DOMANDA
C’è un po’ di confusione sulla data emissione fattura.
Un articolo del sole24ore dice che deve essere inviata allo SDI ordinariamente entro 24 ore dalla data fattura e solo quando lo SDI restituisce la ricevuta, è effettivamente emessa.
Le giro l’estratto
“9. Quando si considera emessa una fattura elettronica?
La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, anche se l’effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione anche se saranno accettate, in una prima fase, quelle inviate con un “minimo ritardo”
10. Se la e-fattura viene scartata, come si può rimediare?
Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio. A quel punto, la fattura si considera non emessa e l’emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre”.
Questo vuol dire, se ben interpreto, che se io emetto fattura con data 31/01 devo spedirla allo SDI entro la mezzanotte del 1° febbraio. Ergo, devo chiudere la fatturazione entro il 31 del mese. Disastro totale per tutta la fatturazione a consuntivo dove, appunto, ho il consuntivo solo dopo il 31/1.
Corretto? Se così fosse, sarebbe veramente complicato gestire la cosa.
Luciano Balzarini
RISPOSTA
La confusione che Lei segnala esiste, ed è la naturale conseguenza di un innesto digitale effettuato in una struttura normativa essenzialmente analogica. A ciò deve aggiungersi che la novità della materia e la sua innata rigidità hanno realizzato una drastica soluzione di continuità rispetto al passato. Questo contesto ha generato un allarmismo ingiustificato e ha messo all’ordine del giorno fattispecie che, pensandoci bene, non sono poi “nuove”.
La norma che regolamenta l’emissione della fattura (art.21 DPR 633/1972) è rimasta invariata. E’ cambiata solo la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che prima non era a conoscenza del momento in cui la fattura analogica veniva spedita/consegnata al destinatario, mentre adesso lo è. La stessa Agenzia delle Entrate che, come da lei rilevato, ha lasciato trasparire una certa tolleranza sulle infrazioni, introducendo il “minimo ritardo”, neologismo che, al di là delle evidenti difficoltà interpretative – connesse alla relatività del temine “minimo” – lascia comprendere che è materialmente impossibile ipotizzare che alla mezzanotte di ciascun giorno tutte le fatture elettroniche, la cui emissione fosse obbligatoria, saranno tutte spedite.
A mio avviso il limite alla definizione di “minimo ritardo” potrebbe essere segnato dai tempi al di là dei quali la condotta del soggetto emittente determina una fattispecie sanzionabile EX POST, che deve tuttavia essere valutata tenendo ben presente il disposto dell’articolo 6, comma 5.bis, del decreto legislativo 472/1997, secondo cui “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” . Per fare un esempio, se la fattura che Lei avrebbe dovuto emettere il giorno 31 del mese X fosse emessa il giorno 15 del mese X+1 ed inclusa nella liquidazione IVA del mese X, il ritardo non dovrebbe essere sanzionabile, considerato che non si realizzano le condizioni di pericolo o di danno cui fa riferimento la citata disposizione.
Ovviamente questo discorso vale nella misura in cui la irregolarità dovesse essere rilevata dopo l’invio della fattura elettronica (EX POST), perché se il giorno 10 del mese, da una verifica, dovesse risultare che il soggetto obbligato dovesse ancora non solo spedire al SdI, ma anche generare le fatture del mese precedente, il discorso potrebbe assumere una connotazione diversa, e potrebbe trovare risposta solo previo esame di altri fatti o circostanze idonee a superare la presunzione che il ritardo nella emissione sia stato o meno suscettibile di arrecare danno all’erario. Una circostanza che potrebbe rappresentare una esimente, per esempio, potrebbe essere la presenza di procedure aziendali, scritte e consolidate.
La risposta al suo secondo quesito si può ricavare dalla risposta al primo quesito, ossia occorre distinguere se la violazione viene constatata prima che la fattura sia emessa (o riemessa) o dopo.
Ritengo che le riflessioni di cui sopra non possano trovare codifica esplicita in prassi dell’Agenzia delle Entrate, ma mi sento di poter affermare che dovrebbero costituirne la linea guida, senza la quale non si può raggiungere la “compliance” auspicata dalla stessa Agenzia.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu