DOMANDA
Vorrei portare alla sua attenzione un problema che si verifica più volte all’interno del mio piccolo negozio. Un cliente mi paga con carta elettronica un prodotto voluminoso. Inserisco l’importo nel terminale POS e la transazione va a buon fine. Il cliente, decide all’improvviso di non ritirare la merce poiché non ha il mezzo per portarsela via, ma promette di ripassare la settimana seguente per ritirarla.
Lo scontrino fiscale dovrei emetterlo alla consegna del bene, come dice la legge, cioè appena il cliente ritorna per ritirare la merce. A questo punto però, scontrino fiscale e transazione POS coincidono con lo stesso importo, ma non con la stessa data. Se emettessi lo scontrino fiscale il giorno del pagamento, la settimana seguente il cliente ritirerebbe la sua merce e uscirebbe dal negozio con lo scontrino fiscale recante la data di sette giorni prima. Come posso risolvere?
RISPOSTA
L’obbligo a suo carico è emettere il documento commerciale al momento della consegna del bene o, se antecedente, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6 DPR 633/1972). Quindi Lei agisce correttamente emettendo il documento commerciale nel momento in cui riceve il pagamento da parte del cliente.
Ciò premesso, Lei si pone correttamente il problema di come superare un eventuale controllo qualora il cliente, una volta consegnato il bene in un momento differente e successivo rispetto al pagamento, dovesse esibire un documento commerciale emesso in data antecedente il controllo.
Oltre il problema (pratico) da lei segnalato, esiste anche un altro problema, che riguarda l’applicazione del regolamento relativo alle presunzioni di cessione e di acquisto (DPR 441/1997). Per spiegare meglio il problema ipotizzi di avere solo un bene, incassare il prezzo ed emettere il documento commerciale, e detenerlo presso il suo negozio. In caso di controllo, se venisse redatto un inventario della merce in giacenza, le risulterebbe il possesso del bene (già venduto, ma questo non risulterebbe), ed in base alla documentazione agli atti, ciò non sarebbe giustificabile se non con riferimento ad acquisto di un altro bene senza fattura.
Potrebbe fornire una utile indicazione la Circolare del 23/07/1998 n. 193 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI, punto 2.2, che, così recita:
“Beni che formano oggetto dell’attività’ dell’impresa.
Quanto ai beni che formano oggetto dell’attività dell’impresa, l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 441 del 1997, stabilisce che, per superare la presunzione di acquisto dei beni senza pagamento dell’imposta, occorre fornire il titolo di provenienza dei beni stessi attraverso i seguenti prescritti documenti fiscali:
- fattura;
- scontrino o ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall’articolo 3 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
- documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 1996, progressivamente numerato dal ricevente o da altro valido documento di trasporto.
In mancanza dei suddetti documenti, la presunzione può essere superata:
- con l’annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero nel registro di cui all’articolo 25 del citato D.P.R. n. 633, con l’indicazione delle generalità del cedente nonché della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione.”
Ne consegue che Lei potrebbe quindi:
- emettere il documento commerciale all’atto del pagamento, in modo da permettere che al momento della consegna il cliente possa esibire il documento commerciale originale;
- annotare (come “carico”) la presenza del bene sul registro sopra indicato, su cui riportare la descrizione del bene, le generalità del cessionario, gli estremi del documento commerciale emesso, e gli estremi del pagamento;
- annotare la consegna del bene (come “scarico”).
Sarebbe infine opportuno che il cliente, al momento in cui ritirerà il bene, fosse in possesso dell’originale del documento commerciale da Lei emesso al momento del pagamento del corrispettivo.
Infatti, il bene che si troverebbe nel suo negozio dopo la vendita (ossia dopo la conclusione del contratto verbale col cliente) non sarebbe più suo, e sarebbe da considerare alla stregua di un bene di terzi in deposito presso di lei.
In luogo del registro, potrebbe organizzare in alternativa la tenuta di un bollettario (a madre e figlia) in cui annotare le predette operazioni, da numerare e conservare a norma del citato articolo 39 DPR 633/1972.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome