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Super e iper ammortamento Industry 4.0, tutti i dettagli da sapere

Beni agevolabili, la caratteristica dell’interconnessione, la differenza fra i due benefici, i pareri tecnici al Mise e all’Agenzia delle Entrate, i dubbi intepretativi: l’analisi completa degli aspetti fiscali

Pubblicato il 12 Apr 2017

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Favorire e incentivare gli investimenti effettuati per macchine intelligenti e interconnesse: è una norma fiscale certamente interessante l’iper ammortamento contenuto nella Legge di Stabilità 2017, perché permette di sviluppare il Piano Industria 4.0 mediante un ammodernamento degli impianti esistenti. Per risolvere tutti i dubbi applicativi su una misura che presenta aspetti complessi, è arrivata la Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate, una guida messa a punto insieme al Ministero dello Sviluppo Economico dedicata a iper a super ammortamento, che rappresentano una parte importante del Piano Nazionale Industria 4.0. Il beneficio si applica agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018, a patto che entro la fine del 2017 sia stato pagato almeno il 20% del bene. Inoltre è stata pubblicata la Circolare 8/E del 07/04/2017 in cui l’Agenzia  delle Entrate esamina ed illustra alcuni casi particolari fornendo ulteriori dettagli interpretativi. Proponiamo un’analisi fiscale dei due documenti di prassi relativi alle agevolazioni per gli investimenti Industria 4.0.

Viene chiarito il rapporto fra la proroga del super ammortamento e l’introduzione dell’iper ammortamento (la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni digitali), e le modalità di applicazione per rendere operative le misure a sostegno degli investimenti delle imprese che il Governo con il Piano Industria 4.0 mette a disposizione mediante una serie di incentivi fiscali automatici.

SUPER AMMORTAMENTO

Tale misura è stata introdotta con la Manovra del 2016 e, come detto precedentemente, prorogata con la Legge di Bilancio 2017. Rappresenta una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi (impianti e macchinari) effettuati da tutti i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che porta al 140% il valore della deduzione massima ammessa, mediante la riduzione della base imponibile su cui vengono calcolate le imposte.

Particolare da evidenziare è rappresentato dal fatto che il beneficio derivante dall’applicazione del super ammortamento riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (senza realizzare distinzione alcuna in base a natura giuridica, dimensione e settore economico) e (particolare positivo) anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

IPER AMMORTAMENTO

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto anche la disposizione che consente l’opportunità di fare una maggiorazione del 150% sul costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi acquistati per trasformare l’impresa in ottica di Industria 4.0. Sostanzialmente tale norma vuole favorire ed incentivare gli investimenti che sono effettuati per realizzare e trasformare macchine intelligenti ed interconnesse, il cui elenco, diviso in categorie, è fornito analiticamente nell’allegato A dell’Appendice della Circolare 4/E.

Giova osservare che la disposizione in esame spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che sono fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. Resta sempre in essere la possibilità, se vi è una incertezza relativa all’agevolazione di natura tributaria, di presentare un interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate per avere risposta sul corretto comportamento da tenere. Analogamente se si hanno dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina, è possibile richiedere un parere tecnico al Mise per verificare preventivamente se si ha diritto a beneficiare dell’agevolazione dell’iper ammortamento.

Va evidenziato che per iniziare a beneficiare dell’agevolazione, il bene deve entrare in funzione e essere anche interconnesso al sistema di gestione della produzione o della rete di fornitura che è presente in azienda. Quest’ultimo aspetto (interconnessione) è fondamentale perché definisce il momento dal quale parte il godimento della maggiorazione del 150%. Un bene si definisce “interconnesso”, ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento, a condizione che:

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su standard documentati disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciuti (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo ammesso alla maggiorazione del 150%: nel caso si acquisti un bene “industria 4.0” con un prezzo unitario che include il costo del software necessario per il suo funzionamento, l’Agenzia ritiene che, se il software è acquistato insieme al bene relativo, tutto l’importo (bene+software) sia agevolabile con l’iper ammortamento.

Viene precisato che, ai fini dell’iper ammortamento, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, e quindi cosa succede per un bene consegnato nel 2016? Beneficia solo della maggiorazione del 40%? Il beneficio spetta nel caso in cui vi sia l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, pertanto va sempre seguito il principio della competenza. Quindi un bene nuovo, ancorché ricompreso nell’allegato A della Legge di bilancio 2017, se è stato consegnato nel 2016 può beneficiare solo della agevolazione del 40% e non può usufruire della maggiorazione del 150%, perché l’investimento si è verificato antecedentemente al periodo agevolato.

Altra questione tutt’altro che rara si verifica nel caso in cui un bene, ricompreso nell’allegato A alla legge di bilancio 2017, sia stato acquistato nel 2016 ma sia poi entrato in funzione e interconnesso nel 2017. A quale beneficio può accedere?
Anche in questo caso vale il momento relativo a cui è effettuato l’acquisto (principio di competenza), pertanto l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento e non dell’iper ammortamento. La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene.

Nel caso dell’acquisto di un bene immateriale, compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017, acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, può essere applicato il super ammortamento del 40%, anche se il bene su cui si applica non è agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa? In tal caso il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

È importante sottolineare che, contrariamente al super ammortamento, l’iper ammortamento riguarda solo i soggetti titolari di reddito d’impresa, quindi non sono contemplati i titolari di reddito da lavoro autonomo.

In ottica di ulteriore sviluppo ed espansione di agevolazioni compatibili con il Piano Industria 4.0, credo che sarebbe importante anche varare una nuova norma ad hoc che preveda il super ammortamento per gli investimenti in beni immateriali, che poi saranno utilizzati anche in aziende che hanno macchine intelligenti ed interconnesse. Per fare un esempio possiamo immaginare una società che disegna prodotti e che si connette ad un’azienda che ha stampanti 3D. Invia disegni e parametri alla stampante (magari usando tecnologia blockchain) per fare la stampa di un determinato numero di pezzi. Terminata la stampa dell’ultimo prodotto tutti i disegni e parametri trasmessi si cancellano completamente ed in modo irreversibile. In sostanza produco quanto ho creato intellettualmente (il mio know-how) interconnettendomi ad una macchina di un’altra società e così potrei beneficiare del super ammortamento, cosa che allo stato attuale non è possibile fare.

Tale innovazione dovrebbe anche contemplare i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo quali beneficiare dell’iper ammortamento.

Infine va ricordato che:

  • non esiste la possibilità di mettere insieme i benefici, quindi la maggiorazione del 150% deve essere separata dall’agevolazione del super ammortamento,
  • facendo riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa, sostanzialmente sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata.

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