DOMANDA
Buonasera, vorrei sapere se è corretto operare nel modo seguente per registrare una fattura elettronica di acquisto (dal 01/01/2019):
– fattura per acquisto merci n. 3 del 31/03/2019 ricevuta tramite SDI il 06/04/2019.
– registrata in contabilità/iva con data registrazione 31/03/2019 (dando evidenza che la fattura è stata ricevuta in data 06/04/2019, se necessario, sul registro iva e/o contabilità).
– l’Iva è detratta nella liquidazione del mese di marzo quindi dall’iva che sarà versata il 16/04/2019
– la fattura andrà come competenza per la contabilità (al fine di redigere bilanci interni mensili) nel mese di marzo 2019.
Questo modo di operare è corretto? Secondo me si, la fattura è stata ricevuta e annotata (registrata) prima della liquidazione come richiesto dalla normativa, e portata in detrazione nella liquidazione dell’iva di marzo.
Cordiali saluti.
Fabio Bravi
RISPOSTA
Le recenti modifiche apportate all’art.21 del DPR 633 1972 e all’articolo 1 del DPR 100/1998 rispettivamente dagli articoli 11 e 14 del D.L. 119/2018 contribuiscono a fornire risposta affermativa alle sue domande.
Infatti:
– L’Articolo 21, comma 4, DPR 633/1972, recita: “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. La emissione della fattura con data 31/3/2019 determina il dies a quo computare i 10 giorni.
– L’articolo 1 DPR 100/1998 prevede che chi riceve la fattura “determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Alla luce di quanto precede, la sua interpretazione appare corretta.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu