DOMANDA
Le chiedo con gentilezza se una fattura da pagare inviata all’AdE per contestazioni varie di ristrutturazione casa è valida ai fini legali, oppure deve comunque essere inviata una copia cartacea al destinatario. La cosa è uguale se il destinatario ha una Pec?
RISPOSTA
La fattura è un documento emesso ai fini fiscali, valido nella misura in cui sia valido il rapporto sottostante. In risposta ad una FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Pertanto, il consumatore finale non è obbligato a ricevere la fattura elettronicamente e, quindi, non è obbligato a fornire un indirizzo di recapito, come ad esempio una PEC, all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. L’esercente (o il professionista) è obbligato, invece, ad emettere la fattura elettronicamente verso il Sistema di Interscambio ma anche a fornire al cliente una copia su carta o, ad esempio, in formato digitale: la copia della fattura è perfettamente valida. Il consumatore finale può consultare le fatture elettroniche direttamente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a cui è possibile accedere con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Tale servizio non è delegabile ad un intermediario.”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome