DOMANDA
Sono un soggetto passivo IVA, che per un acquisto effettuato su un sito ha ricevuto fattura da fornitore cinese che indica la sede estera, ma la partita IVA italiana. La fattura riporta la dicitura: inversione contabile art. 194 direttiva 2006/112/EC. Come devo considerare il fornitore cinese? Come estero anche se ha partita Iva italiana? Non posso indicare la partita Iva Italiana perché in fase di autofattura, questa mi viene scartata, quindi metterò Il codice 09090909090?
RISPOSTA
Il fornitore cinese sembra identificato in Italia con partita IVA italiana, richiesta probabilmente perché i soggetti non residenti non stabiliti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione in Italia, che effettuino operazioni territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di soggetti non tenuti all’applicazione del reverse charge, devono assolvere direttamente gli obblighi tributari. Se il fornitore avesse stabile organizzazione in Italia avrebbe emesso fattura con l’IVA esposta, e quindi l’operazione sarebbe da trattare come un qualsiasi acquisto nazionale.
Nel caso da lei indicato, quindi, è verosimile che si verta nella ipotesi in cui “il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario”.
In questa ipotesi, “Il cessionario, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve … emettere un’autofattura (nel caso di cedente extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal primo luglio 2022, il cessionario deve predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal cedente estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitato solo al soggetto emittente.
Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia. La trasmissione di un tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione/autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”. Questo è quanto riportato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” consultabile alla pagina web. Quindi nel campo partita IVA potrà mettere una partita IVA convenzionale formata da numeri a piacere.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome