DOMANDA
Buona sera, avrei la necessità di sapere se devo conservare i ddt relativi ad acquisti una volta che ho ricevuto la relativa fattura e controllato la veridicità dei dati.
RISPOSTA
I documenti di trasporto sono documenti rilevanti ai fini fiscali che vanno conservati a norma dell’articolo 39 del DPR 633/1972 in quanto previsti dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972, che così recita: “I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” Infatti, la norma che ha soppresso il precedente obbligo del Documento di Trasporto, ha così previsto (articolo 1, comma 3, D.P.R. 472/1996): “Il documento previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l’indicazione della data, delle generalita’ del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonche’ la descrizione della natura, della qualita’ e della quantita’ dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento e’ idoneo a superare le presunzioni stabilite dall’art. 53 del citato decreto.”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome