il quadro

Tutele legali delle soluzioni informatiche: contratto eula, brevetto, copyright. Le norme da sapere

Ecco un quadro sulle tutele legali che garantiscono la redditività economica legata allo sviluppo di nuove soluzioni informatiche: limiti e vantaggi del marchio, del brevetto e del copyright alla luce della legislazione italiana e delle Convenzioni internazionali

Pubblicato il 04 Lug 2018

Domenico Gallo

avvocato, studio legale DG

copyright

La potenziale redditività economica da valutare in vista dello sviluppo di nuove soluzioni informatiche è fortemente influenzata dalle possibilità di sfruttamento di tali soluzioni in esclusiva da parte dello sviluppatore direttamente; ovvero del committente che lo abbia commissionato e ne abbia acquisito i diritti di utilizzo. Ecco una guida sulle misure principali da prendere a questo scopo.

L’importanza delle tutele legali

Alle protezioni informatiche interne, quali password, chiavi proprietarie o di recente i controlli via internet da remoto, le tutele più propriamente legali hanno una importanza notevole e la loro attuazione può coinvolgere aspetti diversi tra i quali non è facile districarsi e scegliere.

Le Start-up/PMI partono da un’idea innovativa che, talvolta, ha l’ambizione di rivoluzionare un settore con la forza della creatività, delle competenze tecnologiche e dell’entusiasmo e questo deve far sì che proteggere le soluzioni informatiche innovative mediante strumenti per la tutela della proprietà intellettuale, permette alle Start-up/PMI di alzare delle barriere solide contro i potenziali concorrenti e fornisce il tempo necessario a sviluppare i progetti da un punto di vista commerciale. Senza contare che un’adeguata protezione dell’innovazione renderà la Start-up/PMI più appetibile per chiunque abbia interesse ad investire sul loro business model.

Il contratto di licenza Eula

Ad esempio per lo sviluppo di nuove soluzioni software la prima barriera è normalmente costituita dal contratto di licenza comunemente denominato EULA che, essendo predisposto dallo sviluppatore ed accettato dall’utilizzatore per adesione, di solito tramite spunta per accettazione all’atto della installazione, è sottoposto a limitazioni legali nel caso le previsioni in esso contenute siano limitative dei diritti dell’utilizzatore ovvero delle responsabilità dello sviluppatore, in base all’art. 1341 del codice civile italiano in tema di cosiddette clausole vessatorie e del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), in caso l’utilizzatore finale possa essere qualificato come consumatore.

Una attenta formulazione dei termini di licenza risulta quindi molto opportuna in ogni caso.

Le barriere di protezione legale

Le barriere di protezione legale sono costituite dal marchio, dal brevetto e dal copyright (diritto d’autore).

Il marchio

Il marchio, corrispondente al nome commerciale, garantisce una difesa relativa, e soltanto nei casi in cui il nome attribuito alla soluzione informatica ne richiami specificamente la funzione ed acquisti una notorietà sufficiente ad identificare la soluzione stessa.

Normalmente, in caso di denominazioni di fantasia, la protezione è piuttosto debole ed è facile per i potenziali concorrenti violare i diritti dello sviluppatore usando una denominazione commerciale diversa.

Il brevetto

La protezione brevettuale è senza dubbio la più forte, ma, nel caso delle soluzioni informatiche, anche la più problematica.

Innanzitutto perché l’attuale legislazione in materia in Europa rende difficile, in linea di principio, la brevettabilità delle soluzioni informatiche, e in secondo luogo a motivo dei costi abbastanza proibitivi, considerata la attuale vita utile media dei prodotti di queste soluzioni informatiche.

Sotto il primo aspetto, l’articolo 52, paragrafo 2, punto c) della Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (EPC) in vigore dal 1977 esclude ad esempio la brevettabilità del software, precisando tuttavia al successivo paragrafo 3 che tale esclusione si riferisce al software “ in quanto tale”.

E il successivo articolo 53 non elenca in effetti il software tra le invenzioni non brevettabili in assoluto, mentre l’articolo 54 richiede la novità e il 57 la idoneità ad avere applicazione industriale.

Le Linee Guida dell’Ufficio Brevetti Europeo

Le Linee Guida dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), pubblicate il 1° giugno 1978 su questo tema e successivamente ampliate e modificate, tendono ad escludere dalla possibilità di protezione ad esempio i software che siano riconducibili a procedimenti matematici o logici anche complessi ma che non comportino una effettivo risultato tecnico-pratico.

La interazione con la macchina su cui il programma funziona può invece costituire oggetto di brevetto se il risultato ottenuto porta un contributo tecnico allo stato dell’arte.

Come si vede, la distinzione è molto sottile e solo un attento esame preliminare può portare a utili indicazioni.

Il nodo dei costi dei brevetti

L’aspetto dei costi può essere poi determinante, in quanto l’attuale sistema comporta comunque depositi separati nei diversi stati dell’Unione, con il rischio che il brevetto venga concesso in alcuni paesi e negato in altri, con conseguenti procedure contenziose anch’esse a costi notevoli.

Secondo calcoli della stessa Commissione Europea, i costi della richiesta di protezione brevettuale per i 13 paesi principali dell’Unione Europea corrisponderebbero a circa 130.000 Euro nell’arco di vent’anni.

Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario

Un sistema unitario per tutta l’Unione Europea è stato predisposto con la Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (CBC), la quale tuttavia non è ancora entrata in vigore a motivo delle resistenze opposte da alcuni Stati Membri. La attuazione di tale convenzione porterebbe ad una notevole semplificazione, accentrando le procedure e portando una sensibile riduzione dei costi a circa 35.000 euro nell’arco di durata ventennale del brevetto.

La sopra descritta situazione in Europa non si discosta molto in sostanza da quella internazionale, in particolare con quella degli Stati Uniti.

Multinazionali favorite dagli alti costi

L’orientamento generale restrittivo verso la brevettabilità ad esempio sempre del software trova appunto motivo nella onerosità e costi delle relative procedure, circostanza che favorirebbe le grandi multinazionali a scapito degli sviluppatori indipendenti e in genere delle Start-up/PMI.

Il diritto d’autore (copyright)

L’indirizzo si è orientato fin dall’origine verso la normale tutelabilità delle soluzioni informatiche secondo le norme del diritto di autore, non escludendo tuttavia la brevettabilità in principio, ma solo per casi determinati.

Ed effettivamente la tutela fornita ad esempio dal diritto di autore (copyright) sul codice sorgente costituente la base del software è sicuramente la più immediata e meno costosa, anche se certamente non estesa a tutti gli aspetti vulnerabili.

La legislazione italiana

Secondo la legislazione in vigore in Italia, il semplice deposito nell’apposito Registro presso la SIAE della copia un programma su supporto ottico (CD o DVD), unitamente alla dichiarazione modello 349, e con il pagamento di un diritto fisso e imposte per circa 260 euro, garantisce la data di priorità, i diritti di paternità dell’opera per i dati relativi e per la durata della vita del depositante e per ulteriori 70 anni nell’ambito del territorio italiano.

Il deposito può essere effettuato anche in prevenzione, per opere non ancora pubblicate o utilizzate, per la durata di 5 anni prorogabili per un successivo uguale periodo.

Originalità e unicità dell’elaborato

E’ da notare che la tutela accordata alle soluzioni informatiche sotto questo profilo è parificata a quella accordata ad opere letterarie, nel senso che il principale requisito richiesto non si riferisce alla novità o funzionalità, ma invece alla originalità e unicità dell’elaborato.

La protezione, rispetto al brevetto, è quindi da un lato più ristretta, in quanto strettamente collegata alla forma ed alla espressione usata, dall’altro molto più ampia perché riferita al modo personale di espressione dell’autore, alla sua creatività.

La giurisprudenza sul listato di un programma

Il listato di un programma, ad esempio, viene limitato dal linguaggio tecnico utilizzato, ed è quindi meno libero di quello letterario, ciononostante il modo di esplicitazione è unico, non perché nuovo ma perché originale.

Chiedendo a un certo numero di programmatori la redazione di un codice che porti ad un certo risultato, si otterranno infatti listati sicuramente diversi, ma ognuno di essi sarà originale e unico, e quindi protetto come tale.

D’altro lato, la compilazione del listato mirante a limitare lo sviluppo di software simili dovrà essere formulato in modo tale da comprendere nel complesso le possibili espressioni di istruzioni equivalenti, allo scopo specifico di evitare forme di plagio funzionale da parte di terzi.

Anche tali aspetti sono stati ampiamente elaborati in sede di giurisprudenza e criteri abbastanza univoci risultano stabiliti a fini di riferimento preventivo.

Da notare infine che in caso di cessione dei diritti su opere protetta a norma del diritto d’autore, a seguito di vendita o cessione dei diritti di utilizzazione (licenza) oppure implicitamente in quanto sviluppata su commissione o in qualità di dipendente, il diritto morale di paternità dell’opera spetterà comunque all’autore persona fisica ed ai suoi eredi, come pure il diritto di opporsi a modifiche o alterazioni che siano lesive dell’onore o della reputazione dell’autore.

Ultimo aspetto da considerare è che la tutela del diritto di autore riconosciuta in Italia si estende automaticamente a tutte le nazioni aderenti alla Convenzione di Berna del 1886, più volte modificata e ampliata, e da ultimo a quasi tutte le nazioni mondiali, in forza dell’accordo TRIPS, promosso dalla organizzazione mondiale del commercio (WTO) e facente riferimento alla stessa Convenzione di Berna.

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