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Voucher digitalizzazione imprese: cosa sono, come si ottengono

Tutto ciò che bisogna sapere sui contributi a fondo perduto che possono essere concessi nella misura massima di 10.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria e nel limite del 50% della spesa ammissibile.

Pubblicato il 18 Gen 2018

Paola Conio

Avvocata, Senior Partner Studio Legale Leone

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Dal 15 gennaio 2018 può essere consultata e compilata sul sito del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) la documentazione per l’ottenimento dei c.d. “voucher per la digitalizzazione”.

Il termine per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni normative si aprirà alle ore 10.00 del giorno 30 gennaio 2018 e si chiuderà alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.

Anche se la priorità cronologica nella presentazione delle domande è totalmente irrilevante al fine dell’ottenimento del contributo pubblico, non è opportuno ridursi all’ultimo momento ed è preferibile, invece, consultare immediatamente la documentazione da compilare e sciogliere eventuali criticità o dubbi, attivandosi tempestivamente per avere la disponibilità degli strumenti indispensabili per la presentazione della domanda (CNS e PEC attiva e registrata nel Registro delle Imprese), ove non già posseduti.

Molto spesso, difatti, le risorse disponibili non vengono completamente utilizzate proprio perché i potenziali beneficiari non riescono a proporre le domande per tempo oppure le compilano in modo errato.

 

  1. Che cosa sono i voucher per la digitalizzazione

In buona sostanza di tratta di contributi a fondo perduto (ovvero che non devono essere restituiti) che possono essere concessi nella misura massima di 10.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria e nel limite del 50% della spesa ammissibile.

In altre parole, se un’impresa intende investire 15.000 euro nella digitalizzazione, potrà aspirare ad un contributo massimo di 7.500 euro, mentre un’impresa che ne investe 25.000, potrà ottenere non oltre 10.000 euro.

Le somme complessivamente a disposizione per la concessione del voucher, in parte attinte al PON Imprese e competitività, sono pari a 100 milioni di euro, il che significa, ipotizzando che tutti richiedano il contributo massimo, un numero di potenziali beneficiari almeno pari a 10.000.

Le risorse sono ripartite su base regionale (v. tabella seguente) e vengono attribuite a tutti coloro che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti previsti dalla normativa, a prescindere dalla cronologia di presentazione delle domande e dalla valutazione comparativa dei progetti proposti.

Nel caso in cui le domande di agevolazione, per una determinata regione, superino le risorse disponibili, tutte le richieste verranno proporzionalmente ridotte in modo da consentire il riconoscimento del contributo (ancorché in misura più contenuta) a tutti gli aventi diritto.

  

  1. Chi può richiederli

I voucher per la digitalizzazione possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite.

Categoria di impresaEffettivi: unità lavorative anno (ULA)eFatturato annuo (in milioni di euro)oppureTotale di bilancio (annuo)
Microimpresameno di 10e≤ 2oppure≤ 2
Piccola impresameno di 50e≤ 10oppure≤ 10
Media impresameno di 250e≤ 50oppure≤ 43

Attenzione però, i professionisti e gli studi associati non possono accedere alla richiesta di agevolazione perché non è loro consentita l’iscrizione al Registro delle Imprese, che rappresenta una “conditio sine qua non” per poter richiedere il voucher. Per lo stesso motivo, neppure le associazioni e gli enti che risultino iscritte soltanto al REA e non al Registro delle imprese potranno beneficiare dei contributi.

Attenzione anche all’attività esercitata: non possono richiedere il voucher le imprese che operano nei settori esclusi dall’art. 1 del REG. 2013/1407/UE (c.d. aiuti “de minimis”). Si tratta, ad esempio, del settore della pesca e dell’acquacoltura, del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in alcuni specifici casi. Vi è però un’eccezione nel caso in cui queste imprese svolgano anche attività economiche diverse e ammissibili, purché esista un sistema contabile che garantisca la distinzione dei relativi costi o un sistema di separazione delle attività.

Infine, neppure le imprese che si trovano in concordato con continuità aziendale possono ambire al contributo, atteso che è necessario che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposto a una procedura concorsuale e si trovi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente. Nessuna eccezione viene contemplata per la particolare ipotesi di concordato di cui all’art. 186-bis.

Per accedere alla procedura informatica per la presentazione della domanda è necessario disporre di una valida casella PEC, regolarmente registrata nel Registro delle Imprese, ed essere dotati del dispositivo denominato “Carta nazionale dei servizi”, che può essere richiesto alle Camere di Commercio e viene rilasciato a persone fisiche e titolari di cariche di impresa.

  1. Per quali spese possono essere richiesti i voucher

I progetti per i quali si richiede l’agevolazione possono essere finalizzati a migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare l’organizzazione del lavoro, sviluppare soluzioni e-commerce, dotarsi di connettività a banda larga e ultra larga, collegarsi alla rete internet con tecnologia satellitare, accedere alla formazione qualificata nel campo ICT per il personale.

Nell’ambito di queste macro-finalità, sono ammissibili alcune tipologie di spesa ma non tutte. Perciò, quando si predispone la richiesta, si dovranno tenere presenti le spese in concreto ammissibili.

Il MISE ha messo a disposizione degli interessati una tabella riepilogativa, che è riportata di seguito, con alcune ulteriori precisazioni.

Non sono, invece, ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  • beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;
  • beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  • beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d’uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
  • soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
  • servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell’impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  • servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
  • canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service – SaaS;
  • canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
  • beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
  • commesse interne all’azienda;
  • materiali di consumo;
  • imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
  • canoni di leasing.

 

  1. Quando vanno realizzati i progetti e come vanno rendicontati

Bisognerebbe sempre ricordare che l’ottenimento del voucher non è il punto di arrivo ma il punto di partenza. È da questo momento, difatti, che il progetto deve essere realizzato e rendicontato correttamente per poter concretamente ottenere le risorse.

Va tenuto presente che nel caso dei voucher digitalizzazione, a differenza di altre tipologie di agevolazione, non è possibile considerare all’interno del progetto spese già sostenute, i costi possono essere rendicontati validamente solo se successivi all’assegnazione del voucher. A partire dal momento dell’assegnazione ci sono sei mesi di tempo per il completamento del progetto, intendendosi per “completamento” la data in cui è stata sostenuta l’ultima spesa ammissibile riferita al progetto. Se sono previste attività di consulenza o formazione, anch’esse devono essere completate entro il medesimo periodo.

Va, altresì, rammentato che l’erogazione del voucher va richiesta entro 30 giorni dall’ultimazione delle spese – risultanti dall’estratto conto del beneficiario – sempre mediante la stessa procedura informatica, il che significa che occorre avere la disponibilità dell’intero ammontare delle somme previste dal progetto per poter procedere al completamento dello stesso e alla rendicontazione in tempo utile per non perdere l’agevolazione concessa.

Tutte le informazioni di dettaglio di possono reperire sul sito del Mise

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