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Obbligo Fatturazione elettronica B2B, lo stato dei lavori verso i provvedimenti attuativi

Vediamo su quali temi e proposte si sta focalizzando il Forum multistakeholder voluto dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF, per arrivare ai provvedimenti attuativi dell’obbligo della fatturazione elettronica b2b di gennaio 2019.

Pubblicato il 27 Mar 2018

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Gestione dell’autofattura, ruolo degli intermediari, conservazione ai fini civilisti, la gestione della partita Iva in regime forfettario e di vantaggio. Il dibattito istituzionale che porterà ai provvedimenti attuativi dell’Agenzia dell’Entrate, verso l’obbligo della fatturazione elettronica b2b di gennaio 2019, è ora centrato su questi temi. 

E’ quanto emerso ieri dal Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica, organismo multistakeholder istituito da un Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze e coordinato da Mario Carmelo Piancaldini, Agenzia delle entrate, e da Salvatore Stanziale, Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze.

Grande enfasi è stata data all’importanza del Forum che, grazie alla larga partecipazione di tutte le parti interessate, ha permesso di arrivare ad individuare delle proposte che hanno l’ambizione di indirizzare la stesura dei provvedimenti attuativi della Legge di Bilancio 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, supplemento ordinario n.62).

I riferimenti regolamentari e operativi per i provvedimenti su fatturazione elettronica b2b

La riunione del Forum è stata convocata per esaminare il contenuto delle linee principali dei provvedimenti attuativi da emanare da parte dell’Agenzia delle entrate, ribadendo e confermando quanto fino ad oggi è stato realizzato e che, proprio a causa della sua validità, troverà conferma anche nel nuovo sistema che attuerà l’obbligo di fatturazione tra privati con i seguenti riferimenti operativi e regolamentari:

– centralità del ruolo e della funzione del Sistema d’Interscambio (SDI) quale strumento per emettere e ricevere le fatture elettroniche;

– conferma della validità del formato XML PA attualmente in vigore per emettere la fattura elettronica che, poi, potrà essere emessa e ricevuta anche nel formato previsto dalla norma del CEN EN16931 parte 1 e EN16931 parte 2 approvata e pubblicata dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva 2014/55/UE. Quest’ultima possibilità sarà disponibile solo quando lo SDI sarà idoneo a gestire tale standard;

– le operazioni con soggetti esteri, sia dell’Unione Europea che extra Unione, saranno assoggettate ancora all’obbligo di trasmissione dei dati fattura, a meno che la fatturazione elettronica avvenga con le regole nazionali;

– la fattura prodotta diversamente dal formato elettronico, cioè su carta o con altri formati, ovvero non emessa ed inviata tramite SDI, è da considerare come non emessa.

Vediamo ora le principali proposte portate al tavolo.

Indirizzamento delle fatture elettroniche

L’indirizzamento di una fattura elettronica è l’atto che permette allo SDI di consegnare il documento e pertanto deve essere previsto l’inserimento del codice destinatario, identificativo dello SDI. In alternativa è possibile utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC), ed in futuro un Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) del cessionario/committente, ovvero di un suo intermediario inserendolo all’interno del formato XML.

Sarà prevista anche la possibilità di “segnalare” la modalità di consegna standard preferita, che prevarrà sul contenuto esposto nella fattura.

A tal fine sarà pubblicato un servizio accessibile dal sito dell’Agenzia delle entrate, che permetterà di esercitare questa scelta, per consentire l’indicazione del codice destinatario (ID SDI) ovvero una PEC (o SERC in futuro) da abbinare alla Partita IVA.

 

Duplicato informatico delle fatture elettroniche

Sarà messo a disposizione degli utenti un duplicato informatico della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 23-bis del novellato Codice dell’Amministrazione Digitale, in un’area autenticata e dedicata, dopo l’avvenuta consegna ed anche nel caso si verifichi il caso di una mancata consegna da parte dello SDI.

In quest’ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il proprio cliente della mancata consegna e recapitargli la fattura, anche per altre canali di comunicazione.

 

Notifica di rifiuto

L’Agenzia delle entrate ha proposto, motivandola come una semplificazione, l’eliminazione della notifica di rifiuto. A giudizio di chi scrive tale eliminazione genera un’incertezza che non giova ai processi automatizzati che si basano sull’interoperabilità dei dati e che, in caso fosse attuata la richiesta presentata al Forum, non potrebbero chiudere il processo gestionale.

 

Data di emissione e di ricezione

L’Agenzia delle entrate ha ribadito che la data di emissione è individuata nella data documento che è riportata obbligatoriamente in fattura, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72 e tale data corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Inoltre è stato confermato che se il SDI scarta la fattura elettronica, la stessa è da considerare come non emessa, con la conseguenza per il cedente/prestatore di dover emettere una nota di variazione interna nel caso in cui avesse già provveduto a registrare la fattura.

Mentre la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI è quella rilevante ai fini della detraibilità. Sul punto viene confermato da parte dell’Agenzia delle entrate il contenuto di quanto scritto nella Circolare 1/2018. Pertanto la decorrenza del termine per l’esercizio della detrazione  deve  essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente l’avvenuta esigibilità dell’imposta ed il formale possesso della fattura, redatta ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72.

 

Autofattura

Esistono diversi tipi di autofattura che sono disciplinati dalle vigenti disposizioni tributarie e che hanno anche delle differenti regole di registrazione.

Al fine di permettere una gestione semplificata delle diverse autofatture sono state identificate e proposte tre tipologie:

  1. viene implementato il formato XML attuale per permettere di gestire un nuovo «tipo documento» per ogni tipologia di autofattura prevista dalla normativa;
  2. sono inseriti nel formato XML attuale tre nuovi tipi documento che corrispondono a:
    • autofattura ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, caso in cui si verifica la mancata ricezione della fattura oltre i 4 mesi dalla sua emissione,
    • autofattura che produce una detraibilità IVA,
    • autofattura che non produce detraibilità IVA.
  3. viene implementato rispetto al formato XML attuale, un nuovo tipo documento solo per ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, gestendo le altre ipotesi con dei chiarimenti da emanare e riferiti alla corretta compilazione del formato XML.

 

Intermediari – EDI delle filiere

Per le aziende ed i provider è prevista la possibilità di continuare ad operare nella modalità corrente, sottolineando che la fattura elettronica accettata dallo SDI è quella che è fiscalmente rilevante.

Pertanto il cedente/prestatore ed il cessionario/committente potranno registrare in contabilità le fatture elettroniche anche prima dell’esito ricevuto dallo SDI, ma se si verificasse il caso in cui lo SDI scarta la fattura elettronica si renderà necessario emettere una nota di variazione interna perché la fattura elettronica è da considerare come non emessa.

È stato confermato il modello attuale di flusso semplificato, che prevede un unico canale con SDI di invio e ricezione sarà valido se l’utente indica allo SDI la volontà di usare anche tale tipologia di processo in fase di censimento (vedi sopra quanto indicato nel paragrafo relativo all’indirizzamento).

Intermediari

L’Agenzia delle entrate ha confermato che gli intermediari continueranno ad inviare le fatture elettroniche allo SDI per conto dei propri clienti, dietro delega autorizzativa.

In considerazione delle scelte che l’utente decide di effettuare per l’indirizzamento della fattura elettronica, in fase di ricezione gli intermediari potranno:

– ricevere direttamente dallo SDI le fatture elettroniche dei loro clienti,

– acquisire il duplicato delle fatture elettroniche in formato XML e leggibile dall’area autenticata del cliente, sempre nel caso in cui l’intermediario sia stato autorizzato ad accedere all’area. Su quest’ultimo punto sarà acquisito un parere dell’Autorità del trattamento dei dati personali.

 

Leggibilità

La fattura elettronica originale è il file XML, come da sempre detto e ribadito dall’Agenzia delle entrate. Vi è la facoltà da parte di chi trasmette la fattura elettronica di inviare anche un PDF allegato che però non ha valore, specie in caso di differenze di contenuto (non di forma) tra XML e PDF.

L’Agenzia delle entrate renderà comunque leggibile la fattura elettronica nell’area autenticata dell’utente e, offrirà il visualizzatore gratuitamente.

 

Autenticità ed integrità

L’articolo 21 del DPR 633/72 è stato modificato in passato ed attualmente stabilisce che «Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.».

Pertanto l’Agenzia delle entrate conferma che sarà sempre necessario garantire le caratteristiche di autenticità ed integrità della fattura elettronica inviata tramite lo SDI con uno dei seguenti strumenti indicati dalla norma:

– firma digitale, che per le sue caratteristiche può essere riscontrata dallo SDI e pertanto è lo strumento consigliato,

– viene indicato che il SDI accetterà anche fatture elettroniche non firmate digitalmente,

– lo SDI creerà sempre un hash della fattura elettronica che andrà sia nelle notifiche sia nel file metadati.

L’ultimo caso è stato molto discusso e non è detto che trovi spazio nel provvedimento attuativo.

 

Conservazione

L’articolo 1 comma 6bis del decreto legislativo n. 127/15 stabilisce che «Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014… si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio … e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.»

Pertanto la memorizzazione che verrà eseguita dall’Agenzia delle entrate avrà certamente valenza fiscale, ed è attualmente in corso un esame da parte dell’ufficio legislativo del Ministero delle Finanze in merito alla efficacia della conservazione delle fatture elettroniche ai fini civilistici e penali.

Sul punto va osservato che tale possibilità riguarda solo i soggetti che emettono la singola fattura dal portale SDI e che chiedono contestualmente la sua conservazione, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere alla conservazione da parte dello SDI nei casi di trasmissione di flussi di fatture elettroniche.

 

Soggetti Iva esclusi e consumatori finali

L’Agenzia delle entrate ha indicato che i cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio saranno considerati alla stregua di consumatori finali.

Pertanto la fattura elettronica sarà messa a loro a disposizione nell’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate è sarà l’originale.

Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente.

È stato proposto di inserire nella copia la seguente dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà disponibile al link…. del sito dell’Agenzia delle entrate»

Tale previsione sarà estesa anche ai produttori agricoli con volume d’affari inferiore ai 7.000 euro.

Infine si è sottolineato che i soggetti in regime forfetario e di vantaggio potranno emettere e ricevere le fatture elettroniche tramite lo SDI.

Appare infine importante evidenziare che le pochissime richieste di un rinvio con partenza differenziata per tipologia di contribuenti non posso trovare accoglimento perché il quadro normativo di riferimento è stato da tempo definito e l’avvio previsto per il 1° luglio 2018 è oramai alle porte.

Sul punto va riportata anche una puntualizzazione fatta dal dott. Piancaldini che, riferendosi al recepimento degli standard introdotti nell’Unione Europea in attuazione della Direttiva 2014/55/UE, ha informato i presenti che il gruppo di lavoro appositamente creato nell’ambito del Progetto eIgor sta lavorando da tempo. L’obiettivo  del Progetto eIgor è quello di definire la soluzione tecnica per adeguare SDI al formato di fattura elettronica EN16931. Tale attività si concluderà nei tempi previsti per permettere la piena conformità dello SDI alla data di entrata in vigore dell’obbligo di fare fattura elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni con il nuovo formato cioè entro la data del 18 aprile 2019.

La riunione di ieri è servita proprio per discutere i principi dei provvedimenti attuativi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane, e completare le norme regolamentari che sono necessarie per dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2018  in materia di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati.

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