tre dimensioni nel susseguirsi delle singole fasi e del ciclo di vita dell’intervento;
  • con la quarta dimensione (4D) si aggiunge la programmazione temporale di dette fasi realizzative,
  • con la quinta (5D) l’analisi dei costi,
  • con la sesta (6D) la gestione operativa del bene
  • con la settima (7D) la sostenibilità.

In sintesi il BIM consente di estrarre e visualizzare ex ante, come fosse dal vivo, lo sviluppo delle singole attività previste durante l’intero ciclo di vita del progetto, corredate da tutti gli elementi di rilevo, dalle scansioni temporali in cui ciascuna attività entra in campo, incluso il momento di messa in opera del singolo materiale con le relative caratteristiche tecniche, di durabilità ecc. fino a quello della sostituzione della relativa componentistica.

Adeguamento BIM: obblighi normativi e vantaggi per le aziende

In questo senso il nuovo Codice conferma la centralità di ruolo del BIM affermando, nella relazione del Consiglio di Stato che ne accompagna i contenuti sin dalla sua prima stesura, che in coerenza con l’introduzione del principio del risultato, il d.lgs. 36/2023 mira a favorire, attraverso il suo uso, il miglior esito dell’investimento. Tale metodologia di gestione, continua la relazione, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

Coerentemente con tale premessa, il provvedimento dedica l’intero articolo 43 ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, utilizzando una terminologia innovativa che corrisponde, sia pur in senso non strettamente letterale, a quella generalmente utilizzata a livello internazionale che riconduce il BIM al più ampio contesto dell’Information Management.

L’articolo 43, come detto, anzitutto fissa a livello di normativa primaria il termine del primo gennaio 2025 per l’entrata in vigore dell’obbligo per la sua adozione; ciò allo scopo di rafforzarne certezza ed effettività di una previsione sulla applicazione temporale della norma fin qui fissata a livello di decreti ministeriali, i cui contenuti sono per molta parte riprodotti in modo aggiornato nell’apposito allegato I.9.

Come viene utilizzato il BIM nelle procedure di appalto pubblico

Resta peraltro stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono sempre adottare la metodologia BIM, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale da attribuirsi in ragione delle modalità d’uso migliorative proposte dalle imprese partecipanti, facoltà peraltro subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

Gestione delle relazioni tra elementi e organizzazione del modello

Tra queste  la previsione secondo la quale le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a redigere ed adottare un atto di organizzazione per la formale ed analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione destinate a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili.

Tale atto di organizzazione, ovviamente, è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.

Come definire una strategia  Building information modeling

Precisa, ancora, l’allegato I.9 che per adottare il BIM le stazioni appaltanti devono nominare un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati ed almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi, e, per ogni intervento, un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del Codice.

Inoltre, l’articolo 41, comma 3, in tema di livelli e contenuti della progettazione, dispone che, in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contenga anche il Capitolato Informativo.

Trattasi, come è noto, del documento elaborato dalla committenza e consegnato a quanti concorrono per la commessa, ai fini della formulazione delle rispettive offerte anche nell’ottica di innalzarne i relativi contenuti, avente valore giuridico contrattuale e contenente le esigenze e i requisiti informativi richiesti dal committente, ovvero tutte le informazioni che sono alla base di una buona collaborazione tra le diverse figure previste per la gestione del processo BIM, sia sul lato dell’amministrazione committente che su quello dell’operatore economico.

I riferimenti al Capitolato informativo, al suo sviluppo lungo tutto lo svolgimento delle singole fasi della progettazione, alla definizione dei contenuti finali a seguito della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ed alla verifica da parte del collaudatore del rispetto degli impegni assunti in sede di gara, risultano ben inseriti dal nuovo Codice in specie nelle previsioni recate nell’allegato I.7 che regola i contenuti della progettazione.

Alla definizione dei contenuti dei capitolati informativi, inclusa la strutturazione sul piano organizzativo dei rapporti tra le diverse figure che affollano il procedimento, con i rispettivi ruoli, le amministrazioni che al tema BIM hanno già posto mano, hanno già dedicato particolare attenzione.

BIM negli appalti: efficienza, trasparenza e collaborazione

In questo senso quindi le regole introdotte dal d.lgs. n.36 accelerano l’appuntamento con le tante importanti sfide alle quali le amministrazioni dovranno, nei prossimi mesi, dare ulteriore risposta.

La prima riguarda l’adozione degli atti di organizzazione sopra evocati, anche alla luce della contemporanea evoluzione che registra la figura del RUP, ora Responsabile Unico del Progetto e non più del Procedimento, ma con la possibilità di dotarsi, specie negli appalti più complessi, di responsabili di procedimento per singole fasi.

BIM manager: coordinamento e gestione del progetto

In quest’ottica, come già accennato in sede di evidenziazione dei compiti e dei ruoli delle singole figure BIM, occorrerà ridefinire, coordinandole, posizioni e competenze di altrettante figure già note quali quella dell’Apicale di riferimento del (nuovo) RUP, dello stesso RUP e degli eventuali Responsabili di procedimento per fasi, dei direttori lavori/dell’esecuzione, tutti chiamati ad interfacciarsi con BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager, ovvero ad incarnare essi stessi tali profili.

Il BIM come leva per l’innovazione e la collaborazione nel settore edile

Nello stesso senso anche i Capitolati informativi dovranno in partenza tener conto di questi nuovi assetti, così come delle modalità di individuazione e della definizione dei limiti di relativa responsabilità dei diversi operatori destinati ad alimentare quel quadro condiviso costituito dall’ambiente di condivisione dei dati, che rappresenta il cuore della nuova metodologia.

Il tutto considerato come la maggiore conoscibilità e la messa in comune del dato modifica in maniera sensibile i normali parametri civilistici di valutazione delle singole fattispecie, ad esempio, in termini di riconoscibilità dell’errore, ciò che implica almeno una seria due diligence legale sui contenuti di documenti finora pensati ed elaborati prevalentemente sul piano tecnico.

La domanda finale è se fosse preferibile, e tuttora non lo sia, un approccio al BIM per gradi,  rapportato all’importo dei singoli contratti da affidare così come prevedeva sin dall’inizio il DM 560 secondo un percorso temporale purtroppo vanificato.

Note _


[1]            Calculating Costs and Bene ts for the use of Building Information Modelling in Public tenders Methodology Handbook.European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) Unit I-02 – SMP / COSME Pillar.  May 2021.

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