La legge sul cyberbullismo, pubblicata il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo importante nell’attenzione verso questa forma di violenza, sempre più devastante e diffusa.
Una legge voluta “dal basso” su spinta indubbia del caso di Carolina Picchio, la ragazza vittima di cyberbullismo morta suicida a 14 anni nel gennaio 2013.
Nuova legge sul cyberbullismo, aspetti rilevanti
Non entro nel merito della valutazione complessiva della legge, senz’altro positiva, ma su cui sono stati rilevati in questi giorni da vari osservatori elementi di perplessità sull’aspetto delle sanzioni (forse troppo lievi) e delle modalità tecniche della denuncia della violenza in rete (che richiede l’identificazione di una URL e non anche l’immagine di una chat). Qui interessa approfondire due aspetti molto rilevanti della legge:
l’affermazione e la definizione del fenomeno come fenomeno di violenza sociale (e quindi non legato a casi eccezionali, personali, e quindi in qualche modo “motivabili”);
la rilevanza attribuita all’aspetto educativo-culturale e quindi alla prevenzione come fase di intervento e alla scuola come luogo e sistema di progettazione e coordinamento dell’intervento.
Anche se si tratta nello specifico di cyberbullismo, in realtà è l’affermazione più generale dell’importanza fondamentale della consapevolezza digitale come uno degli elementi culturali di base che consente di costruire una comunità, un sistema sociale, una cittadinanza compiuta.
Una definizione di cyberbullismo
Nella legge si parte correttamente dalla definizione di cyberbullismo, declinato come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Il contrasto deve essere effettuato in tutte le sue manifestazioni, con azioni preventive, sulla base di una “strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti”.
Cosa si chiede alle scuole, come responsabili delle azioni di prevenzione
Che siano, in modo strutturale, centri di ascolto, monitoraggio e intervento, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni territoriali. Per questa ragione in ogni istituto viene individuato tra i docenti un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, occupandosi anche di far sì che siano sviluppati percorsi per l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet.
Al Dirigente Scolastico è richiesto il coinvolgimento delle famiglie, sia in sede preventiva che di intervento. Se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. In quest’ultimo caso, ad esempio, convocando tutti gli interessati degli episodi rilevati, per “adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per chi è stato responsabile delle azioni di violenza”.
Al Miur si richiede di coordinare le iniziative delle scuole attraverso
la predisposizione di linee guida per la prevenzione e il contrasto;
la formazione del personale scolastico;
la promozione di un ruolo attivo degli studenti.
Un approccio sistemico al problema del cyberbullismo
La sfida, importante, è però quella, da parte delle scuole, di vedere l’applicazione di questa legge non come un adempimento che si “somma” agli altri già in essere, ma una spinta ulteriore a considerare il tema della consapevolezza digitale e della legalità in rete come fondamentale e quindi tale da richiedere un approccio strutturale, sistemico.
Come? Facendo sì che questi percorsi di formazione diventino per gli studenti parte integrante del percorso formativo scolastico (e non accessori, legati a progetti e quindi temporanei e transitori). Dall’altra parte, assicurando la coerenza e l’organicità di interventi sul fronte delle competenze digitali, prevedendo un assetto coerente con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale anche dal punto di vista organizzativo, prima di tutto rispetto al ruolo degli animatori digitali. Per queste ragioni lo stanziamento iniziale previsto (in media 47 euro a scuola) è certamente insufficiente, e rappresenta uno dei punti deboli della legge.
Punti deboli da superare, per assicurarne il rapido successo.