Come noto la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi (dai legatari o dai chiamati all’eredità) entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Si ricorda che non c’è obbligo di presentazione della dichiarazione a condizione che l’attivo ereditario non abbiamo valore superiore a € 100.000 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
L’Agenzia delle entrate, con un avviso pubblicato il 23 gennaio sul proprio sito, ha dato comunicazione dell’avvio del servizio di presentazione della dichiarazione di successione on-line.
Si apre così una frase transitoria, che terminerà il 1 gennaio 2018, in cui il contribuente potrà liberamente scegliere come presentare la dichiarazione di successione scegliendo tra la modalità cartacea o quella telematica.
Il 27 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha approvato un provvedimento in cui era contenuto il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per l’invio telematico.
La possibilità di effettuare la domanda di voltura catastale, per l’immobile oggetto della successione, direttamente insieme alla dichiarazione di successione rappresenta un’importante novità anche dal punto di vista della semplificazione.
Infatti viene eliminata la regola precedentemente esistente che indicava l’obbligo di presentare, entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione successione, la domanda di voltura dell’immobile recandosi all’Agenzia del Territorio.
Il contribuente può comunque scegliere di non presentare telematicamente la voltura catastale, ed in tal caso dovrà procedere alla presentazione cartacea secondo le vecchie regole.
Si rammenta che tutti i documenti presentati come allegati alla dichiarazione di successione presentata telematicamente, dovranno essere in formato PFDF/A o TIFF.
Un’altra novità del nuovo modello di dichiarazione di successione è rappresentata dal quadro EH in cui possono essere rese le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono necessarie per la successione (ad esempio ne caso di benefici fiscali).
A partire dal 1 gennaio 2018 sarà possibile la presentazione solo mediante invio telematico.
Il nuovo software predisposto dall’Agenzia delle entrate permette al contribuente di procedere alla compilazione della dichiarazione di successione attraverso il proprio computer e prevede diverse modalità di presentazione della dichiarazione successione on-line:
1) direttamente dal contribuente utilizzando e servizi telematici dell’Agenzia delle entrate accedendo con le proprie credenziali;
2) tramite intermediario abilitato;
3) mediante accesso all’Agenzia delle entrate competente ed utilizzando il servizio tutoraggio previsto per tale adempimento. In tal caso sarà direttamente l’ufficio a provvedere all’invio telematico.
Per i contribuenti residenti all’estero, che non possono utilizzare i servizi on-line predisposti dall’Agenzia delle entrate, è possibile adempiere all’obbligo di presentazione mediante invio del modello cartaceo con raccomandata o altro mezzo equivalente che consenta la prova della data certa di spedizione.
Si è persa l’occasione, a giudizio dello scrivente, di semplificare ulteriormente le regole relative, applicando il Regolamento 2014/910/UE “eIDAS” dando la possibilità ai residenti all’estero di sottoscrivere il modello compilato con firma elettronica qualificata e presentarlo all’ufficio competente mediante un servizio di recapito qualificato.
Occasione persa, peccato!
Si ricorda che l’ufficio competente varia a seconda che la persona deceduta fosse:
– residente in Italia: bisogna fare riferimento all’ultima presidenza e verificare qual è l’ufficio territoriale competente dell’agenzia delle entrate;
– residente in Italia, prima di essere residente all’etero: ufficio territoriale competente è quello dell’ultima residenza in Italia;
Nel caso in cui sia necessario presentare una dichiarazione integrativa, correttiva o modificativa, della dichiarazione di successione già presentata, deve essere presentato il documento presso l’ufficio a cui era stata presentata la dichiarazione la prima volta. Se non fosse nota l’ultima residenza della persona deceduta, la dichiarazione va presentata alla Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale Roma 6 – Eur Torrino, via Canton 20 – 00144 Roma
Ai fini tributari si ricorda che, se nell’asse ereditario sono presenti beni immobili, le imposte sono dovute in autoliquidazione (mediante addebito sul conto corrente o con modello F24) e riguardano precisamente:
– imposte ipotecarie catastali,
– imposte di bollo,
– tassa ipotecaria,
– tributi speciali.
Mentre l’imposta di successione se è dovuta sarà liquidata direttamente dall’ufficio dell’agenzia delle entrate competente. Il pagamento di quest’ultima potrà essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, eventualmente ricorrendo anche al pagamento rateale (otto rate trimestrali o dodici per importi superiori ad euro 20.000 a cui vanno calcolati gli interessi).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare il nuovo modello di dichiarazione di successione, il modulo Modello 4, le istruzioni e le specifiche tecniche.