DOMANDA
Buongiorno, Le scrivo per un dubbio riguardante i tempi di riemissione della fattura elettronica verso la PA. Nel caso io riemetta una seconda fattura (dopo un primo esito di rifiuto) che tempistica ho di riemissione?
La ringrazio anticipatamente per la sua cortesia.
RISPOSTA
La Legge non prevede in maniera diretta un termine specifico per l’invio della fattura.
Infatti, dalla lettura comparata delle seguenti disposizioni:
- articolo 21, primo comma, ultimo periodo, del DPR 633/1973, secondo cui “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”
- articolo 19, primo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, secondo cui “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
- Articolo 25, primo comma del DPR 633/1972, secondo cui “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”
non emerge alcun termine di emissione della fattura per il cedente, mentre per il cessionario gli obblighi di registrazione e dichiarazione decorrono dal momento di ricezione della fattura.
Vi è tuttavia da rammentare che l’articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997, prevede che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
- se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
Ragion per cui, è consigliabile recapitare la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della operazione, determinata ai sensi dell’ articolo 6 del DPR 633/1972, per evitare che il cessionario ponga in essere i provvedimenti richiamati dalla lettera b) del citato provvedimento.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu