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Next Generation EU, il principio “Do no significant harm”: ecco come si applica



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Analizziamo un progetto reale per capire in che modo va concretizzato il principio Dnsh, Do no significant harm all’interno del programma Next Generation EU

Pubblicato il 13 set 2024

Emilia Bruno

Project Management Officer presso Informatica Alto Adige



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All’interno del programma Next Generation EU, spicca l’impegno a sostenere progetti che siano in linea con le direttive del Green Deal europeo. In questo contesto, il principio Do No Significant Harm (DNSH) emerge come un pilastro cruciale: vediamo uno scenario applicativo concreto da cui trarre utili spunti.

Questo articolo si propone di analizzare un caso concreto di un progetto IT sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all’interno di una società in house. L’obiettivo è quello di esaminare come, attraverso un’attenta interpretazione delle normative di settore, sia stato possibile delineare un processo di gestione dei fornitori esterni che incorpora sistematicamente i principi orizzontali DNSH (Do No Significant Harm) all’interno di un contesto pubblico.

Gli obiettivi del principio DNSH

Di fronte alla sfida posta dal cambiamento climatico l’Unione Europea ha adottato una serie di obiettivi e misure che vanno sotto il nome di “Green Deal”. A livello strategico nell’ambito dell’accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a destinare almeno il 30% di tutte le risorse disponibili, ivi inclusa l’iniziativa Next GenerationEU a rispondere alla sfida climatica. Il sostegno agli investimenti da parte dei fondi europei può essere fornito esclusivamente a quelle iniziative che non arrecano un danno significativo (cosiddetto principio del Do No Significant Harm o DNSH) secondo la tassonomia europea sugli investimenti sostenibili.

Tutte sigle, queste, che dall’esistenza del PNRR abbiamo imparato a conoscere. Il principio del DNSH non investe soltanto le risorse Next Generation EU, ma anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale trasversalmente a tutti i cinque obiettivi di policy in cui esso si articola.

L’applicazione di questo principio ha diverse conseguenze in termini di ammissibilità delle operazioni (i progetti nel gergo della politica di coesione), ma anche della loro concreta attuazione.

Il contesto

Il contesto delle In-house è un contesto particolare, spesso caratterizzato da sfide uniche e complesse come, ad esempio, la capacità di gestire attività interessate da finanziamenti europei – FESR e PNRR – che generano un “unicum” di servizi erogati per i quali è necessario garantire, non soltanto, il rispetto degli standard tecnici di qualità e sicurezza, oltre che il soddisfacimento di requisiti funzionali che allineino il progetto ai fabbisogni, ma anche il rispetto di principi e regole discendenti dai fondi, alcune delle quali di natura trasversale come il DNSH.

Principio che di per sé non rappresenterebbe un problema se non implicasse delle scelte che non trovano un immediato riscontro nelle norme vigenti o richiedesse delle scelte progettuali specifiche. In questo scenario, diventa cruciale prestare particolare attenzione non solo alle procedure interne, ma anche alla gestione dei fornitori esterni. È necessario, pertanto, adottare un approccio preciso e dettagliato che assicuri la conformità normativa, ma che allo stesso tempo permetta di sviluppare una procedura flessibile e scalabile, pronta ad adattarsi a eventuali cambiamenti futuri.

Affrontare queste sfide richiede non solo competenze tecniche, ma anche una forte consapevolezza e impegno. Le società in-house devono essere in grado di implementare strategie efficaci per superare queste sfide e promuovere pratiche sostenibili. Da questa esigenza nasce la volontà di sviluppare un flusso sistematico di gestione delle forniture esterne che sia conforme alla normativa ambientale e alle richieste dettate dai finanziamenti FESR e PNRR. Questo flusso, sebbene sia stato sviluppato in un contesto specifico relativo a un progetto finanziato FESR per l’ampliamento strutturale di un Data Center, è di natura generale e può essere facilmente e rapidamente adattato ad altri contesti applicativi.

Il caso

Nel contesto di una società in-house ci troviamo all’interno di un progetto di circa 22 milioni di euro, finanziato FESR, volto al miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e della resilienza del loro Data Center.

Il progetto si articola in due obiettivi fondamentali:

  • Il data center deve essere pronto ad accogliere Dati Critici, in conformità con le determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (DPCM n.306/2022 e 307/2022).
  • La struttura e i servizi devono essere adeguati per consentire la graduale migrazione dei servizi degli enti pubblici sul territorio all’interno di questo Data Center.

In questo scenario, è stato cruciale definire attentamente le fasi relative alla gestione di un ampliamento e, laddove necessario, alla sostituzione delle apparecchiature IT installate, nonché agli investimenti sulla sede fisica sia di tipo infrastrutturale che impiantistico. Gestione che ha previsto un massiccio intervento ad un variegato pool di fornitori esterni.

A rendere ancora più critica la situazione è stata, inoltre, l’intersezione con le esigenze legate ai finanziamenti PNRR visto che alcuni degli Enti interessati a migrare i servizi sul Data Center in questione, erano e sono tuttora coinvolti in altre tipologie di finanziamento oltre il FESR.

Tutto ciò ha avuto come conseguenza che una delle sfide più significative diventasse l’elaborazione di una procedura che assicurasse un’analisi completa di tutte le possibili situazioni di fornitura all’interno del progetto garantendo una totale aderenza al principio orizzontale del DNSH e armonizzando quanto richiesto dalle due tipologie di finanziamento, vista la necessità di mantenere la conformità ad entrambi i programmi.

L’obiettivo

In precedenza, la società aveva già trattato richieste specifiche su progetti IT finanziati FESR ma, questa volta, si presentava una situazione unica nel suo genere dove era necessario un approccio olistico che potesse anche fare da guida in situazioni future.

Le difficoltà di questo progetto, infatti, non risiedevano solo nella complessità tecnica e nelle dimensioni progettuali, ma anche e soprattutto nella necessità di bilanciare le esigenze di diverse fonti di finanziamento evitando sovrapposizioni o divergenze nei criteri di ammissibilità e di anticipare possibili sfide future cercando di avere un approccio flessibile che ben si prestasse ad adattamenti o eventuali restrizioni aggiuntive.

Considerata, quindi, la natura sfaccettata delle esigenze e l’intricato intreccio di richieste provenienti sia dal PNRR che dal FESR, oltre che dagli ambiti specifici dei vari Enti interessati ai servizi del Data Center, è stato fondamentale definire una procedura che potesse essere applicata a tutte le tipologie di fornitura con l’obiettivo di rispondere alle esigenze attuali e prevenire eventuali esigenze future.

La ricerca

Tutto lo studio e il disegno finale della procedura si basano su un’attenta analisi di diverse fonti normative, tra cui principalmente la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) e gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027.

Il risultato finale

Il risultato finale ha previsto l’individuazione di un processo di gestione delle forniture esterne che inizia con l’identificazione delle tipologie di fornitura e che, per ciascuna tipologia, identifica i documenti da richiedere al fornitore in fase di acquisizione di un bene/servizio.

Nello specifico, sono state individuate le seguenti categorie:

  • Beni materiali: consegna o trasferimento di beni fisici;
  • Servizi Complessi: tutte le tipologie di consegna che non rientrano esclusivamente in una delle altre due categorie;
  • Prestazioni intellettuali: attività che coinvolgono la mente o l’intelletto di una persona. Queste attività comprendono solitamente la produzione di idee, la risoluzione di problemi, l’analisi, la creazione di contenuti originali e altre forme di lavoro che richiedono una capacità cognitiva.

Per ciascuna categoria, sono stati individuati gli adempimenti da richiedere al fornitore esterno:

  • Per i beni materiali, il fornitore dovrà produrre un’autodichiarazione con una breve relazione accompagnatoria, rispettando la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).
  • Per le prestazioni intellettuali, considerate neutrali rispetto ai sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, non è richiesta alcuna autodichiarazione particolare.
  • E infine, per i servizi complessi che rappresentano la categoria che potrebbe avere maggiori impatti, si prosegue con un ulteriore valutazione distinguendo le forniture di servizi complessi che hanno impatti sull’infrastruttura da quelle che invece non ne hanno. Qualora l’intervento avesse un impatto sull’infrastruttura, si è ritenuto necessario effettuare uno screening preliminare che potrà essere inglobato anche in un eventuale studio di fattibilità, relativo alla mitigazione e all’adattamento climatico. Successivamente, nel caso in cui venissero riscontrati impatti, si dovrà predisporre una progettazione esecutiva che contenga un’analisi dettagliata relativa alla mitigazione e all’adattamento climatico con le relative prescrizioni da mettere in atto.

In figura è rappresentato lo schema procedurale ottenuto al termine dello studio:

Conclusioni

Negli ultimi anni, impatto e sostenibilità sono i termini che più di frequente vengono utilizzati nell’attuazione di progetti e programmi che interessano il tessuto sia pubblico che privato.

L’applicazione dei principi e delle regole dei fondi europei comportano sicuramente un aggravio in termini di lavoro per potere svolgere un’attività. Affinché non si tratti di energie “sprecate” volte esclusivamente a rispettare da un punto di vista formale un adempimento, è necessario partendo da un’analisi consapevole della normativa delineare delle buone prassi e delle procedure attuative che garantiscano una gestione efficace e sostenibile dei progetti, senza compromettere la loro capacità di anticipare le esigenze future, ma anzi migliorandola.

L’applicazione del principio del DNSH è inoltre l’occasione per rivedere il proprio approccio al mercato della fornitura. I fornitori sono parte integrante dei processi e determinano il successo o meno del progetto. Questo concetto è sicuramente ben chiaro a un responsabile del progetto, tuttavia, a livello aziendale troppo spesso in ambito pubblico gli aspetti “procedurali” legati alla selezione del fornitore prendono il sopravvento su quelli sostanziali. O ancora peggio ci si preoccupa troppo delle procedure di selezione senza curare a sufficienza, come si è cercato in questo caso, di andare a definire dei processi decisionali che aiutino a declinare le richieste da porre al mercato.


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