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Codice Appalti, a che punto siamo: il punto tra passi avanti e ritardi

Codice Appalti in fase di attuazione, due decreti applicativi del ministero, opere super specialistiche e pubblicazione delle gare; fino al 31 gennaio la consultazione online sulla banca dati operazioni economici, con scarsa partecipazione. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori

Pubblicato il 30 Gen 2017

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Il decreto sulle opere superspecialistiche, la consultazione online sulla Banca Dati degli Operatori Economici, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara: il 2017 è iniziato con alcuni passi avanti sull’attuazione del Codice degli appalti. Lo stato di attuazione va a rilento rispetto alla tabella di marcia (in base al testo della legge dovevano essere già una ventina i provvedimenti ministeriali attuativi del Codice degli Appalti, legge 50/2017 in vigore dall’aprile 2016), ma alcuni dei testi operativi contengono novità in materia di digitalizzazione delle procedure. L’attenzione degli addetti ai lavori è alta, l’ANCE ha formulato una serie di proposte, sottoposte lo scorso 25 gennaio al ministero dei Lavori Pubblici, Graziano del Rio, nel corso dell’incontro con il presidente dell’associazione delle imprese edili, Gabriele Buia, in materia di tempi certi e modalità più snelle nell’aggiudicazione dei lavori. Si tratta di un aspetto al centro, ad esempio, del decreto attualmente in consultazione (fino a martedì 31 gennaio) sulla Banca Dati degli operatori economici.

Mario Nobile, direttore generale sistemi informativi del MIT, spiega ad Agendadigitale.eu che la banca dati è pensata anche nell’ottica di facilitare le procedure per le imprese. Resta il fatto che la partecipazione alla consultazione pubblica non è stata propriamente altissima. Poco più di una trentina di osservazioni, la metà delle quali concentrate su un unico punto (l’articolo 8, dedicato alla definizione degli utenti della BDOE e dei loro profili funzionali). E’ un articolo importante, perché sostanzialmente definisce le azioni che gli utenti possono fare direttamente dalla banca dati. Ma ci sono anche punti del decreto su cui il dibattito non si è sviluppato per nulla. Abbiamo cercato di ragionare sulle motivazioni di questa scarsa partecipazione, da una parte registrando la posizione del ministero, che spiega come in realtà gli stakeholder fondamentali (AGID, ANAC, stazioni appaltanti) siano stati consultati attraverso anche altri canali istituzionali, in una fase precedente. Ma sottolinea anche come fra i portatori di interesse della BDOE ci siano circa 4 milioni di operatori economici interessati dalle procedure di procurement pubblico. E sono proprio questi i soggetti che in realtà non si sono fatti particolarmente sentire in sede di consultazione. Daniele Tumietto, commercialista, che scrive su questa testata, solleva a questo proposito un’obiezione a lui cara, relativa alla necessità di fare passi avanti sul fronte delle consultazioni pubbliche rendendole il luogo in cui si confrontano tutti i portatori di interesse, sul modello europeo.

Manuela Brusoni, presidente ARCA Lombardia, sottolinea come uno strumento che definisce importante e fondamentale vada reso efficace sul fronte dell’execution, facendo percepire ai portatori di interesse il valore del contributo che viene dato, indicando chiaramente che fine fanno i suggerimenti che vengono dati, perché in questi casi «il ritorno è importante per creare un’attenzione e una partecipazione».

Sul fronte del contenuto, il decreto in oggetto, che analizzeremo nel dettaglio con contributi di esperti, istituisce la BDOE, banca dati degli operatori economici, il nuovo sistema informativo che rende disponibili dati e documenti relativi «ai requisiti di carattere generale, tecnico professionale, ed economico e finanziario necessari per la partecipazione degli operatori economici alle procedure disciplinate dal codice», e li raccoglie anche attraverso l’integrazione delle informazioni provenienti da diversi sistemi informativi. L’accesso alla banca dati avviene tramite SPID.

Il ministero dei Trasporti è responsabile della gestione della banca dati, del trattamento e della sicurezza dei dati. Il provvedimento dettaglia quali sono i dati obbligatori da inserire nella BDOE (procedure di affidamento ed esito, anagrafica operatore economico, requisiti generali e speciali), e le altre documentazioni che sarà possibile consultare (ad esempio, ulteriori dati presenti nelle banche dati di altre istituzioni pubbliche). Stabilisce l’interconnessione con altri sistemi telematici, le modalità di acquisizione e di aggiornamento, le procedure, la fase transitoria di interoperabilità con altre banche dati. Come detto, importante l’articolo 8 (il più commentato), che definisce gli utenti della BDOE (operatori economici, stazioni appaltanti, ministero Infrastrutture e trasporti, Autorità Nazionale anticorruzione, altri soggetti individuati dal ministero in base alle relative competenze istituzionali) e le azioni che si possono fare direttamente nella banca dati (in ottica di semplificazione, rispetto alle precedenti modalità di partecipazione che richiedevano procedure più complesse). Ogni utente può: aggiornare il fascicolo virtuale con la documentazione di partecipazione alla gara, visualizzare, compilare e firmare il DGUE (documento di gara unico europeo), visualizzare i documenti sul possesso dei requisiti dell’operatore economico (da parte delle stazioni appaltanti), gli esiti dei controlli eseguiti dal sistema. Le visualizzazioni possono essere conservate in formato digitale.

Il decreto sulle opere superspecialistiche (decreto ministeriale 248/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2017) individua invece le opere che richiedono lavori o componenti di alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Si tratta delle opere (fra cui gli impianti tecnologici) per le quali, come recita il comma 2 dell’articolo 1, «non è ammesso l’avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso». Per l’esecuzione delle diverse tipologie di opere, sono previsti requisiti specifici di specializzazione (dettagliati nell’articolo 3 del decreto). Il decreto è in vigore dello scorso 19 gennaio, e si applica solo alle procedure i cui bandi (o gli inviti a presentare le offerte) sono pubblicati in data successiva.

Infine, è entrato in vigore sempre in gennaio il decreto sugli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi: pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani, termini, effetti giuridici, spese di pubblicazione. L’entrata in vigore è retroattiva: 1 gennaio, data precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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