Il commento

Ecco la marca da bollo digitale, che cos’è e come farla decollare

Che c’è da sapere sulla novità appena scattata. Tuttavia, per potenziare il bollo digitale è auspicabile aumentare il numero di prestatori di servizi di pagamenti convenzionati e coordinare meglio le normative secondarie

Pubblicato il 02 Mag 2017

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Finalmente i cittadini possono pagare direttamente online la marca da bollo, per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.
Il servizio @e.bollo, sviluppato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), consente, tramite il Sistema pagoPA, di versare l’imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle pubbliche amministrazioni e relativi atti. Si tratta di un altro importante passo avanti verso la gestione dei documenti nativamente digitali da parte della Pubblica Amministrazione, obbligo già in vigore e previsto dall’art.40 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Certamente perché abbia grande diffusione e successo bisognerà evitare gli errori compiuti con SPID, pertanto è auspicabile incrementare il più rapidamente possibile il numero di PSP convenzionati e coordinare meglio alcune normative secondarie. Solo così @e.bollo porterà i vantaggi attesi sia ai cittadini sia alle aziende che Pubblica Amministrazione, che potrà beneficiare anche dell’integrazione del processo di gestione dei pagamenti del bollo in un ambito completamente digitale.

Il bollo digitale è stato reso possibile grazie alle norme contenuta nella Legge di stabilita 2014 e all’articolo 6 comma 2 del Provvedimento del 19/09/2014 “Modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”

Al fine di agevolare al massimo l’adozione del servizio, l’Agenzia delle Entrate e l’AgID hanno predisposto delle linee guida per pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento bollo telematico @e.bollo (pubblicate nel febbraio 2015).
Il servizio per ora è disponibile in sperimentazione per alcuni Comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso e Vicenza), riguarderà progressivamente altre amministrazioni e coinvolgerà altri istituti che potranno erogare servizi di pagamento ai propri clienti.

Il servizio @e.bollo (marca da bollo digitale) permette ai cittadini di inviare i documenti alla pubblica amministrazione evitando di recarsi alla ricevitoria per acquistare il contrassegno telematico (ex marca da bollo), fino ad ora necessario per le richieste inviate alla pubblica amministrazione.

Nella prima fase l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a vendere la marca da bollo digitale è l’Istituto di Pagamento del sistema camerale, ma è stato annunciato che fin dai prossimi mesi il numero dei sistemi abilitati aumenterà arrivando a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta da parte dei cittadini. Tale soluzione non rappresenta certo una semplificazione in considerazione del fatto che sarebbe stato molto più semplice ed immediato disintermediare la vendita della marca da bollo mediante l’avvio operativo anche di altri PSP e non prevederne uno solo, con la conseguenza che il @e.bollo probabilmente stenterà a diffondersi con un utilizzo massivo.

Per acquistare un’imposta di bollo online si possono utilizzare addebito diretto per i titolari di conto corrente dell’Istituto di InfoCamere, oppure carta di credito (di debito o carte prepagate).

Ricordiamo che l’imposta di bollo è regolamentata dal D.P.R. 642/72, che prevede differenti valori a seconda dei documenti. In particolare la normativa vigente stabilisce l’obbligo di applicare la marca da bollo da due euro per le seguenti fatture:

  • importi esclusi Iva;
  • contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo, oppure territoriale;
  • fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
    le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci, che pertanto sono esenti da bollo).

L’imposta non va invece applicata quando l’Iva è esposta sul documento e l’importo non supera i 77,47 euro, per le fatture relative a esportazioni di merci, operazioni intracomunitarie, con Iva assolta all’origine, per le operazioni in reverse charge.

La normativa prevede l’obbligo di applicare la marca da bollo da 16 euro per:

  • atti rogati o autenticati da un notaio (o altro pubblico ufficiale);
  • le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie;
  • le istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi.

Al contrario, non è necessario applicare la marca da bollo da 16 euro nei seguenti casi:

  • l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
  • l’importo è assoggettato all’Iva;
  • il documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

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