PCT

Processo civile, il paradosso delle quattro PEC per ricevuta

Nel processo civile telematico per qualsiasi atto vengono rilasciate quattro ricevute PEC: un sistema poco efficiente che non rende giustizia alle reali finalità della digitalizzazione. Perché non prendere spunto dalla dichiarazione precompilata, o da altri servizi gestiti dal Mef e non dalla Giustizia?

Pubblicato il 07 Dic 2018

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Il paradigma architettonico del PCT, processo civile telematico, si concretizza nella resa in forma e contenuto digitale di prassi giudiziarie. Mai come in questo caso il termine processo, di per sé consistente nel percorso preordinato e coordinato di un insieme di attività finalizzate ad un esito predefinito, avrebbe dovuto esprimere naturali affinità ontologiche, oltre che meramente lessicali, tra informatica e diritto. In entrambi i casi l’esecuzione di un programma di attività in modo sequenziale è finalizzato ad uno scopo.

Le sequenze sono preordinate, seppur variabili, rispetto alla finalità da raggiungere. Il programma, ovvero il software, “gira”, se raggiunge lo scopo prefissato; il processo funziona se al suo esito il giudice emette una sentenza.

Il PCT non nasce digitale

Eppure, per un normale utente di internet via pc, un fruitore di smartphone, oppure un gamer compulsivo, l’esperienza con il PCT apparirebbe straniante, innaturale e forzata. Si tratta di una roba talmente pesante e farraginosa che, per dare un’idea delle complessità di utilizzo, la paragonerei all’esperienza di un giocatore di Fortnite costretto a giocare a Pac-man.

Il problema è che il Pct non nasce digitale, si adatta, si sforza di apparire digitale, si veste di digitale ma permane intimamente analogico. La soluzione dei quesiti appena riassunti, allora, non risolve soltanto un’esigenza di natura ermeneutica, ma si tramuta in un miglioramento della funzionalità del servizio. E quindi fa emergere il valore aggiunto del passaggio all’ecosistema digitale.

Il paradosso delle quattro ricevute PEC

Una delle peculiarità più contestate del Processo civile telematico è che qualsiasi atto o documento inserito in piattaforma rilascia ben quattro ricevute pec. Ragionando in modalità informatica, le quattro pec costituiscono la parcellizzazione di un thread of execution, quello che traducendo dal gergo informatico potremmo rendere come il filo dell’esecuzione. Accettazione, consegna, esito dei controlli automatici ed esito del controllo manuale del cancelliere costituiscono con tutta evidenza una sequenza necessitata.

In realtà il filo dell’esecuzione si tramuta in un filo di Arianna, e spesso, nella sua trama complessiva, nella tela di Penelope. Quanto infatti di questi passaggi, obbligatori ed invalidanti, nasce digitale? Ovvero, al contrario, quanto di questi passaggi è giusprocessualistico? In altri termini, ognuna di queste parti di sequenza risponde e si giustifica rispetto ad esigenze giuridiche ovvero si è resa necessaria in funzione della digitalizzazione?

Giustizia digitale, andare oltre il processo civile telematico

Può essere utile riassumere le esigenze sottese al singolo frame di sequenza e, di conseguenza, verificare se le accennate esigenze siano state rese nella forma più pienamente digitale, di tal che, eventualmente, una forma digitale più “pura” non possa prevedere una valida alternativa, atta a garantire che l’evoluzione tecnica del sistema garantisca le esigenze di semplificazione cui il processo di digitalizzazione aspira. Le prime due ricevute, generalmente rese in forma quasi simultanea al deposito in piattaforma, sono le consuete ricevute rilasciate da qualsiasi pec. Sarebbe lo stesso ove depositassi per posta raccomandata: attestazione di spedizione, ricevuta di consegna. Sulla originalità tutta nostrana del sistema pec rispetto al sistema generalizzato di certificazione digitale basata su crittografia asimmetrica, per adesso può essere utile non soffermarsi. Nel PCT, peraltro, firma digitale dell’atto e ricevuta pec del suo deposito si sommano.

La terza ricevuta attesta l’avvenuto esito positivo di una serie di controlli automatici cui la cosiddetta busta (anche questo è un concetto del tutto analogico) viene sottoposta. Si tratta di controlli spiccatamente digitali (errori tecnici di formazione del file, certificato di firma scaduto o non valido) ma anche tecnico giuridici (attinenti alle condizioni soggettive dell’avvocato firmatario, ad esempio radiazione, sospensione o cancellazione; oppure condizioni oggettive del firmatario rispetto al processo, ad esempio non coincidenza del firmatario rispetto al procuratore in atti).

La quarta ricevuta, come sappiamo, equivale al timbro di depositato del cancelliere. Qui il sistema analogico esprime tutta la propria resistenza al cambiamento. Un po’ come il tassista contro Uber.

PCT vs dichiarazione precompilata

In realtà, in altre esperienze, di egual peso ed importanza, il rapporto tra cittadino e amministrazione dello stato, pur riguardando la comunicazione formale di dati “sensibili”, è stata architettata secondo modalità più snelle. Anche quando correlata a scadenze fisse ed irrevocabili. Si pensi alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, la cui omissione è sanzionata amministrativamente ed anche (se del caso) penalmente. Va esercitata appunto entro una data di scadenza fissa, e l’adempimento è esercitato per il tramite di un professionista delegato. In questo caso, foss’anche per una multinazionale con stabile organizzazione in Italia, come pure per il salumiere sotto casa, il sistema digitale consegna una sola ricevuta.

Oppure ministero della Giustizia vs MEF?

Anche nel PTT (processo tributario telematico), anch’esso, per inciso, gestito dal MEF e non dal ministero della Giustizia, ad ogni deposito corrisponde una sola ricevuta. Pur affrontando problematiche analoghe, la soluzione organizzata dal MEF appare incredibilmente più digitale e quindi, immediatamente più fluida. Concretamente semplificativa.

Quanto ai controlli giuridici sull’operatore, nei sistemi organizzati dal MEF le condizioni soggettive dell’intermediario (sospensione, cancellazione, revoca o morte) determinano la immediata impossibilità di accedere alla piattaforma. Sotto questo profilo, la cautela è sicuramente più ampia e più efficace.

Infine, i controlli di conformità del file da spedire (la famosa busta). L’Agenzia delle Entrate, che per conto del MEF gestisce il sistema, rilascia gratuitamente i software di controllo. L’operatore esamina il file, il software di controllo rilascia un diagnostico, l’operatore verifica la insussistenza di errori, o, se del caso, opera le dovute correzioni prima dell’invio. Laddove invece, il file, pur verificato, si deteriori in corso di spedizione, apposita norma espressa autorizza il re-invio del file la cui ricevuta attesti una irregolarità tecnica inaspettata entro cinque giorni dalla scadenza, che in questo caso viene prorogata per legge, senza effetti per contribuente ed intermediario.

Ogni anno in Italia vengono presentate oltre 40 milioni di dichiarazioni, la cui presentazione è attestata da una sola ricevuta. Il sistema è tra i più evoluti al mondo. E’ considerato una eccellenza italiana. Diversamente, per il PCT, il paradosso della quarta pec. Una norma la prevede, la giurisprudenza sostanzialmente la ignora, gli operatori pregano che arrivi. Come dire: i software girano a mille, i processi, come al solito, stagnano.

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