L’Agenzia delle dogane prosegue nel suo brillante percorso d’innovazione che trova la sua principale realizzazione nel sistema Otello 2.0, per gestire anche le fatture elettroniche tax free shopping. Vediamo come funziona. E’ anche l’occasione per approfondire un obbligo, che scatta dal primo settembre e che sembra ancora non abbastanza noto per tutti gli interessati.
Cos’è il tax free shopping, da settembre 2018
Le fatture elettroniche con tax free shopping consentiranno dal primo settembre 2018 di ottenere il rimborso dell’IVA per i beni, acquistati da privati, che sono portati fuori dall’Unione europea.
L’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria rinnova anche la normativa IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti privati extra UE. Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. 633/72 disciplina questa particolare tipologia di acquisti, e dispone che i soggetti privati di paesi extra UE possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA o hanno il diritto di chiedere il rimborso dell’IVA eventualmente assolta.
Chi ha il diritto di chiedere il rimborso Iva
Il tutto si applica però a condizione che:
- il turista sia soggetto “privato” domiciliato (residente) in uno Stato extra UE, a tal fine sono compresi anche i comuni di Campione d’Italia o a Livigno;
- l’acquisto, di cui va emessa fattura, deve essere di importo complessivo, comprensivo di IVA, superiore a 154,94 euro;
- i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale o familiare;
- i beni devono essere trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello dell’acquisto, mediante inserimento nei bagagli personali del turista;
- L’uscita fisica dei beni dal territorio dell’Unione europea deve risultare dal visto apposto sulla fattura dalla Dogana di uscita, di qualsiasi stato UE;
- la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione.
La fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni a turisti extra UE, come sopra regolamentata, è stata introdotta dall’articolo 4-bis del D.L. 193/2016 che ha disposto il suo avvio a partire dal 1° settembre 2018, il cui termine era stato fissato originariamente al primo gennaio 2018 poi modificato con l’articolo 1 comma 1088 della Manovra Finanziaria per l’anno 2018.
Il progetto Otello per la digitalizzazione del free tax shopping
In conseguenza di tali disposizioni l’Agenzia delle dogane ha avviato una fase di sperimentazione del progetto Otello ed ha poi emanato in data 22 maggio 2018 la Determinazione n. 54088/RU con cui ha regolamentato la disponibilità e l’utilizzo della versione 2.0 di Otello che permette di digitalizzare l’intero processo del tax free shopping rendendo disponibili diversi servizi utilizzabili dalle diverse categorie di soggetti interessati”.
In pari data l’Agenzia delle dogane ha pubblicato anche Nota n. 54505/RU, che ha definito le istruzioni operative per dare attuazione alla predetta Determinazione ed ai suoi servizi.
Il sistema Otello 2.0 e le regole per le operazioni
Appare rilevante evidenziare quanto sia importante quanto fatto dall’Agenzia delle dogane perché, il nuovo sistema Otello 2.0 assicura una piena interoperabilità con l’Agenzia delle entrate mediante la piena operatività della trasmissione dei dati rilevanti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche, comprese quelle verso i consumatori.
Difatti i dati che sono trasmessi ad Otello 2.0, ma che sono anche d’interesse dell’Agenzia delle entrate, saranno messi a disposizione in un’apposita area riservata al fine di consentire al cedente di assolvere, con un unico invio, anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.
Un positivo esempio di interoperabilità che semplifica concretamente l’assolvimento dei vari obblighi, doganali e tributari, in capo al soggetto cedente grazie al dialogo e collaborazione tra le due Pubbliche Amministrazioni.
Giova evidenziare inoltre che le operazioni di cessione sopra indicate hanno come regole:
- l’obbligo di fatturazione elettronica con decorrenza 1 settembre 2018,
- l’uscita dei beni dal territorio dell’UE deve avvenire entro 3 mesi dalla cessione;
Quindi le fatture cartacee emesse entro il 31 agosto 2018 potranno essere gestite e vistate fino alla data 30 novembre 2018 presso tutti i punti di uscita nazionali, o con la precedente versione di Otello in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, o con le modalità cartacee tradizionali.
Come funziona Otello 2.0
Quando sarà a regime Otello 2.0 prevede che il cedente trasmetta il flusso di dati della fattura elettronica tax free shopping.
Successivamente il sistema genererà un documento contenente anche il “codice richiesta” ricevuto in risposta al predetto invio, e tutto ciò sarà reso disponibile anche all’acquirente privato extra UE.
Al momento in cui l’acquirente privato extra UE si trovi in uscita dalla Unione europea, e richieda l’apposizione del visto sulla fattura per poter applicare le disposizioni contenute nell’articolo 38- quater del D.P.R. 633/72, si può verificare che:
- se è in territorio Italiano l’apposizione del visto digitale è fornito mediante il codice di visto univoco generato da Otello 2.0,
- se nel territorio di un altro Stato membro UE la prova dell’uscita dei beni è fornita dalla Dogana locale, secondo le norme ivi vigenti.