Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che modifica il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre ed è entrato in vigore il giorno seguente. Numerose le novità e anche qualche criticità. L’elemento cruciale è comunque nel quadrimestre che si chiuderà a metà gennaio 2017, durante il quale bisognerà elaborare le numerose regole tecniche previste, alcune completamente nuove.
Nel seguito una sintesi delle principali novità e qualche breve considerazione sulle criticità.
Le principali novità del CAD
1) Corretto aggiornamento delle definizioni con l’eliminazione di quelle già presenti nel Regolamento UE 910/2014 (eIDAS). Importante la definizione di domicilio digitale e quelle di interoperabilità e cooperazione applicativa. Al comma 1-ter lascia perplessi una definizione che non sembra esserlo; si ammette l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato (introdotti in eiDAS) in alternativa alla PEC. Questo apre la strada a servizi privi di requisiti specifici come la struttura aziendale del gestore e non è vigilata (anche se il Regolamento eIDAS non lo esclude).
2) Viene introdotto il domicilio digitale al fine di facilitare la comunicazione tra PPAA e cittadini. E’ facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
3) Si individua nella “moneta elettronica” il principale strumento di pagamento delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Possono comunque essere accettate altre forme di pagamento elettronico.
4) Viene prevista l’alfabetizzazione informatica dei cittadini e la connettività ad Internet negli uffici pubblici.
5) Sono aggiornate e potenziate le competenze di AgID che alla richiesta di azione a parità di risorse appaiono non efficacemente gestibili.
6) Si introduce il difensore civico per il digitale e individuazione dell’ufficio per il digitale.
7) Viene aggiornata la funzione della conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.
8) Modifica ai requisiti dei documenti sottoscritti con firma elettronica che soddisfano la forma scritta. Questa azione va gestita con attenzione in sede tecnica per evitare di garantire efficacia probatoria a firme non solide sul piano della sicurezza.
9) Coordinamento adeguato con eIDAS. Sarebbe stato utile definire dei servizi fiduciari nazionali per la conservatoria digitale, la PEC e lo SPID in coordinamento con eIDAS.
10) Sono interessanti le modifiche nell’ambito della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Nelle modifiche sono scomparse le caratteristiche del sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici per i privati. La conservazione da parte delle PPAA dei documenti informatici per i quali ne hanno l’obbligo determina la cessazione dell’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese. Questo potrebbe avere ripercussioni negative sul mercato dei conservatori accreditati.
11) Viene rafforzato i ruolo di SPID Sulla questione del capitale sociale per diventare gestore di identità digitale, si prevede che con un capitale sociale inferiore in proporzione al livello di servizio offerto. Nasce il punto unico di accesso telematico che è noto come “Italia Login”.
Lascia perplessi la modifica all’articolo 64, con il comma 2-nonies.
L’accesso ai servizi in rete erogati dalle PPAA quando richiedono identificazione informatica può avvenire anche con la CNS (distribuita a tutta la popolazione mediante la tessera sanitaria) e della CIE. Questa facoltà potrebbe rendere inutili le proprietà di autenticazione di queste due tessere causando spreco di risorse.
11) Viene istituita la figura del Commissario governativo all’agenda digitale. Il commissario si può avvalere di soggetti pubblici e dispone di poteri di sostituzione alle amministrazioni inadempienti.
12) Il CAD si applica al processo (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) dove non diversamente disposto dal processo telematico.