Entro quattro mesi lo Stato italiano dovrebbe adottare due direttive europee di cui si è discusso poco, offuscate anche dal predominio del GDPR (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Direttiva 680 e 681.
Le due direttive, emanate con il GDPR nello stesso pacchetto di riforma UE sulla protezione dei dati, si collocano nello specifico e delicatissimo alveo dei trattamenti di dati personali svolti nelle attività di indagine per il perseguimento dei reati.
Se le due norme UE verranno recepite frettolosamente e disallineate rispetto alla disciplina nazionale attualmente in vigore, corriamo il rischio dell’ennesimo pasticcio legislativo a discapito dei diritti e delle libertà degli individui.
Chi si occupa di data protection negli ultimi venti mesi ha probabilmente letto e discusso quasi esclusivamente di GDPR, l’Apocalisse della privacy e della security abbattutasi sulle imprese, anche fuori dalla UE. Ma le altre due norme che l’Europa ha concepito e pubblicato nel 2016 nell’ambito della riforma sulla data protection, ovvero la Direttiva n. 2016/680 e la Direttiva n. 2016/681, non sono meno rilevanti.
Le direttive si occupano di ambiti specifici di data protection.
Indice degli argomenti
La direttiva 680 e 681
La Direttiva n. 680 risulta speculare al GDPR nel suo ambito specifico di applicazione; molte delle norme ivi contenute sono simili a quelle presenti nel testo del GDPR, se non addirittura uguali ad esse, ma sono specifiche per i trattamenti effettuati dalle autorità competenti, a fini di i) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, ii) esecuzione di sanzioni penali, iii) salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
La Direttiva n. 681 si occupa, invece, del trattamento dei dati del c.d. codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), ovvero le informazioni relative al viaggio aereo di ciascun passeggero, comprendenti i dati delle prenotazioni per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. I reati gravi di cui si tratta sono contenuti all’interno di un lungo elenco allegato alla Direttiva n. 681. Sono presenti sia reati contro il patrimonio che contro le persone (per es. omicidio, favoreggiamento all’immigrazione clandestina, criminalità informatica, stupro, spionaggio industriale). La Direttiva n. 681 si applica ai voli extra-UE, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-UE (ad esempio, i voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione UE.
Le direttive sembrano trattare lo stesso tema, ma ci sono differenze sostanziali.
L’ambito comune delle direttive è la materia penale, la prevenzione e le indagini atte a prevenire e perseguire reati, ma le differenze sono sostanziali in relazione ai soggetti che intervengono nel trattamento e l’ambito di raccolta.
Per la Direttiva n. 680 il trattamento può essere effettuato solo da una autorità competente, come titolare del trattamento, ovvero qualsiasi autorità pubblica competente nelle materie oggetto del trattamento o qualsiasi altro organismo o entità incaricati dallo Stato di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici. Lo sono, per esempio, le autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Postale, ecc.), la magistratura inquirente e, perché no, i servizi segreti o il “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, per le questioni di salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica nazionale.
Le attività delle autorità giurisdizionali e giudiziarie che svolgono le attività di risoluzione delle controversie di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni), quindi la magistratura quando non svolge le attività di indagine, prevenzione, accertamento e perseguimento di reati o salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ma la funzione giudicante, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 680. Sul punto non c’è chiarezza ma ciò si può desumere dalla lettura delle disposizioni del GDPR, in particolare il considerando n. 20, in combinazione con le disposizioni della Direttiva n. 680.
Nella Direttiva n. 681, invece, il contesto del trattamento è diverso. I soggetti che intervengono nel trattamento non sono solo le autorità ma anche i vettori aerei che forniscono i PNR. È ancora in dubbio se l’ambito di applicazione della Direttiva n. 681 debba ricomprendere anche le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli.
La raccolta dei dati è pervasiva: i rischi
Le fonti dalle quali i dati personali possono provenire sono indefinite e possono essere sostanzialmente infinite per i trattamenti della Direttiva n. 680. Un’autorità competente, per poter perseguire un reato, può effettuare indagini ovunque, quindi può raccogliere dati personali online e offline con gli strumenti più diversi. Un esempio sono i captatori informatici usati per effettuare intercettazioni ambientali. Il loro utilizzo è sempre consentito, senza alcuna limitazione, per i delitti previsti all’art. 51, comma 3 bis e quater c.p.p. (reati associativi e con finalità di terrorismo).
La Direttiva n. 681 ha, invece, solo apparentemente un ambito di raccolta più ristretto. I dati che contiene il PNR sono tantissimi e legati inscindibilmente all’individuo, elencati in allegato alla direttiva. Tra gli altri, date di viaggio, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, informazioni sui viaggiatori abituali, itinerario di viaggio, l’agenzia di viaggio, lo status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all’imbarco o passeggero senza prenotazione, informazioni sui bagagli, informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, Paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo).
La sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è affrontata dalle due direttive in modo differente.
La quantità e le modalità attraverso le quali si possono raccogliere dati personali per perseguire le finalità delle due direttive è sconfinata, quindi il rischio è, soprattutto, che i dati non vengano adeguatamente protetti nei vari processi di scambio e trasmissione tra i vari soggetti che intervengono nel trattamento, anche soggetti terzi cui le direttive non sono applicabili.
“La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della raccolta e della condivisione di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia consente il trattamento di dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento di attività quali la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali.” [Considerando n. 3 della Direttiva 680]
Attraverso le tecnologie dell’informazione è possibile un controllo molto penetrante sulle comunicazioni di un numero potenzialmente elevato di persone che nulla hanno a che vedere con una indagine in corso, come possono essere i familiari o altri soggetti che solo occasionalmente vengono in contatto con il soggetto interessato al trattamento.
La Direttiva n. 681 indica agli Stati membri l’applicazione delle stesse norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI per proteggere i dati dei PNR. Ma tale decisione, però, in Italia non è mai stata attuata, quindi si dovrà scrivere la norma ex novo. Sui tempi di conservazione poi è previsto un tempo lunghissimo che aumenta i rischi per i diritti degli interessati. I dati dei PNR dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni e, dopo sei mesi, resi (pseudo)anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero comunque consentire la identificazione diretta del passeggero.
La sicurezza dei dati è invece trattata in modo più approfondito nella Direttiva n. 680. Vi è un articolo, il 29, analogo all’art. 32 nel GDPR, che effettua una elencazione puntuale dei fini che le misure di sicurezza devono perseguire per considerarsi adeguate alla protezione dei dati con strumenti automatizzati: controllo dell’accesso alle attrezzature, controllo dei supporti di dati, controllo della conservazione, controllo dell’utente, controllo dell’accesso ai dati, controllo della trasmissione, controllo dell’introduzione, controllo del trasporto.
Il recepimento
In attesa del recepimento, gli unici virtuosi sono Germania e Austria.
La Commissione UE è col fiato sul collo dei Paesi membri. Pochi giorni fa la commissaria alla Giustizia Vera Jourova ha lanciato l’allarme e affermato che l’avvicinarsi delle elezioni politiche in Italia non è una giustificazione per il ritardo, sia in relazione al recepimento delle direttive che all’attuazione del GDPR. L’Italia, tuttavia, non è l’unico Paese a non aver ancora adottato le direttive e implementato adeguatamente il GDPR. Solo Germania e Austria hanno una legge nazionale adeguata al GDPR e nessun’altro Paese ha adottato le direttive.
Se l’intento della UE è, principalmente, l’eliminazione della frammentazione delle discipline sulla protezione dei dati personali tra i Paesi membri, in realtà non stiamo percependo una vera armonizzazione e allineamento delle norme, anzi, in alcuni casi stiamo assistendo a bizzarrie legislative che potrebbero portare a evidenti conflitti risolvibili solo innanzi alla Corte di giustizia della UE.
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