DOMANDA
Nel mese di aprile 2023 veniva inviata allo SDI una fattura emessa in via anticipata da un professionista per una prestazione di servizi nei confronti di una P.A. Il file veniva scartato e non reinviato entro 5 giorni. La fattura non veniva pagata dall’ente in quanto non ricevuta dal medesimo sullo SDI. La fattura veniva tuttavia contabilizzata nella LIPE del trimestre di riferimento II/2023 ed inserita nella dichiarazione annuale IVA 2024. L’iva a debito veniva versata entro i termini in quanto considerata ad esigibilità immediata. Si chiede se sarà assoggetta a sanzione l’emissione di una nuova fattura con progressivo e con data corrispondente al mese di emissione (luglio 2024), in luogo di fare l’invio tardivo del file scartato nel 2023, e procedere ad una variazione contabile nel 2024, valida ai soli fini interni, senza alcuna trasmissione di una nota di variazione allo SDI (Rif. Provv. 89757/2018 punto 6.3) al fine di neutralizzare l’iva che si andrebbe a generare sulla relativa LIPE 2024. Diversamente non resta che inviare la fattura scartata aprile 2023 versando 1/7 di € 250,00 .
RISPOSTA
Non si comprende la ragione per cui sia stata assolta l’IVA se la fattura non è stata pagata dall’Ente Pubblico, considerato che l’articolo 6, quinto comma, del DPR 633/1972 prevede che “… per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi … fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi .. l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi”. Detto ciò, ci troviamo con una o più LIPE errate e con la dichiarazione anno 2023 con dati inesatti. Si tratta quindi di scegliere se sia meno oneroso riemettere la fattura corretta, sempre con data 2023, e mantenere la validità della/e LIPE e della dichiarazione IVA presentata, oppure emettere la fattura in data attuale ma rettificare la/e LIPE e la dichiarazione IVA anno 2023. Ritengo che la prima soluzione sia la più semplice e la meno onerosa, in quanto sarebbe dovuta solo la sanzione di € 250, ridotta ad 1/7 ai sensi dell’articolo 13, lettera b-bis, Decreto legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome