Freedom of information act

Foia, le tre modifiche chieste al Governo dai parlamentari competenti

Pubblicato il 12 Feb 2016

Mara Mucci

già vicepresidente della commissione d’inchiesta sullo stato della digitalizzazione della PA nella XVII leg, informatica, resp. PA di Azione

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Il testo del decreto Foia non rispiecchia il principio di trasparenza della PA. Lo si vede semplicemente dal fatto che il cittadino non ha diritto di avere trasparenza sul motivo di un rifiuto di accesso agli atti da parte dell’amministrazione (silenzio-diniego). Ecco perché io e un gruppo di parlamentari, anche della Commissione affari costituzionali- dove il decreto sta per arrivare- abbiamo appena scritto alla ministra Madia una lettera chiedendo modifiche urgenti.

Tre sono le principali.

Primo, che l’amministrazione debba motivare per iscritto il rifiuto, in tempi celeri. Secondo che il ricorso sia fattibile anche presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, prima che davanti al Tar, che ha costi e tempi proibitivi. Terzo, prevedere sanzioni in caso di rifiuto illegittimo.

Segue elenco delle modifiche, tratte dalla lettera

1) riformare l’accesso agli atti della legge 241/1990 e lasciare immodificato l’accesso civico della legge 33/2013 che riteniamo nato con diversa finalità;

2) evitare il meccanismo di “silenzio diniego” come risposta ad una richiesta di accesso. Riteniamo che negare una motivazione ad una richiesta di trasparenza non soddisfatta, non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo che il FOIA intende perseguire.

3) prevedere sanzioni in caso di illegittimo rifiuto di accesso agli atti, per il responsabile del procedimento;

4) prevedere che, qualora l’amministrazione sia in difficoltà per un eccesso di richieste pervenute, i termini vengano estesi per un congruo lasso di tempo, ovvero per un massimo di tre volte.

5) prevedere, in caso di diniego da parte dell’Amministrazione, l’obbligatorietà del ricorso dinanzi alla Commissione di accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio, quale condizione di procedibilità del ricorso al TAR. Ciò al fine di deflazionare l’eventuale contenzioso e garantire al cittadino uno strumento semplice e senza costi per far valere le proprie ragioni. A seguito del provvedimento della Commissione, l’eventuale successivo ricorso al TAR dovrà essere esentato dal pagamento del contributo unificato.

6) prevedere che i casi di diniego siano delimitati e specificati maggiormente dalla normativa al fine di evitare una eccessiva discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, prevedendo altresì un obbligo di motivazione puntuale ed esaustiva del diniego stesso.

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