Pro e contro

Fattura elettronica B2B, che fare per il decollo

La fatturazione elettronica B2B incentiva la digitalizzazione dell’intero ciclo di acquisti aziendale e favorisce risparmi e competitività delle imprese e, al pari dell’invio dati operazioni IVA, favorisce la trasparenza fiscale: ecco perché è auspicabile che diventi un obbligo

Pubblicato il 04 Apr 2017

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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Il 31 marzo è passato e la maggior parte degli operatori economici non ha esercitato l’opzione per la fatturazione elettronica: tutto come previsto perché la scelta opzionale, resa molto incerta per i successivi interventi del legislatore e per la mancanza (almeno per i corrispettivi) dei registratori telematici, era un ulteriore tentativo di far comprendere ai più che il percorso per la telematica, ormai irreversibile, può essere agevolato con incentivi anche di natura fiscale.

Purtroppo i benefici fiscali sono risultati incomprensibili ai più, che si sono fatti prendere anche dall’usanza italica di ritenere preferibile un obbligo che può cambiare rispetto a un’opzione vincolante per cinque anni. Comunque sia, il dato positivo è che alcune imprese hanno esercitato l’opzione e che, come dice ASSONIME, tutto è rinviato al prossimo anno.

In effetti, non è così perché entro il 2017 tutti gli operatori economici (imprese e professionisti) anche loro malgrado saranno obbligati a predisporre un flusso di dati da inviare direttamente al fisco con un formato (XML), che anticipa di fatto la vera rivoluzione che consisterà nel passaggio dall’invio dei dati fatture allo scambio tra privati della fattura elettronica. Questo è il vero obiettivo da perseguire nell’interesse dei privati e ad arricchimento del patrimonio informativo dell’Agenzia.

In questa partita gli interessi pubblici e privati sono, in un certo senso, coincidenti. Per i privati, l’utilizzo di documenti del tutto digitali per la gestione del processo di fatturazione e per l’intero ciclo attivo e passivo presenta dei grandi benefici sia in termini di risparmio che in termini di celerità di comunicazione. A questo si deve aggiungere che, se tutti i contribuenti dovessero essere strutturati per interfacciarsi con un formato unico con l’Agenzia (cosa che in parte avverrà con l’obbligo d’invio dei dati fattura), sarebbero capaci di uniformare anche i tracciati di comunicazione con i propri clienti e potrebbero ricevere i documenti con analogo formato da parte dei propri fornitori. Con un piccolo sforzo sarà allora possibile integrare i sistemi acquisendo il dato inviato dal fornitore direttamente nel sistema del cessionario/committente. Questa integrazione ridurrà drasticamente gli errori di imputazione e faciliterà il dialogo tra imprese.

Se poi l’impresa decide di veicolare le fatture tramite SdI, sistema di interscambio, può raggiungere obiettivi maggiori. Ad esempio la gestione e conservazione degli esiti che escono dallo SdI danno certezza alla consegna della fattura e degli allegati alla fattura, creano i presupposti temporali per la determinazione degli interessi moratori, rendono più rapido il pagamento delle singole transazioni. Inoltre sarebbe possibile utilizzare il sistema bancario, attraverso notifiche automatiche, per ridurre i tempi di realizzazione di operazioni di factoring.

Tornando all’opzione, vediamo più in dettaglio il confronto effettivo tra scelta opzionale e obbligo. La convenienza ad esercitare o meno l’opzione doveva essere e dovrà essere valutata dal 2018 in base a molteplici fattori, non ultimi i benefici di natura fiscale correlati e riconosciuti solamente in caso di trasmissione dei dati opzionali, nonché il diverso trattamento sanzionatorio in caso di mancato o errato invio delle informazioni. L’adempimento per opzione (fatturazione elettronica) e quello obbligatorio (trasmissione dati fatture emesse e ricevute, previsto dal dl 193/2016) si caratterizzano innanzitutto per l’identità dei dati informativi da trasmettere, nonché per l’utilizzo del medesimo formato strutturato per veicolare le informazioni delle fatture attive e passive.

Non si tratta di una mera duplicazione di un medesimo adempimento ma di una scelta meditata e voluta da parte del Legislatore, interessato a favorire lo sviluppo in maniera massiva di flussi elettronici di fatturazione, all’interno dei quali il documento “fattura elettronica” possa rappresentare solamente uno dei passaggi di cui si compone il più generale processo di approvvigionamento, sia lato attivo che passivo, coinvolgendo tutte le aree aziendali potenzialmente interessate, quali amministrazione, logistica, riconciliazione automatica dei pagamenti. Si persegue infatti l’obiettivo di rendere digitalizzato l’intero ciclo degli acquisti, assicurando da un lato maggiore efficienza e celerità negli scambi commerciali e, dall’altro, garantendo all’amministrazione finanziaria la disponibilità, quasi in tempo reale, di un patrimonio informativo tale da potere essere utilizzato proficuamente per combattere l’evasione fiscale.

Per questi motivi qualsiasi azienda, pur non dotata di sistemi elettronici di fatturazione, sarà tenuta a strutturare in un determinato formato le informazioni da trasmettere sia opzionalmente che in via obbligata. Ciò determinerà inevitabilmente l’avvio di un circolo virtuoso dove il ricorso alla fatturazione elettronica, in formato xml strutturato, sarà finalmente percepito come l’elemento aggregatore, in grado di garantire l’immediata disponibilità di dati, la loro estrazione ed elaborazione così da rispondere in maniera puntuale all’esigenza di trasmettere le informazioni richieste, sia obbligatoriamente che a seguito di opzione.

La partita della scelta tra esercizio o meno dell’opzione si gioca quindi non tanto e non solo sul grado di evoluzione dei sistemi informatici utilizzati e sulle necessità di un loro aggiornamento, quanto sui benefici anche di natura fiscale che derivano dall’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Intanto i termini ordinari di accertamento fiscale per IVA e imposte dirette, sebbene per queste ultime limitatamente al reddito di impresa o di lavoro autonomo, si riducono di due anni a condizione di garantire la tracciabilità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a trenta euro e comunicando, per ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Con riguardo al limite per la tracciabilità, il Forum nazionale per la fatturazione elettronica segnala la necessità di allineare la soglia a quella dei 2.999,99 euro già prevista a fini antiriciclaggio. Esercitare l’opzione permette inoltre di ottenere i rimborsi IVA in via prioritaria entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione annuale. Infine dovrebbe essere escluso, in attesa di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentazione per tutto il 2017 dei modelli Intrastat acquisti di beni e servizi, ripristinato per tutti i contribuenti con il decreto  milleproroghe n. 244 del 2016, intervenendo solamente nel corpo del decreto-legge n. 193 del 2016 e non anche nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per i contribuenti mensili, che esercitano l’opzione, resterà tuttavia dovuto l’invio del modello relativamente alla parte statistica. Resta in ogni caso fermo, anche in caso di esercizio dell’opzione, l’invio della comunicazione, anch’essa obbligatoria, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA come dettata dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010. In altri termini, l’esercizio dell’opzione a parità di contenuto informativo e modalità di trasmissione obbligatoria del nuovo Spesometro risulta ora solo a partire dal 2018 certamente conveniente e consigliato agli operatori.

Quello che ci si attende nel prossimo futuro e prima del 2018: modifiche che rendano effettiva per tutti la riduzione dei termini di accertamento aumentando, come già detto, il limite di tracciabilità (portandolo al limite antiriciclaggio del contante) e, almeno in forma graduale, l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica tra privati.

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