Le Pubbliche Amministrazioni e tutti coloro che beneficiano di fondi pubblici per lo sviluppo di siti Web hanno l’obbligo di rendere possibile l’accesso agli strumenti resi disponibili a chiunque, indipendentemente dallo strumento utilizzato per la fruizione dei contenuti e dalla condizione fisica. Quando questo avviene, il sito o lo strumento informatico potrà essere definito “accessibile”.
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” si basa sul principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.
La legge n. 4/2004 con la sua definizione di “accessibilità” si riferisce direttamente alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità utilizzano tecnologie assistive o configurazioni particolari, e riguarda sia l’hardware sia il software (inclusi i siti Web) utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. L’accessibilità non è come qualche volta capita di leggere un problema di connessione o di disponibilità di banda, ma è invece una qualità specifica di siti Web, documenti elettronici e postazioni di lavoro.
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il “Codice dell’amministrazione digitale”.
In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche alle vigenti normative in materia di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni e introduce a carico delle medesime l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Web gli obiettivi annuali di accessibilità che l’amministrazione stessa si prefigge di raggiungere. Inoltre, la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitorare e nel caso intervenire nei confronti dei soggetti erogatori di servizi che risultino inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi stessi.
Il richiamo all’inclusione digitale contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, rende obbligatorio che quest’ultima sia garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di strumento utilizzato per la fruizione dei contenuti o dei servizi, con specifiche responsabilità in caso di mancato rispetto delle norme.
Nell’art. 9 del citato decreto vengono inoltre apportate alcune importanti modifiche alla vigente normativa in materia di accessibilità nonché al codice dell’amministrazione digitale. Il diritto alla fruibilità di informazioni, documenti e servizi viene posto tra i principi da rispettare obbligatoriamente per lo sviluppo dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il decreto modifica la legge 4/2004 estendendone l’ambito di applicazione anche a tutti coloro che beneficiano di fondi pubblici per lo sviluppo di siti Web e il codice dell’amministrazione digitale ponendo la fruibilità del documento come condizione di non discriminazione.
Tale decreto inoltre assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di verificare l’accessibilità dei siti a seguito di formale segnalazione di inaccessibilità da parte dei cittadini, che possono inviare la segnalazione tramite l’apposito modulo disponibile all’indirizzo web http://www.agid.gov.it/fruibilita-del-dato/accessibilita. A seguito di tale segnalazione, ove questa risulti fondata, l’Agenzia per l’Italia Digitale apre un procedimento formale con l’amministrazione o il soggetto coinvolto per richiedere la soluzione dei problemi di accessibilità riscontrati entro il termine di 90 giorni.
Tra i compiti assegnati all’Agenzia per l’Italia Digitale vi è inoltre l’attività di definizione delle specifiche per le postazioni di lavoro per le persone con disabilità, attività attualmente in corso e svolta anche tramite consultazione diretta delle parti interessate al fine di consentire la completa integrazione della persona con disabilità negli ambienti di lavoro.
A partire dal 31 marzo 2013 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo le amministrazioni pubbliche devono pubblicare nel proprio sito Web istituzionale gli obiettivi di accessibilità prefissati per l’anno corrente. A tal proposito l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto una circolare (n. 61/2013) in cui analizzano le modifiche normative apportate dal decreto Crescita 2, fornendo due allegati (A e B) rispettivamente progettati uno per aiutare le amministrazioni a censire lo stato di accessibilità attuale dei sistemi informatici (siti Web, documentazione, postazioni di lavoro, intranet, postazioni pubbliche) e l’altro per predisporre uno schema di obiettivi da raggiungere per la soluzione dei problemi individuati.
L’Agenzia, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi erogati, ha avviato inoltre alcune attività formative del proprio personale, dedicate alla comprensione e alla soluzione delle problematiche relative alla progettazione di ogni contenuto e/o servizio Web che sia adatto ad essere distribuito senza creare discriminazioni.
Il Web è il canale preferenziale per dialogare con i cittadini, poiché fornisce informazioni e servizi fruibili 24 ore su 24 senza l’obbligo di recarsi personalmente agli sportelli degli uffici, abbattendo quindi quelle barriere fisiche che spesso impediscono a un’ampia fascia della popolazione di poter interagire con la P. A. Di conseguenza, qualsiasi attività della P. A. sul Web non deve creare discriminazioni, ovvero deve garantire che i documenti ed i servizi presenti nei siti siano accessibili.
A seguito delle recenti normative in materia di trasparenza amministrativa, in particolare quelle del decreto legislativo 33/2013, le P. A. si trovano nell’obbligo di dover ripensare i propri processi di pubblicazione di informazioni e contenuti. È una eccellente occasione per comprendere come la creazione di documenti digitali tramite semplice scansione di documenti cartacei non sia soltanto un impedimento per le persone con disabilità visive e/o cognitive (un’immagine che rappresenta del testo non è un contenuto testuale, ma soltanto un insieme di pixel. Nessuna tecnologia assistiva potrà mai leggerla come se fosse testo), ma rappresenti anche una vera e propria errata pubblicazione di documenti rispetto ai dettami del citato decreto 33/2013, che chiede di utilizzare formati aperti e che consentano il riuso dei contenuti.
Il tema dell’accessibilità è in costante evoluzione in quanto evolve con le tecnologie man mano rese disponibili, ed è per tale motivo che si auspica una veloce ed effettiva entrata in vigore del decreto ministeriale 20 marzo 2013, che allinea la normativa italiana ai dettami europei essendo basato WCAG 2.0, specifica internazionale del W3C e standard ISO di riferimento per l’accessibilità dei contenuti per il Web.
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