sicurezza cibernetica

Cybersecurity Act, ecco le nuove norme in arrivo su certificazione dei prodotti e servizi ICT

Cos’è il Cybersecurity Act, quali i obiettivi e come si colloca nel quadro della normativa Ue in materia di cybersecurity. Tutto ciò che c’è da sapere sul Regolamento – pubblicato in GU il 7 giugno 2019 – che crea un nuovo sistema di certificazione della sicurezza di prodotti e servizi ICT e che rafforza il ruolo di Enisa

Pubblicato il 07 Giu 2019

Luca Tosoni

avvocato e ricercatore presso l’Università di Oslo

cybersecurity

Dopo l’approvazione della Direttiva NIS nel 2016 – trasposta in Italia dal D.Lgs. 65/2018 – le istituzioni europee continuano ad adottare misure intese a rafforzare la sicurezza cibernetica nell’Unione europea. La principale di queste misure recentemente adottate consiste in un Regolamento volto a creare un quadro europeo per la certificazione della sicurezza informatica di prodotti ICT e servizi digitali, e a rafforzare il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA): il cosiddetto Cybersecurity Act. Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giungo 2019 ed entrerà in vigore il 27 giugno 2019.

Che cos’è il Cybersecurity Act

Il Cybersecurity Act costituisce una parte fondamentale della nuova strategia dell’UE per la sicurezza cibernetica, che mira a rafforzare la resilienza dell’Unione agli attacchi informatici, a creare un mercato unico della sicurezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi e ad accrescere la fiducia dei consumatori nelle tecnologie digitali. Lo strumento normativo in questione si affianca, ed è in parte complementare, alla prima normativa in materia di sicurezza cibernetica introdotta a livello dell’Unione, ossia la Direttiva NIS.

Il Cybersecurity Act si compone di due parti: nella prima vengono specificati il ruolo e il mandato dell’Enisa, mentre nella seconda viene introdotto un sistema europeo per la certificazione della sicurezza informatica dei dispositivi connessi ad Internet e di altri prodotti e servizi digitali. Trattandosi di un Regolamento, una volta entrato in vigore, il Cybersecurity Act sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza che vi sia necessità di interventi attuativi da parte dei legislatori nazionali, salvo per quanta riguarda alcune limitate disposizioni, ad esempio in materia di sanzioni.

Come cambia il ruolo dell’ENISA

Un primo punto chiave del Cybersecurity Act riguarda il rafforzamento del ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). L’Agenzia è stata istituita nel 2004 – con mandato temporalmente limitato – per contribuire all’obiettivo generale di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’ambito dell’Ue.

Fino ad oggi, il ruolo dell’ENISA è stato principalmente quello di assistere in termini tecnici gli Stati membri e le istituzioni europee nell’elaborazione delle politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e a rafforzare la propria capacità di prevenire, rilevare e reagire agli incidenti informatici. La gestione operativa degli incidenti informatici rimane però una competenza esclusiva degli Stati membri.

Il Cybersecurity Act intende rafforzare il ruolo dell’ENISA garantendole un mandato permanente e consentendole di svolgere non solo compiti di consulenza tecnica, come è stato fino ad ora, ma anche attività di supporto alla gestione operativa degli incidenti informatici da parte degli Stati membri. In questo modo l’ENISA potrà fornire un sostegno più concreto, anche rispetto all’attuazione della Direttiva NIS. All’ENISA spetterà inoltre un ruolo di primo piano nella gestione del sistema di certificazione introdotto dal Cybersecurity Act.

Certificazione della sicurezza informatica di prodotti e servizi digitali

Un altro punto chiave del Cybersecurity Act riguarda l’introduzione di un sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica dei prodotti e dei servizi digitali. Ciò anche al fine di facilitare lo scambio degli stessi all’interno dell’Unione europea e di accrescere la fiducia dei consumatori nei medesimi.

La costituzione di schemi di certificazione specifici per prodotti e sistemi ICT non è di per sé una novità. Infatti, numerosi schemi di questo tipo già esistono nella maggior parte degli Stati membri. Ad esempio, in Italia, l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (Iscom, operante presso il Ministero dello Sviluppo Economico) già certifica la sicurezza informatica di prodotti e sistemi ICT secondo lo schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione istituito dal DPCM del 30 ottobre 2003. Analoghi schemi di certificazione esistono anche in altri Stati membri. Esempi ne sono la Certification de Sécurité de Premier Niveau des Produits des Technologies de l’Information (CSPN), in Francia; il Commercial Product Assurance (CPA), nel Regno Unito; e il Baseline Security Product Assessment (BSPA), in Olanda. Tuttavia, molti degli schemi di certificazione esistenti non vengono riconosciuti all’estero, o almeno non in tutti gli Stati membri. Ciò obbliga le imprese ad espletare vari processi di certificazione per operare a livello transnazionale. Ad esempio, la Commissione europea ha verificato come un fabbricante di contatori intelligenti (i cosiddetti “smart meter”) che intenda vendere i propri prodotti in Germania, Francia e Regno Unito debba farli certificare secondo tre schemi differenti. Si noti che, al momento, i costi di certificazione tendono ad essere piuttosto elevati per le imprese. Ad esempio, in Germania, i costi per la certificazione dei contatori intelligenti sono superiori a 1 milione di Euro, mentre nel Regno Unito e in Francia i costi per ottenere analoga certificazione ammontano a circa 150.000 Euro.

Un “quadro europeo” per certificazioni valide in tutta la Ue

Il Cybersecurity Act intende ovviare ai problemi di cui sopra introducendo un quadro complessivo di regole che disciplinano gli schemi europei di certificazione della sicurezza informatica. È bene però precisare che il Cybersecurity Act non istituisce schemi di certificazione direttamente operativi, ma crea piuttosto un “quadro” per l’istituzione di schemi europei per la certificazione dei prodotti e servizi digitali. La creazione di questi schemi di certificazione, da predisporsi per specifiche categorie di prodotti e servizi, comporterà che i certificati rilasciati secondo tali schemi saranno validi e riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Gli schemi europei di certificazione previsti dal Cybersecurity Act saranno predisposti, in prima battuta, dall’ENISA e adottati poi formalmente dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. I dispositivi medici, i sistemi di controllo industriali e i veicoli automatizzati sono solo alcuni esempi dei prodotti per i quali è probabile che verrà reso disponibile uno schema europeo di certificazione.

Una volta adottato uno schema europeo di certificazione da parte della Commissione, le aziende interessate potranno presentare domanda di certificazione dei propri prodotti o servizi a specifici organismi accreditati, salvo che lo schema di certificazione in questione non consenta alle aziende di procedere ad una autovalutazione di conformità (solo per prodotti e servizi a basso rischio). L’utilizzo della certificazione rimarrà però volontario, a meno che la certificazione venga espressamente richiesta per determinate categorie di prodotti o servizi da specifiche norme di settore.

Gli schemi europei di certificazione andranno gradualmente a rimpiazzare gli omologhi schemi di certificazione nazionali, ma i certificati rilasciati sulla base di questi ultimi rimarranno validi siano alla loro scadenza naturale.

Nelle intenzioni del legislatore europeo, l’istituzione di un sistema comune di certificazione di questo tipo dovrebbe favorire la cosiddetta “security by design”, ovvero la presa in considerazione della sicurezza informatica fin dagli stadi iniziali della progettazione dei prodotti ICT, inclusi quei dispositivi di consumo connessi alla rete che costituiscono il cosiddetto “internet delle cose” o “IoT”.

Iter di approvazione ed entrata in vigore del Cybersecurity Act

L’iter di approvazione del Cybersecurity Act si è concluso con l’approvazione del Regolamento da parte del Parlamento il 12 marzo 2019, e con quella del Consiglio il 9 aprile 2019.

Il Cybersecurity Act è stato infine pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 giugno 2019, per poi entrare in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione (ovvero, il 27 giugno 2019). Alcune limitate norme si applicheranno però dal 28 giugno 2021. È quindi ragionevole attendersi che la gran parte delle novità introdotte dal Cybersecurity Act diventeranno operative a breve.

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