il punto

Processo Penale Telematico: stato dell’arte e prossime novità

Al momento, per il processo penale telematico, sono solo attive le notificazioni a mezzo PEC dalle cancellerie di Tribunale e Corti d’Appello e dalla cancelleria della Corte di Cassazione mentre non è previsto alcun particolare software per gli operatori esterni (avvocati e consulenti)

Pubblicato il 22 Dic 2017

Valentina Carollo

avvocato e presidente Centro Studi Processo Telematico

Leonardo Scinto

avvocato Centro Studi Processo Telematico

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Questo articolo fa parte della raccolta “Processo Telematico. Facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto”

Il Processo Penale Telematico (PPT) ha ad oggetto l’informatizzazione degli Uffici Giudiziari ed è strutturato nella sua fase iniziale, esclusivamente per l’A.G. e per gli uffici della cancellerie/segreteria, interessando in maniera distante da quanto avviene per il PCT gli avvocati.

Il progetto PPT è, quindi, ancora in fase di attuazione.

Al momento, nel penale, sono solo attive le notificazioni a mezzo PEC dalle cancellerie di Tribunale e Corti d’Appello (dal 15 dicembre 2014) e le notificazioni a mezzo PEC dalla cancelleria della Corte di Cassazione (dal 14 ottobre 2017)

Fonti

Le Fonti del Processo Penale Telematico vanno così essenzialmente individuate:

  1. 193/2009, art. 4 che rinvia ai decreti ministeriali l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, prevedendo che le regole tecniche attuino i principi previsti dal CAD nell’ambito del processo civile e del processo penale;
  2. CAD (per effetto dell’estensione al processo penale delle sue norme per effetto dell’art. 4 del DL 193 del 2009) e al Regolamento eIDAS al quale il CAD rimanda;
  3. Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  4. 179 del 2012 convertito con la legge 221 del 2012, avente ad oggetto le notifiche telematiche, è divenuto efficace in via generale il 15 dicembre 2014;
  5. Decreto Ministeriale (MI) del 14 settembre 2017;
  6. Decreto Ministeriale (MEF) del 12 settembre 2012;
  7. Circolare Ministero Giustizia del 11 dicembre 2014.
  8. Le regole e specifiche tecniche del Processo Civile Telematico si applicano anche al Processo Penale Telematico e, pertanto, ritroviamo il l Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 – regole tecniche e il Provvedimento del Direttore DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche (specifiche tecniche).

Autorità ed infrastrutture

Il Processo Penale Telematico dipende dal Ministero della Giustizia e la sua realizzazione pratica è demandata alla sua Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati – DGSIA.

Il sistema del Processo Penale Telematico si basa su SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale, SIES – Sistema integrato esecuzione sorveglianza, SIDNA – Sistema Informativo Direzione Nazionale Antimafia, TIAP – Trattamento Informatico Atti Processuali.

Software

Al momento nessun particolare software è previsto per gli operatori esterni (avvocati e consulenti). Le notifiche avvengono tramite Posta Elettronica Certificata.

Formati Ammessi

Si applicheranno, a regime, le medesime regole e specifiche tecniche del Processo Civile Telematico e, pertanto, il formato ammesso per gli atti è il PDF mentre per i documenti i formati pdf, txt, rtf, xml, gif, jpg, tiff, eml, msg, anche nei formati compressi zip, rar, arj.

Firme digitali ammesse

Si applicheranno, a regime, le medesime regole e specifiche tecniche del Processo Civile Telematico e, pertanto, anche nel Processo Penale Telematico è ammessa sia la firma CAdES-BES che quella PAdES-BES.

Deposito Atti

Allo stato attuale non è possibile depositare atti informatici nel processo penale (eventuali depositi ammessi oggi si riferiscono a protocolli e convenzioni in atto con il singolo Ufficio Giudiziario).

Notifiche via PEC

Oggi le notifiche a mezzo PEC sono previste per le sole notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli art. 148, comma 2- bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai Tribunali, alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione.

Si segnala una recente giurisprudenza (Cass. 6320/2017) che ritiene valide anche le notificazioni su iniziativa del difensore ex art. 152 c.p.p. effettuate via PEC.

Registri per le notifiche a mezzo PEC

Il processo Penale, allo stato, utilizza esclusivamente il ReGIndE. Il Sistema Notifiche Telematiche Penali (SNT) acquisisce gli indirizzi, infatti, esclusivamente da questo registro.

Attestazioni di conformità

Si applicheranno, a regime, le medesime regole e specifiche tecniche del Processo Civile Telematico (in generale: attestazione di conformità nel medesimo atto o in atto separato con descrizione dell’atto e nome del file).

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