ecosistemi digitali

I diritti nel metaverso: proprietà, privacy e identità nella realtà virtuale



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Il metaverso, tra investimenti e risultati altalenanti, evolve verso il web 4.0, spinto dall’intelligenza artificiale. Cruciale è l’integrazione di norme per tutelare diritti come proprietà, privacy e identità digitale. È necessaria una regolamentazione uniforme tra piattaforme per garantire sicurezza e interoperabilità, assicurando un’esperienza giuridicamente certa agli utenti

Pubblicato il 26 set 2024

Lorenzo Quadrini

Legal Counsel – Privacy presso Aris



metaverso

Il metaverso rappresenta un concetto che ha conosciuto (e continuerà a conoscere) numerosi alti e bassi nella sua rappresentazione sia mediatica che tecnica. Da un lato, infatti, le grandi cifre investite da parte delle Big Tech hanno stimolato dibattiti vivaci, seguiti da altrettanti momenti di calo dovuti principalmente ai risultati commerciali tutt’altro che entusiasmanti.

Web 4.0: le sfide per giuristi e aziende nel metaverso

Pur non potendo fare previsioni su quali modalità andranno effettivamente ad attecchire nell’utilizzo più popolare del metaverso, ci sono davvero pochi dubbi sull’evoluzione del web nella sua forma cosiddetta 4.0, ancor più alla luce dei repentini cambiamenti portati dall’intelligenza artificiale anche a questo settore.

Punto cruciale rimane, per il giurista prima e per le aziende poi, quello di integrare da subito un sistema di norme e di regole che possa tutelare il fruitore della tecnologia, nel tentativo di non lasciare spazio a zone grigie ed a manifeste ingiustizie.

Per questa breve trattazione si eviterà di affrontare il discorso, certo fondamentale, della natura del metaverso e della sua (eventuale) capacità di proiettare in maniera effettiva la sfera giuridica della persona al suo interno. In altre parole, è evidente che non si possa parlare di diritti dell’Uomo all’interno di un sistema che non abbia la capacità di replicare le stesse dinamiche e le stesse aspettative normative per l’utente. D’altronde, se si pensa all’utente di un videogioco online, difficilmente le azioni del suo alter ego necessitano di seguire l’insieme di regole stabilite per il consesso sociale, pur confrontandosi con altri utenti umani.

Diritti e tutele nel metaverso

Dando quindi per scontata la capacità futura del multiverso di replicare le strutture sociali e giuridiche tradizionali, in che modo tale proiezione dovrà effettivamente essere implementata?

Pur se lontani, a volte, dall’immediatezza delle istanze più pratiche, si dovrebbe ritenere preliminare una integrazione dei diritti della persona al metaverso, o quantomeno una preparazione di tali diritti rispetto agli utilizzi del metaverso. Si tratta di un approccio se vogliamo pragmatico, poiché incentrato sulla costruzione dei pilastri giuridici, su cui poi declinare le esigenze più specifiche dei consociati.

La tutela del diritto di proprietà

La tutela del diritto di proprietà sembrerebbe questione poco intricata da sciogliere, ma nel metaverso assume profili di interesse. Il bene nella realtà virtuale è infatti anch’esso virtuale, e non inteso nel senso di digitale ma appunto di inerente al solo costrutto del metaverso. Le ripercussioni di quanto succede all’interno di una struttura sociale alternativa non riverberano in maniera tangibile nella realtà fattuale, ma al tempo stesso possono comportare conseguenze notevoli. Sono già note alcune di queste dinamiche all’interno dei giochi online cosiddetti MMORPG (massive multiplayer online role playing game), ossia di quei sistemi ludici strutturati in maniera molto simile al metaverso. Quanto acquistato nella realtà virtuale può arrivare a toccare ed influenzare il proprio alter ego digitale, con conseguenze sia sociali che patrimoniali. Il token diviene quindi uno strumento da normare, e non è detto che l’approccio da seguire debba essere per forza quello analogico.

Si pensi alle declinazioni civilistiche del diritto di proprietà in seno al metaverso: è possibile applicare istituti come il possesso o l’usucapione? In che modo far valere le proprie ragioni in caso di controversia? Può essere fattibile applicare le norme della procedura civile alle dispute sorte attorno alla proprietà dei token? Si tratta di domande che non hanno necessariamente delle risposte immediate, ma che devono servire come riferimento per tracciare un percorso coerente con gli ordinamenti vigenti.

Il diritto alla privacy

La privacy è, come noto, un diritto di nuova generazione (o nuovissima a seconda dell’interpretazione di parte della dottrina) che ha recentemente conosciuto un’importante spinta normativa grazie soprattutto agli sforzi del legislatore europeo. Al netto dell’encomiabile risultato ottenuto con il GDPR, appare sempre più evidente che le leggi attuali non siano sufficienti a tutelare il cittadino all’interno di dinamiche complesse ed aliene come il metaverso. La possibilità di accesso da parte di terzi, società, aziende e malintenzionati ai dati delle persone fisiche (ma proiettate all’interno del proprio avatar) comporta un doveroso ripensamento alle necessità ed alle priorità di tutela rispetto alla protezione dei dati personali.

Un primo passo è quello di perimetrare al meglio l’ambito di applicazione delle norme, oggi (giustamente) ancorate in maniera evidente al concetto di territorialità del trattamento e spostare il focus su una responsabilità più generalizzata ed univoca da parte dei provider di servizi. D’altronde, così come si è raggiunto un certo grado di sicurezza giuridica su alcuni diritti fondamentali della persona fisica, si deve proiettare tale livello di certezza anche nei confronti delle realtà virtuali, almeno all’interno di un discorso sistemico. La privacy rappresenta un caposaldo di questa sicurezza, visto che nella sostanza la riproduzione dell’alter ego della persona fisica, all’interno del multiverso, non è nient’altro che una complessa elaborazione dei suoi dati personali.

Autodeterminazione e identità

Elemento fondamentale per quella che è la struttura del concetto di persona all’interno del metaverso sarà sicuramente l’individuazione del soggetto e l’esatta corrispondenza tra l’avatar e l’individuo fisico. La proiezione della persona è uno strumento già noto, soprattutto in un mondo caratterizzato, nei rapporti patrimoniali, personali e amministrativi, da un alto tasso di digitalizzazione.

Allo stesso tempo, però, strutturare un metaverso con la prospettiva di rispettare un parallelismo con l’ordinamento “reale” richiede un grado di compenetrazione non banale tra il soggetto digitale ed il soggetto fisico. Questo comporta una diversa e più stringente interpretazione della capacità della persona di rappresentarsi e di essere rappresentata all’interno del metaverso.

Le ripercussioni sono numerose e già in parte attuali: pensiamo alle conseguenze delle azioni od omissioni all’interno della realtà virtuale (come per esempio gli atti diffamatori sui social), all’importanza di fare in modo che alcuni aspetti digitali diventino univoci o comunque legati ad una individuabilità certa. Questo tipo di approccio comporta, come conseguenza principale, l’inserimento necessario di vincoli, di “paletti” all’utilizzo della solo apparente libertà totale concessa dall’etere.

Trovare una risposta conclusiva agli spunti di riflessione finora avanzati è prematuro. Rimane però importante capire che il metaverso, nella sua evoluzione più plausibile ed a misura d’uomo, necessita di una integrazione con i differenti ordinamenti nazionali. Pur se già importante nella realtà fisica, la realtà virtuale dovrà per forza di cose adeguarsi a degli standard unici e condivisi. Tali standard dovranno consentire l’interoperabilità fra le piattaforme proprietarie private, facendo in modo che il metaverso dell’azienda X possa assicurare lo stesso grado di tutela e di sinergia con quello dell’azienda Y, in maniera da restituire agli utenti la certezza del godimento di tutta una serie di altri diritti strumentali.

Conclusioni

D’altronde, non è pensabile accettare un metaverso (anzi, più metaversi) dove sia possibile operare in maniera speculare alla realtà, ma senza che tali azioni riverberino su tutta la sfera giuridica digitale del soggetto.

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