FISCO

Nuove comunicazioni Iva: così si complica la vita dei contribuenti

La nuova normativa in materia di Iva inserita nel provvedimento 27 marzo 2017 avrebbe dovuto semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti. Purtroppo agli annunci seguono i vecchi problemi. Altra occasione persa per il Paese

Pubblicato il 28 Mar 2017

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Il flop ipotizzato nei giorni scorsi relativo al termine per l’esercizio dell’opzione per la fatturazione elettronica (Decreto Legislativo 127/2015), previsto in questo articolo, trova una conferma nell’ennesima iniziativa dell’Agenzia delle Entrate che nel provvedimento 27 marzo 2017, indica le disposizioni operative in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del Decreto Legge 78/2010 e delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’articolo 21-bis del Decreto Legge 78/2010.

Come ricorderete il Governo ha deciso, dopo l’emanazione del predetto Decreto Legislativo 127/2015, di introdurre una nuova normativa in materia di Iva inserita nel Decreto Legge 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, andando a modificare il dl 78/2010. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti abrogando l’invio annuale del cosiddetto spesometro ed introducendo contemporaneamente due nuovi adempimenti a partire dall’1 gennaio 2017:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute,
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Vediamo in dettaglio cosa dispone il nuovo provvedimento del 27 marzo 2017.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: le informazioni da trasmettere

Tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e le relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta devono essere inserite nella comunicazione.

Pertanto i contribuenti devono trasmettere, per ogni fattura, i seguenti dati:

  • cedente/prestatore
  • cessionario/committente
  • data del documento
  • data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
  • numero del documento
  • base imponibile
  • aliquota Iva applicata e la relativa imposta. Se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, va indicata la tipologia dell’operazione posta in essere.

Liquidazioni periodiche Iva

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche con le regole per la compilazione della comunicazione.

 Modalità della trasmissione dei dati

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione sia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute che per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, essa va eseguita unicamente in via telematica, mediante invio diretto del contribuente o ricorrendo ad un intermediario abilitato.

Particolarmente importanti e pertanto da tenere presente, sono i termini per le trasmissioni legate alle:

  • comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute,
  • comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche,
  • trasmissioni telematica su opzione, il cui calendario, definitivo dopo l’emanazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è il seguente:

Infine va osservato che le nuove specifiche tecniche per la predisposizione delle predette comunicazioni hanno decorrenza dal 10 luglio 2017, pertanto fino a tale data dovranno essere effettuati gli invii sulla base delle regole introdotte con il provvedimento n.182070/2016.Sarebbe stato utile avere un’indicazione più chiara, all’interno del provvedimento in esame, affinché si superasse questo disallineamento.Giova osservare che dal 2018 entrambe le comunicazioni dovranno essere trasmesse trimestralmente, rispettando i termini previsti dalla vigente normativa. Tale situazione crea una differenza tra l’invio dei dati del secondo trimestre, che è da effettuare entro il 16 settembre per la comunicazione obbligatoria, ed entro il 31 agosto opzionale.

Criticità
Il provvedimento del 27 marzo 2017 indica che le informazioni trasmesse con le suddette comunicazioni periodiche verranno utilizzate per rendere disponibili i dati in forma strutturata al fine di effettuare una comparazione, ante dichiarazioni, tra l’Agenzia ed i contribuenti dalla quale evidenziare potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I dati relativi alle predette incoerenze potranno essere visualizzati nel “cassetto fiscale” e nella “consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si è attuata una moltiplicazione di adempimenti periodici che gravano sui contribuenti che avrebbero avuto la possibilità di non dover effettuare questi invii se il legislatore avesse optato per una fatturazione elettronica tra privati obbligatoria.

Inoltre il problema dell’eliminazione dei modelli INTRA-2 poi ritrattata, di fatto comporta una duplicazione negli adempimenti per i contribuenti in considerazione del fatto che i dati contenuti nel modello INTRA-2 sono già contenuti nella nuova comunicazione periodica dei dati delle fatture, quindi perché reintrodurli?

Come se non bastasse si rileva anche un’altra criticità rappresentata dal fatto che la normativa relativa alle sanzioni per i ritardi delle trasmissioni modelli Intra2 relativi al mese di febbraio prevede che non siano sanzionabili, ma nulla viene detto per quanto riguarda l’invio del modello relativo al mese di gennaio per i contribuenti mensili, che allo stato attuale sarebbero sanzionabili, per i contribuenti che esercitato l’opzione prevista dal Decreto Legislativo 127/2015, che dovrebbero essere esonerati dalla presentazione dei modelli INTRA-2 nel caso in cui essi siano mensile.

Infine tutte queste situazioni di incertezze anche molto importanti e di provvedimenti che non chiariscono alcuni aspetti decisivi per le scelte di gestione fiscale che i contribuenti sono chiamati ad effettuare, rendono probabilmente poco interessante l’adesione al regime opzionale previsto Decreto Legislativo 127/2015, considerando oltretutto che esso è vincolante per cinque anni.

A ciò si aggiunga che le problematiche connesse a regime obbligatorio della comunicazione dei dati potranno risolversi solo entro 18 settembre 2017.

In sostanza, purtroppo, la conclusione è che avere incertezze in ambito fiscale sulle modalità di adempiere alle disposizioni, porterà la maggior parte dei contribuenti a preferire di attendere il 31 dicembre 2017 per esercitare l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati, in modo tale di iniziare a beneficiare dei vantaggi previsti dalla normativa a partire dall’anno 2018.

Un’altra occasione persa per il paese, anche in considerazione di quanto la Commissione Europea sta facendo per diffondere massivamente l’uso della fatturazione elettronica, in particolar modo nelle PMI.

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