Codice Appalti

BIM, come funziona il nuovo obbligo di progettazione digitale

Dal 2019 inizia la progressiva obbligatorietà del BIM, sistema di progettazione digitalizzato nelle costruzioni. Si parte con i lavori complessi. Ecco i dettagli (e i problemi) del decreto attuativo del nuovo Codice Appalti

Pubblicato il 11 Dic 2017

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La mancanza di un richiamo alla normativa UNI 11337, l’introduzione di un obbligo che però, al momento, non è sanzionato, la necessità di meglio definire le competenze necessarie all’interno delle pubbliche amministrazione e la formazione. Sono questi i punti critici principali intorno all’introduzione del BIM, building information modeling, nelle gare d’appalto, nuovo passo avanti nell’attuazione del Codice Appalti. Il decreto ministeriale, firmato lo scorso primo dicembre dal ministro Graziano Delrio, riguarda in particolare la digitalizzazione del settore delle costruzioni, rendendo obbligatorio la progettazione innovativa che, secondo le stime del ministero, può consentire almeno il 10% di risparmi di spese di gestione e risparmi lungo tutto il ciclo dell’opera, abbattendo il ricorso alle varianti e prevedendo per tempo le manutenzioni necessarie. Vediamo con precisione come funziona e quali sono i capitoli più dibattuti, anche in base ai dati raccolti dalla consultazione pubblica del ministero del Trasporti dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017.

Tecnicamente, il decreto attua l’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 50/2016, il Nuovo Codice Appalti, che prevede la progressiva introduzione dell’obbligo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per nuove opere, interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi. Si tratta in parole semplici dell’introduzione di un modello digitale, il BIM appunto, che integra tutte le informazioni relative a uno specifico progetto, disponibili a tutti gli attori della catena (impiantisti, ingegneri, architetti, costruttore, montatori, collaudatori). In pratica, un modello virtuale dell’edificio costantemente aggiornato, molto dettagliato, aperto.

L’obbligo riguarda stazioni appaltanti, amministrazioni concedenti e operatori economici. In base alla norma primaria, gli strumenti di progettazione digitale «utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti». L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Infine, l’utilizzo delle metodologie digitali di progettazione costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (articolo 38 Codice Appalti).

Per quanto riguarda i tempi di introduzione dell’obbligo, si parte nel 2019 con i lavori complessi di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi anno dopo anno si prosegue fino a ad arrivare all’applicazione obbligatoria per tutte le nuove opere, anche con importo a base gara sotto il milione di euro nel 2025. Nel dettaglio:

  • primo gennaio 2019: lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • primo gennaio 2020: lavori complessi relativi a opere di importo pari o superiore a 50 milioni;
  • gennaio 2021: lavori complessi relativi a opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • gennaio 2022: opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (articolo 35 del codice dei contratti pubblici);
  • gennaio 2023: opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • gennaio 2025: nuove opere di importo inferiore a 1 milione di euro.

Diversi interventi alla consultazione online suggeriscono la predisposizione di sanzioni, in mancanza delle quale rischia di vanificarsi il rispetto degli obblighi di adeguamento previsti.

Il decreto stabilisce che fino al 2019 o alle altre scadenze sopra esposte, nel periodo transitorio in cui resta il supporto cartaceo, la documentazione di gara può essere resa disponibile anche su supporto informatico, «fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale». In ogni caso, a partire dall’entrata in vigore del decreto (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale), le stazioni appaltanti potranno chiedere richiedere l’uso dei metodi di progettazione digitale per le nuove opere, per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, prioritariamente per i lavori complessi. Quindi, in pratica, nel periodo transitorio è previsto un utilizzo delle procedure digitalizzazione su base facoltativa (come, del resto, già avviene).

Molta attenzione sugli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che prevedono un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti. In particolare, i professionisti intervenuti nella consultazione pubblica evidenziano la necessità di meglio definire quali sono le competenze interne di cui deve dotarsi al pubblicazione amministrazione, e su cosa si intenda per piano di formazione.

Il decreto recepisce la disposizione dell’interoperabilità, a cui dedica specifico articolo. Tutti i dati presenti nel processo devono risultare connessi a modelli tridimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi, e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. Per quanto riguarda i flussi informativi fra stazione appaltante e procedimento, «si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento».

Infine, il capitolato. Contiene i requisiti informativi strategici generali e specifici, gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, gestione e trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. Include il modello informativo sullo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti. E’ comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.

Le eventuali difficoltà che le stazioni appaltanti incontreranno nell’applicazione del decreto potranno essere oggetto di modifiche correttive, è istituita un’apposita Commissione di monitoraggio.

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