La Giustizia Amministrativa italiana, dal primo gennaio del 2017, utilizza il processo amministrativo telematico.
PAT, genesi dell’applicazione del digitale al processo
In realtà l’interesse del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l’informatica parte da lontano e risale al 1999 quando è nato il sito Internet della Giustizia amministrativa e il primo sistema informativo, che consentivano l’accesso on line ai dati sui giudizi pendenti e la possibilità per chiunque di leggere tutte le decisioni in tempo reale.
Da quel momento è cresciuta sempre di più la consapevolezza, anche a livello legislativo, dell’opportunità di impiegare la tecnologia digitale al servizio del processo.
Solo dal 1° gennaio dell’anno passato, tuttavia, dopo una fase di sperimentazione senza effetti giuridici, è diventato operativo il processo amministrativo digitale.
La riforma digitale del processo amministrativo
Si tratta di una riforma che ha lasciato sostanzialmente inalterate le norme di procedura ma ha introdotto una digitalizzazione pressoché totale degli atti processuali, dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei.
Ha previsto, in sostanza, la scomparsa dei tradizionali documenti cartacei e, comunque, il loro eventuale utilizzo in funzione esclusivamente sussidiaria o in situazioni di emergenza.
Quindi, al giorno d’oggi, quello italiano è un processo amministrativo nel quale l’uso delle forme telematiche è obbligatorio – salve deroghe normativamente disciplinate, nei casi, ad esempio, di atti coperti da segreto di Stato, di blocco del sistema informativo o di documenti eccessivamente pesanti – e si applica a tutti i processi indipendentemente dall’oggetto e dalla natura delle parti.
Come funziona il processo amministrativo telematico
La digitalizzazione riguarda tutte le fasi del processo e tutti gli atti e gli adempimenti delle parti, dei giudici e degli uffici giudiziari, che possono e devono essere effettuati in via telematica. Infatti, gli atti processuali vengono formati, sottoscritti, notificati e depositati con modalità telematiche, così come la redazione e la pubblicazione delle decisioni.
In sostanza, i magistrati hanno accesso in tempo reale a tutti gli atti digitali dei fascicoli di causa, collegandosi a distanza e possono e devono predisporre, sottoscrivere con la firma digitale e depositare i loro provvedimenti in via telematica.
Allo stesso modo, gli avvocati possono gestire a distanza il processo, curando via computer l’instaurazione del giudizio e l’effettuazione di tutti i necessari depositi degli atti. Hanno, inoltre, accesso a tutti i documenti, possono seguire le varie fasi del procedimento e effettuare i vari adempimenti processuali senza bisogno di recarsi presso gli uffici giudiziari se non per comparire in udienza.
Un processo a regime interamente digitale
Il processo amministrativo telematico si è applicato inizialmente solo ai processi iniziati in primo grado o in appello, dal 1° gennaio 2017, mentre per i ricorsi antecedenti è continuata la vigenza al regime cartaceo. Dal 1° gennaio 2018 il regime telematico si è esteso a tutti i processi, applicandosi a tutti i ricorsi pendenti, sia vecchi che nuovi.
L’interfaccia che i difensori utilizzano per il processo amministrativo telematico è il “Portale dell’Avvocato” situato in una apposita sezione del sito istituzionale attraverso il quale accedono al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa.
In pratica, quindi, è un regime interamente digitale.
E’ attualmente previsto in questa prima fase di attuazione del Processo amministrativo telematico, l’obbligo per gli avvocati di depositare anche una copia cartacea dei ricorsi e delle memorie difensive, anche se la valenza legale è attribuita solo al deposito digitale. Tale obbligo di deposito di una copia cartacea, tuttavia, è legislativamente previsto solo sino al 31 dicembre di quest’anno.
MiniUrp nei tribunali per aiutare i cittadini
Sono state considerate anche le difficoltà in cui si sarebbe potuto trovare il cittadino che agisce in giudizio in proprio, senza cioè l’aiuto di un avvocato nei pochi casi in cui – nel nostro ordinamento – esiste questa possibilità. E’ stato, quindi, istituito un ufficio presso ogni Tribunale (detto MiniUrp) al quale il cittadino può rivolgersi per essere affiancato e aiutato – ovviamente in modo gratuito – negli adempimenti legati al processo telematico.
PAT, i numeri del successo
A oltre un anno dall’avvio del PAT possiamo constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi e che, comunque, quelli insorti sono stati risolti.
Quanto ai dati dei processi iniziati sotto il nuovo regime, alla data del 31 dicembre 2917, al termine quindi del primo anno di operatività del PAT, sono stati effettuati 268.552 depositi di atti di cui 58.766 ricorsi, con 22.357 depositi non andati a buon fine, per errori tecnici da parte degli utenti nel procedimento di deposito digitale. Mentre nel primo trimestre del 2018 sono stati effettuati 113.719 depositi di atti di cui 15.033 ricorsi, con soli 10.574 depositi non andati a buon fine. La percentuale degli atti rifiutati per errore tecnico dopo un inizio addirittura del 21% è scesa a una soglia fisiologica che negli ultimi mesi si è assestata più o meno all’8%. Naturalmente per questi ultimi l’errore può essere rimediato con la ripetizione dell’adempimento.
Tra l’altro gli errori sono spesso frutto di mere disattenzioni, basti pensare che l’inconveniente di gran lunga più frequente è costituito dalla mancata allegazione dell’atto da depositare alla e-mail di posta elettronica certificata con la quale si effettua il deposito (in sostanza viene mandata una e-mail dimenticandosi di trasmettere l’allegato) pari a poco meno del 30% dei depositi non andati a buon fine.
Prospettive future del processo telematico
Le prospettive future infatti sono tante. Non pensiamo certo di arrivare a un sistema informatico che si sostituisca al magistrato e scriva per lui le sentenze – si tratta chiaramente di una aberrazione – ma il processo telematico si potrà spingere ancora più avanti sul piano dell’efficienza e razionalizzazione del lavoro. Ad esempio, ci saranno dei link per cui dagli atti degli avvocati si potrà accedere direttamente ai documenti allegati. L’introduzione di questo applicativo è già allo studio ed è previsto in nuce in un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Così come abbiamo già programmi che scansionano gli atti processuali depositati e creano dei link per consultare direttamente testi di legge o precedenti giurisprudenziali citati nei medesimi atti. Sino alla futura possibilità, già tecnicamente praticabile, di tenere le udienze a distanza, in video conferenza, che potrebbe far cadere anche l’ultimo diaframma di necessità di contatto fisico con il Collegio giudicante.
E qui un campo da esplorare è quello che si può forse definire la “solitudine del magistrato” che finora, nell’accezione comune, è stata intesa in senso prevalentemente positivo di autonomia e terzietà. Non c’è dubbio che l’accentuarsi del rapporto magistrato-macchina – fino a renderlo quasi esclusivo – può avere rilevanti effetti anche sull’esercizio della funzione giudicante.
In sostanza, il processo amministrativo telematico non è solo un punto di arrivo per la Giustizia Amministrativa italiana, raggiunto con l’impegno di tutti, magistrati, dipendenti e avvocati, ma deve essere considerato anche il punto d’inizio verso il futuro, nella consapevolezza che l’applicazione delle nuove tecnologie al processo sia la strada per stare al passo con i tempi e migliorare la tempestività e l’efficienza del servizio giustizia.
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