esperto risponde

Perché preferire il sigillo digitale alla firma digitale

Pubblicato il 13 Set 2016

Umberto Zanini

Responsabile Area tecnico-normativa dell’Osservatorio Digital B2b

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Domanda

La società in cui lavoro è costituita in forma di Srl, e da diversi anni trasmettiamo ad alcuni clienti fatture elettroniche in formato PDF con firma digitale, e dato che dal primo luglio di quest’anno è entrato in vigore il regolamento 910/2014 che prevede la possibilità di utilizzare il sigillo elettronico, Le chiedevo se lo possiamo usare per le fatture elettroniche in sostituzione della firma digitale.

Grazie

Giuseppe F.

Risposta

Il Regolamento UE n.910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, meglio conosciuto come Regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication, Signature), è stato Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 28 agosto 2014, è entrato in vigore il 17 settembre 2014, mentre la sua applicazione nell’ambito degli Stati membri è avvenuta con effetto dal 1° luglio 2016.

Il Regolamento eIDAS, che dal 1° luglio scorso ha abrogato la Direttiva 1999/93/CE, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui appunto il sigillo elettronico che può essere utilizzato dalle persone giuridiche (e.g. Spa, Srl, etc) e che a norma dell’art.3 primo comma punto 25), è definito come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi”.

Va aggiunto poi che il regolamento eIDAS oltre al semplice sigillo elettronico, prevede anche il sigillo elettronico avanzato ed il sigillo elettronico qualificato (i.e. sigillo digitale), rilevando che in caso di impiego di quest’ultimo, a norma dell’art.35 secondo comma del regolamento eIDAS, vi è una “presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato”.

In tema di fatturazione elettronica, l’art.21 terzo comma del DPR 633/72 richiede che il soggetto passivo assicuri “l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”, tramite sistemi di controllo di gestione, oppure tramite firma elettronica qualificata o digitale, oppure tramite EDI, oppure tramite “altre tecnologie” in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati trasmessi.

Va rilevato poi che da un punto di vista prettamente tecnologico, dato che le specifiche tecniche dei formati delle firme digitali e dei sigilli digitali sono le medesime (Decisione di Esecuzione UE 2015/1506), così come le norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma digitale e di un sigillo digitale (Decisione di Esecuzione UE 2016/650), la differenza tra le firme digitali ed i sigilli digitali è dovuta alla circostanza che mentre per le prime il certificato qualificato viene rilasciato alle persone fisiche, per i secondi viene rilasciato alle persone giuridiche.

In sostanza quindi, anche se l’art.21 terzo comma del DPR 633/72 non riporta espressamente la possibilità di utilizzare il sigillo digitale nei processi di fatturazione elettronica (perché antecedente al regolamento eIDAS), consente però di poter impiegare “altre tecnologie” in grado di garantire l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi, come appunto il sigillo digitale.

In conclusione, con riguardo ai processi di fatturazione elettronica delle persone giuridiche, rilevato che vi è una presunzione di autenticità e di integrità, il sigillo digitale è certamente da preferire alla firma digitale.

Per porre domande a Umberto Zanini sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

In particolare per i temi di FatturaPA, per interagire con un più ampio pool di esperti, la piattaforma da utilizzare è RispondiPA di FPA.

Umberto Zanini, dottore commercialista e revisore legale, Chartered Accountant in England and Wales. E’ dal 2006 Responsabile delle attività di ricerca dell’area tecnico-normativa dell’Osservatorio “Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione” della School of Management del Politecnico di Milano, e partecipa ai lavori degli Osservatori “Professionisti & Innovazione digitale” e “Supply Chain Finance”.

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