lo stato dell'arte

Neutralità della rete e modem libero, l’impatto sugli utenti (dal 2019)

Una panoramica sullo stato dell’arte della net neutrality in Italia dopo la delibera Agcom “modem libero”. E le prospettive in Europa e Stati Uniti

Pubblicato il 19 Nov 2018

Caterina Crivellaro

Associate del Dipartimento Digital, ICT & Data Protection dello Studio Legale Morri Rossetti e Associati

net-neutrality

Neutralità della rete. Probabilmente gli italiani entreranno per la prima volta a contatto, diretto e pratico, con questo importante concetto a gennaio 2019, quando scatterà in tutto e per tutto, per volere di Agcom, la libertà di modem (frutto della delibera Agcom n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018 – meglio nota come “modem libero”). Cioè la libertà degli utenti a usare un modem di propria scelta invece di essere costretti – com’è stato finora – a usare quello dato dal proprio operatore (e “proprietario”). Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso Tim per la sospensione della delibera, quindi senza dubbio a gennaio la libertà entrerà in vigore.

Non sappiamo in che modo: le maggiori compagnie in Italia non hanno ancora comunicato come intendono adeguare le offerte (vecchie e nuove) alla novità, nonostante avrebbero dovuto farlo – secondo la delibera – già entro ottobre. Del resto, i ricorsi al Tar del Lazio di molti di loro ne rivelano l’intenzione di opporsi a questa novità.

In attesa di vederne i frutti, vediamo una panoramica sullo stato dell’arte della net neutrality in Europa e in Italia, a partire dalla genesi del concetto di neutralità della rete. Che, come si vedrà, è un concetto di cui la libertà di modem è solo una parte.

La net neutrality cos’è, in Usa, Europa e Italia

Nella costante tensione tra gli interessi economici degli Internet service providers (“ISP”) e delle tech company e l’aspirazione ad un internet aperto e garantista da parte degli utenti, la sussistenza (o meno) della net neutrality rappresenta una fondamentale scelta politica di indirizzo programmatico.

Seppur il concetto di net neutrality sia stato coniato solo nel 2012 dal Professor Tim Wu della Columbia University, si tratta di un principio giuridico generale di non discriminazione degli utenti nell’uso di un servizio (il net, in questo caso), già rintracciabile nella ratio delle norme che regolavano le comunicazioni tramite telegrafo nello Stato di New York a fine ‘800[1]. L’estensione del principio alla rete internet garantisce agli utenti un servizio di connessione per cui non possono essere trattati diversamente rispetto agli altri utenti dai fornitori del servizio, a seconda di criteri quali il tipo o il prezzo degli abbonamenti ovvero il terminale usato per l’accesso.

Negli ultimi tempi, il tema è stato molto dibattuto, specialmente oltreoceano. A partire dall’11 giugno 2018, infatti, negli Stati Uniti c’è stata un’inversione di rotta. Le misure volute dall’allora Presidente Obama – che prevedevano l’obbligo per gli ISP di garantire il libero accesso a internet, nonché di richiedere in via preventiva il consenso ai propri utenti, per poter legittimamente comunicare a terzi i dati raccolti durante la navigazione – sono state superate dalle politiche del Presidente Trump, orientate a favorire una logica di mercato in cui sia possibile offrire una connettività maggiore a favore degli utenti disposti a spendere di più e in cui i dati (personali, finanziari, sanitari o i comportamenti online) degli utenti rappresentano un bene commerciabile

La situazione è diversa per l’Europa, che conosce il principio della neutralità della rete dall’entrata in vigore nel 2016 del Regolamento 2015/2120[2] e dove la privacy degli utenti europei trova una tutela rafforzata grazie al recente Regolamento 2016/679 (GDPR). Così come in Italia, ove già dal 2015 si parlava di neutralità della rete: in tale anno è stata presentata alla Camera dei Deputati la c.d. “Dichiarazione dei Diritti di Internet”.

In tale documento – elaborato dalla “Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet” promossa dalla stessa Camera dei Deputati – viene esplicitato il diritto alla neutralità della rete in modo estremamente ampio e l’accesso alla rete è definito come un “diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale” (art. 2). Pur trattandosi di un mero manifesto di indirizzo politico privo di applicazione pratica, costituisce in ogni caso evidenza dell’interesse del legislatore italiano nei confronti dei diritti degli utenti di internet.

Il Regolamento EU 2015/2120

Il Regolamento EU 2015/2120 (il “Regolamento 2015/2120”) – direttamente applicabile in ciascuno stato membro a far data dal 30 aprile 2016 – sancisce la scelta del legislatore europeo:

  • di garantire agli utenti di internet il libero accesso a qualsiasi contenuto online,
  • l’impossibilità per i fornitori di servizi di imporre limiti ovvero trattamenti discriminatori o differenziati, nonché
  • il diritto di poter scegliere il terminale con cui connettersi ad internet.

Le nuove funzioni e i compiti delle ANR

Ai sensi del Regolamento 2015/2120, al fine di garantire un’attuazione uniforme della normativa, per la “salvaguardia del carattere aperto della rete Internet” (art. 3), nonché per la “trasparenza per assicurare l’accesso ad un’Internet aperta” (art. 4), le autorità nazionali di regolamentazione (di seguito “ANR”) – quale l’AGCOM per l’Italia – sono state investite di nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement (art. 5).

Le Anr sono inoltre tenute a seguire le indicazioni per l’attuazione della net neutrality fornite dal Berec (l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), pubblicate il 30 agosto 2016[3], in particolare, con riferimento a:

  • pratiche commerciali e negoziali”, ivi incluse le c.d. pratiche di “zero-rating”;
  • misure di gestione del traffico”;
  • fornitura di “servizi specializzati”; e
  • valutazione delle “misure di trasparenza” nei contratti per la fornitura di accesso a internet agli utenti.

È in questo contesto normativo che si posizionano le delibere dell’Agcom, volte ad attuare questi principi nella pratica, contemperando gli interessi degli utenti con quelli delle società di telecomunicazioni. Tra queste, la più recente (n. 348/18/CONS) si occupa di un problema concreto di cui i consumatori si lamentano da anni: il modem router imposto dalla compagnia telefonica che fornisce il servizio di accesso a internet.

Una prassi apertamente in contrasto con le previsioni del Regolamento 2015/2120.

La delibera Agcom “modem libero”

Con la delibera n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018[4] (la “Delibera Agcom”), l’Agcom:

  • ha esteso all’Italia la facoltà di libera scelta dei modem, già prevista in altri paesi europei, come corollario del principio di libero accesso ad una rete internet aperta sancito dal Regolamento 2015/2120 all’art. 1, commi 1, 2 e 3);
  • ha così recepito le istanze di associazioni di consumatori e utenti, imponendo agli operatori di rete (i) maggiore trasparenza sui costi, nonché (ii) di consentire l’esercizio della libertà di scelta del modem, senza imporre pacchetti di abbonamenti con router integrato quale conditio sine qua non di accesso alla connessione internet.

Si legge nella Delibera Agcom che il diritto di “libera scelta” rappresenta il “diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta e di stipulare accordi con fornitori di servizi di accesso a internet che non limitino l’esercizio di tale diritto, nonché il divieto per i fornitori di servizi di accesso a Internet (detti anche “ISP”) di effettuare discriminazioni di traffico in base alle applicazioni, ai servizi utilizzati o forniti, o alle apparecchiature terminali utilizzate”. Non rileva cioè, unicamente il diritto di collegare alla rete un terminale acquistato in proprio, ma anche la facoltà di poter utilizzare tutti i servizi che l’utente ha sottoscritto nel contratto con il proprio fornitore di servizi.

Poter scegliere liberamente un proprio modem router (senza essere costretto ad acquistare a rate – ad un prezzo spesso eccessivo – il terminale imposto dal proprio operatore) rappresenta un vantaggio non soltanto in termini economici per l’utente. Infatti, il diretto controllo su impostazioni e firewall da parte dell’utente (che ne sia capace, s’intende) può assicurare maggior riservatezza di tutti i dati che circolano sulla rete locale privata.

Che cambierà con le offerte

  • Le nuove offerte quindi consentiranno agli utenti di usare un modem di propria scelta. Gli operatori potranno proporre il proprio solo in modo opzionale.
  • Per i vecchi contratti, se il modem è a pagamento, la delibera chiede di permettere agli utenti di restituirlo e quindi smettere di pagarlo. Se l’utente lo vuole tenere a pagamento, l’operatore deve sbloccarlo per consentirne l’uso anche su altre reti.
  • Se nel vecchio contratto, il modem era gratis, deve restare tale e comunque l’utente avere il diritto di usare un altro modem sulla stessa linea.

I tempi di adeguamento alla delibera Agcom

Ai sensi della delibera Agcom, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa (il 2 agosto 2018), i fornitori di servizi di accesso a internet avrebbero avuto, rispettivamente:

  • 90 giorni per adeguare le proprie condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali;
  • 120 giorni per adeguare i contratti in essere con i consumatori che prevedano l’utilizzo obbligatorio di un modem router a titolo oneroso, alternativamente proponendo all’utente una variazione dell’offerta commerciale senza oneri e con l’uso del terminale a titolo gratuito, o consentendo all’utente un recesso anticipato senza oneri.

Gli ISP sarebbero poi stati tenuti, sempre ai sensi della delibera Agcom (art. 5) a comunicare e a dare evidenza all’Agcom di tutte le comunicazioni agli utenti e del contenuto delle nuove offerte commerciali entro i suddetti termini, ridotti di 30 giorni.

La neutrality in Italia dopo la Delibera Agcom

Il 28 settembre scorso, però, i suddetti termini di adeguamento sono stati prorogati da Agcom: ora gli operatori hanno tempo fino al 30 dicembre per adeguare le vecchie offerte e al 30 novembre per le nuove. Proroga ottenuta perché lamentavano tempistiche troppo ridotte per potersi adeguare alle “nuove” regole.

Al momento poco o nulla sembra esser cambiato per gli utenti. Anzi, ai consumatori che, fiduciosi nell’imminente attuazione della delibera, hanno già acquistato modem prodotti da terzi e che richiedono informazioni di configurazione inviando messaggi sui forum online delle società di telefonia, i servizi clienti degli ISP rimandano vagamente a future comunicazioni.

Le attuali pratiche dei principali ISP in Italia sembrano dunque non permettere ancora agli utenti di esercitare il diritto di scegliere liberamente gli apparati di collegamento ad internet. Cionondimeno, va osservato che le maggiori compagnie telefoniche hanno adeguato in parte le proprie offerte commerciali offrendo formule di abbonamento alla rete internet con modem router in comodato d’uso gratuito (e non più a pagamento).

Nonostante ciò, alcuni consumatori e associazioni hanno rilevato che il mancato profitto derivante dalla vendita del router – un tempo imposto con un pagamento rateizzato su due o tre anni ad un valore nettamente superiore al valore dell’apparecchio – potrebbe essere stato abilmente compensato dagli ISP con l’introduzione di maggiori costi di attivazione della linea internet o di nuovi servizi obbligatori (quale ad esempio l’assistenza di un esperto in caso di malfunzionamento della linea).

Si tratta però di un trend che auspicabilmente verrà superato nel 2019. Verosimilmente – come è avvenuto per il mercato della telefonia mobile con l’avvento di operatori low cost – con l’attuazione della net neutrality e il regime di maggior concorrenza che ne conseguirà, le compagnie telefoniche dovranno adeguare le proprie tariffe e offerte commerciali a quelle di nuovi player.

Insomma, appare ancora prematuro tracciare un bilancio esaustivo sull’implementazione pratica della net neutrality in Italia, giacché il termine di adeguamento alla delibera Agcom non è ancora esaurito (e non sono da escludere ulteriori proroghe o che gli operatori riescano a respingere al Tar del Lazio la novità, con ricorsi che saranno discussi nel corso 2019).

____________________________________________________________

  1. An Act to Provide for the Incorporation and Regulation of Telegraph Company, 12 Apr. 1848, Laws of the State of New York.
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=IT
  3. https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
  4. https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_2fsZcpGr12AO&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_2fsZcpGr12AO_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_2fsZcpGr12AO_assetEntryId=11536769&_101_INSTANCE_2fsZcpGr12AO_type=document

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