Lo scorso 24 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCa” e il decreto legislativo, il “Decreto”).
Via libera a un decreto atteso
Il Decreto era atteso in quanto la data del 30 giugno rappresenta una delle tappe fondamentali per la piena entrata in vigore del MiCa, per cui si rende necessario implementare le norme di dettaglio che serviranno, anche a livello interno, per renderlo pienamente efficace e operativo.
In particolare, il Decreto tratta determinati aspetti del MiCa quali l’individuazione delle Autorità di Vigilanza, le sanzioni e le disposizioni di coordinamento con le norme interne.
Per quanto riguarda la vigilanza sugli emittenti e i prestatori di servizi, come si era già anticipato, il Decreto individua quali Autorità competenti la Consob e la Banca d’Italia. Queste hanno ampi poteri di richiedere informazioni, di effettuare verifiche, ispezioni, audizioni personali; le Autorità hanno anche il potere di emettere ulteriori norme attuative del Decreto e del MiCa anche per tenere conto degli orientamenti delle Autorità europee. I poteri e la competenza della Consob e della Banca d’Italia vengono esplicati come segue.
Vigilanza sui token di moneta elettronica (EMT) e sugli stablecoin (ART)
La Banca d’Italia ha competenza sugli emittenti token di moneta elettronica (o “Electronic Money Token”, “EMT”).
Anche per quanto riguarda i token collegati ad attività (stablecoin o “Asset Referenced Token”, “ART”) e i relativi emittenti, la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione dei token. La Banca d’Italia (d’intesa con la Consob) è inoltre responsabile per l’approvazione dei white paper (ossia, documenti analoghi ai prospetti informativi, di cui è prevista la pubblicazione in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari) di stablecoin emessi da banche e da SIM mentre, per i white paper su stablecoin emessi da altri soggetti la competenza spetta sul contenuto e la pubblicazione dei white paper spetta alla Consob.
Per quanto riguarda invece la vigilanza sugli emittenti stablecoin (ART), questa è esercitata dalla Banca d’Italia per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione, mentre è esercitata dalla Consob per quanto riguarda la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dei possessori di token, secondo il criterio di ripartizione funzionale della competenza già in essere.
Sempre per quanto riguarda gli stablecoin, la Banca d’Italia è competente anche per valutare i requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.
Vigilanza sulle criptoattività diverse dai token di moneta elettronica (EMT) e dagli stablecoin (ART)
Per quanto riguarda le criptoattività diverse dai token di moneta elettronica e dagli stablecoin che rientrano nell’ambito applicativo del MiCa (ad esempio, non vi rientrano i cosiddetti NFT), la vigilanza spetta alla Consob, la quale dispone di ampi poteri (ad es. perquisizioni, sequestro del profitto dell’illecito e possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza).
Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP)
Con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività (“crypto-asset services providers” o CASP), il Decreto precisa che questi sono autorizzati dalla Consob mentre per quanto riguarda le banche, le SIM di classe 1 e gli istituti di moneta elettronica, che solo in certi casi devono essere autorizzati essendo soggetti che svolgono già servizi di natura finanziaria, la competenza autorizzatoria o a ricevere informazioni spetta alla Banca d’Italia.
Anche per quanto riguarda la vigilanza dei CASP, questa è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione, secondo quanto più dettagliato nel Decreto.
Altre disposizioni su abusi di mercato, separazione patrimoniale e crisi
Il Decreto detta quindi una serie di disposizioni in tema (i) di abusi di mercato relativi alle cripto-attività (essendo prevista dal MiCa una disciplina simile a quella della Market Abuse Regulation per quanto riguarda le informazioni privilegiate su cripto-attività ammesse o in via di ammissione su una piattaforma di negoziazione), attribuendo la competenza alla Consob, (ii) di separazione patrimoniale e patrimoni destinati e, infine, (ii) di procedure di rimborso e risanamento o di liquidazione degli emittenti cripto-attività o dei CASP in stato di crisi.
Sanzioni gravose in caso di violazione
Il Decreto prevede una serie di sanzioni particolarmente gravose per il caso di violazione delle disposizioni del MiCa o del Decreto stesso. Dal punto di vista penale, è stata introdotta la nuova fattispecie di abusivismo, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni (oltre a una multa da Euro 2.066 a Euro 10.329) per chi offre al pubblico ovvero chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione di stablecoin (ART) o presta servizi per le cripto-attività senza autorizzazione a operare quale CASP.
È poi prevista una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del MiCa o del Decreto, il cui importo può essere particolarmente oneroso in quanto in alcune ipotesi è previsto che possano arrivare fino a Euro 15 milioni o, se di importo superiore, fino a percentuali del fatturato annuo del soggetto sanzionato; inoltre, qualora il vantaggio ottenuto sia superiore a tali importi, la sanzione è elevata fino al doppio (o, in certi casi, al triplo) di tale vantaggio. È quindi importante precisare che sono previste sanzioni sia nei confronti dell’ente responsabile sia nei confronti degli esponenti aziendali responsabili. Sanzioni fino a Euro 5 milioni sono infine applicate anche nel caso omessa collaborazione o mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta dell’Autorità competente.
Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal Decreto e secondo le rispettive procedure sanzionatorie di cui al TUB (Testo Unico Bancario) e al TUF (Testo Unico della Finanza).
Disposizioni di coordinamento e transitorie
Il Decreto, infine, contiene alcune disposizioni di coordinamento con il TUB e con il TUF
(i) precisando che gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, disciplinati dal TUB, possono emettere stablecoin (ART) e prestare servizi per le cripto-attività nonché le attività connesse e strumentali, purché venga costituito un patrimonio destinato per lo svolgimento di tali attività,
(ii) ribadendo, a maggior chiarezza, che la disciplina del TUF avente ad oggetto i prodotti finanziari non si applica alle attività rientranti nell’ambito di applicazione del MiCa; su quest’ultimo aspetto, come precisato già nel precedente articolo pubblicato lo scorso 18 giugno, è utile ricordare che gli strumenti finanziari emessi secondo la tecnologia della blockchain o a registro distribuito sono disciplinati dal cosiddetto Regolamento Pilota (ossia, il Regolamento (UE) 2022/858 “relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito”, recepito in Italia con il d.l. 25/2023).
Le prossime scadenze
Infine, dal punto di vista della disciplina intertemporale, a integrazione di quanto già illustrato lo scorso 18 giugno, il Decreto, avvalendosi della facoltà prevista dal MiCa, riduce rispetto al 1° luglio 2026 la data entro la quale i CASP possono continuare a svolgere liberamente la propria attività in deroga alle disposizioni del MiCa; è infatti ora previsto dal Decreto che i CASP persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall’OAM, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi del MiCA entro il 30 giugno 2025, possono continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina applicabile fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un’autorizzazione se questa data è anteriore. Essendo stata esercitata dal Governo l’opzione di riduzione del periodo di grandfathering per l’attività dei CASP, rispetto al MiCa tale periodo è stato notevolmente ridotto, questo per venire incontro alle esigenze di tutela degli investitori.