Questo articolo fa parte della raccolta “Processo Telematico. Facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto”
Il PAT è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 dopo varie proroghe. Il primo anno di entrata in vigore ha riguardato solo i giudizi introdotti a partire da tale data. Pertanto, il regime transitorio del PAT, chiamato “doppio binario”, ha visto il processo telematico accostarsi al processo tradizionale, ancora comunque previsto per i giudizi pendenti fino al 2016. Dal 1° gennaio 2018, concludendosi il doppio binario, tutti i giudizi si svolgeranno con modalità telematiche.
Fonti
Il d.P.C.M. 40/2016 contiene tutte le norme di funzionamento e le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico. Nonostante il suo rango nella gerarchia delle fonti, si tratta della norma principale sul PAT: modalità di deposito, formato dei documenti, forma degli atti e ruoli dei soggetti del processo telematico dipendono da questa fonte.
Il D.L. 168/2016, convertito con modificazioni nella L. 197/2016, ha modificato il codice del processo amministrativo, inserendo alcune disposizioni dedicate al PAT. In seguito a tale modifica, oltre alle disposizioni contenute nell’allegato 2 del D.Lgs. 104/2010, la nuova formulazione dell’art. 136 c.p.a. attribuisce alla norma un nuovo ruolo centrale nel PAT sia per quanto riguarda la forma degli atti digitali e le firme digitali sia per quanto attiene ai poteri di attestazione di conformità dei difensori.
La regolamentazione generale è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che fa salve le disposizioni sul processo telematico in diverse disposizioni, nel regolamento eIDAS al quale il CAD rimanda.
Per le notifiche a mezzo PEC, invece, la normativa di riferimento è la Legge n. 53 del 1994, integrata dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate che si discostano dalla normativa del Processo Civile Telematico per il rinvio alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Autorità ed infrastrutture
Il PAT dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’amministrazione del sistema è attribuita al Segretariato della Giustizia Amministrativa e il Servizio Centrale per l’Informatica della Giustizia Amministrativa, istituito presso il Consiglio di Stato.
Il S.I.G.A. (Sistema informatico della Giustizia Amministrativa) non è collegato ai sistemi informatici delle altre giurisdizioni.
Software
Il software di funzionamento del PAT è messo a disposizione in modo gratuito sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Si tratta di alcuni moduli portfolio PDF che consentono sia l’inserimento dei dati del giudizio sia l’allegazione degli atti e documenti da depositare telematicamente. I moduli devono essere scelti a seconda della tipologia di deposito da effettuare.
Le attività di compilazione dei moduli richiede l’utilizzo obbligatorio del software Adobe Acrobat Reader DC.
Per il deposito degli atti, è necessario disporre di una firma digitale e di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Formati Ammessi
Gli atti nel PCT sono in formato PDF “nativo digitale” cioè la trasformazione in PDF di un file di testo.
Per i documenti allegati sono ammessi i formati pdf, txt, xml, gif, jpg, jpeg, tif, tiff, eml, msg (formati anche nei formati compressi .zip e .rar).
Firme digitali ammesse
Il d.P.C.M. 40/2016 richiede espressamente che la firma digitale apposta al modulo di deposito sia in formato PAdES-BES.
In giurisprudenza è discusso se l’apposizione di una firma digitale CAdES comporti l’invalidità dell’atto sottoscritto.
Deposito Atti
Il deposito telematico avviene mediante invio del modulo di deposito a mezzo posta elettronica certificata agli appositi indirizzi dei singoli TAR o Consiglio di Stato, disponibili sul sito istituzionale.
Il deposito è tempestivo se la ricevuta di accettazione viene generata entro le ore 24 del giorno di scadenza, a patto che successivamente si perfezioni mediante generazione del messaggio di protocollo.
In determinate ipotesi tassativamente previste è possibile utilizzare la modalità upload presente nella sezione “Portale dell’avvocato” del sito istituzionale.
Notifiche via PEC
Le notifiche a mezzo PEC seguono la disciplina di cui alla Legge 53/1994. Tale circostanza, con riferimento alla possibilità di ricorrere a tale modalità nel periodo antecedente l’entrata in vigore del PAT, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, recentemente risoltosi nel senso della piena ammissibilità.
Registri per le notifiche a mezzo PEC
Le notifiche a mezzo PEC nel processo civile sono effettuate a indirizzi estratti dai Pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: INIPEC, Registro PP.AA., ReGIndE e Registro imprese.
L’art. 14 d.P.C.M. 40/2016 indica che le notifiche a mezzo PEC nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni debbano avvenire solamente utilizzando il Registro PP.AA.
Attestazioni di conformità
Il difensore ha il potere di attestare la conformità delle copie per immagine di originali o copie conformi analogiche sia di atti che di documenti. In particolare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 CAD. Inoltre, l’avvocato può estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie informatiche con riferimento ai giudizi sottoposti al regime PAT. Per tale motivo, con riferimento ai giudizi non “nati” telematici, l’avvocato non ha alcun potere di attestazione della conformità e dovrà, pertanto, richiedere il rilascio di copie conformi alla Segreteria dell’ufficio giudiziario.