La denuncia

Credito d’imposta per l’offerta online: siamo al paradosso

Non mancano decreti attuativi, non mancano le risorse, ma non si riesce a partire con un’azione molto importante per il decollo dei contenuti digitali, un’area strategica per l’industria culturale italiana

Pubblicato il 21 Mag 2013

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

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Tra le questioni rimaste al palo nella generale confusione che ruota intorno all’agenda digitale ne esiste una che ha realmente del paradossale. Come è noto, L’Articolo 11-bis – Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno del Decreto-legge 179/12 come convertito dalla legge n. 221, 17 dicembre 2012) stabilisce che: Al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/ 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

La copertura per tali risorse era legata ad un prelievo erariale unico (PREU) sui giochi, ovvero le slot machine. Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 11-bis del D.L. n. 179/2012, è stata emanata la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) che, al comma 479 dell’art. 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aumento dell’aliquota del PREU (relativo alle slot tecnicamente definite “VLT”), nella misura dello 0,5%. Tale aumento di aliquota è stato realizzato con un provvedimento di legge (e non con un semplice decreto direttoriale) cronologicamente successivo e finanziariamente molto più ingente rispetto alla previsione di cui al citato articolo 11-bis. La nuova aliquota comporta un incremento della misura del PREU ampiamente congrua rispetto alla previsione di copertura indicata nel citato articolo 11-bis, in ordine al quale, non sussista la necessità dell’assunzione di ulteriori provvedimenti volti all’acquisizione all’Erario delle somme necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di incentivazione all’offerta legale on line di opere dell’ingegno digitali.

Allo stato pertanto, non mancano decreti attuativi, non mancano le risorse, ma non si riesce a partire con un’azione molto importante per il decollo dei contenuti digitali, un’area strategica per l’industria culturale italiana. Ritardi che rischiano di essere fortemente penalizzanti per il settore della produzione e anche per le start up innovative italiane che in tale settore si stanno iniziando a muovere.

Articolo 11-bis – Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno

(Decreto-legge 179/12 come convertito dalla legge n. 221, 17 dicembre 2012)

1. Al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/ 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

2. L‘agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L‘agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L’agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonchè la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2015.

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