DOMANDA
Le vorrei chiedere se nel caso in cui una fattura elettronica contenga un errore nell’indirizzo della sede (la sede di chi emette la fattura), detta fattura sia ancora valida e se si può incorrere in sanzioni ed eventualmente di quale entità. Mi è infatti successo di aver cambiato sede dell’attività ma di non aver aggiornato l’indirizzo sul programma relativo alla generazione delle fatture. Chiaramente la partita Iva ed il codice fiscale sono corretti, è solo indicato l’indirizzo della vecchia sede.
RISPOSTA
Penso non sia un problema anche perché mi sembra difficile che l’Agenzia delle Entrate possa accorgersi dell’errore, se non in caso di verifica. Ma potrebbe sostenersi che sia un errore meramente formale, non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, de Decreto legislativo 472/1997. Infatti il SDI collega la fattura elettronica al mittente e al destinatario in base alla partita IVA (o al codice fiscale per i privati) e non in base ai dati anagrafici, che comunque devono risultare aggiornati presso l’anagrafe tributaria. Teoricamente oggi il motivo della indicazione dei dati anagrafici dell’emittente e del destinatario risiede solo nell’obbligo del rispetto (ormai tecnicamente superato) della legge (vecchia e codificata quando le fatture erano cartacee), che non distingue tra fattura analogica e fattura elettronica; è evidente a tutti che oggi sarebbe sufficiente solo indicare la partita IVA (o il codice fiscale).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome